IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni; Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, concernente le norme per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilita' vaglia e risparmi; Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 399; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1951, n. 758; Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi bancoposta); Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di provvedere all'adeguamento dei limiti riguardanti alcuni servizi di bancoposta; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il limite di importo di L. 5 previsto dall'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, e dall'art. 194 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 1.200 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 1 del R.D. 12 maggio 1930, n. 674, dell'art. 194 del R.D. 8 maggio 1933, n. 841 e del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422: "Art. 1 R.D. n. 674/1930. - All'art. 63 del regio decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (serie 3a), sono aggiunti i seguenti capoversi: 'L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata a non rimborsare ai contabili postali le rettificazioni a loro credito inferiori a L. 5 ciascuna, risultanti dalle contabilita' dei vaglia dei risparmi e delle gestioni annesse, ed e' parimenti autorizzata a non riscuotere, dai contabili stessi, le rettificazioni emerse a loro debito, dalle contabilita' suddette, inferiori a L. 5 ciascuna. Le disposizioni di cui al precedente capoverso non sono applicabili nei riguardi di contabili colpevoli di malversazioni, od a carico dei quali risultino errori numerosi o comunque frequenti nelle medesime contabilita', o in contabilita' diverse, prodotte dallo stesso ufficio'". "Art. 194 R.D. n. 841/1933. - Le rettificazioni a debito od a credito di contabili emerse nei vari servizi a danaro sono, dal contabile delle rettificazioni comunicate alle direzioni provinciali, con incarico di riscuotere il saldo dei contabili debitori e di rimborsare i contabili creditori, tenute presenti le limitazioni di cui al regio decreto 12 maggio 1930, n. 674. Il contabile delle rettificazioni provvede a versare all'ordinatore per vaglia e risparmi l'importo dei rilievi a debito riscosso dai contabili ed a farsi rimborsare l'importo dei rilievi a credito di essi. La contabilita' delle rettificazioni fa parte delle scritture generali, e le relative somme sono portate complessivamente in aumento o in diminuzione sui conti di ciascuna specie di titoli dei servizi a danaro emessi, pagati o rimborsati. Le rettificazioni a debito o a credito di amministrazioni estero sono partecipate alle amministrazioni interessate, e il relativo importo e' aggiunto al debito risultante dai conti susseguenti, oppure dedotto dal debito medesimo". "Articolo unico D.P.R. n. 422/1972. - Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940. Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata. Restano altresi' fermi i limiti di spesa contenuti nei provvedimenti delegati in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni".