IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli
uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
  Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte
dei conti il 18 marzo successivo (registro n. 7  Interno,  foglio  n.
163),  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  pubblicato nel
Bollettino ufficiale di legislazione  e  disposizioni  ufficiali  del
Ministero  dell'interno in data 1› aprile 1983 (supplemento ordinario
al n. 1-3),  recante  norme  per  la  regolamentazione  dei  concorsi
pubblici  di  accesso  ai  ruoli  del  personale dell'Amministrazione
civile dell'interno;
  Ravvisata, l'opportunita' di modificare la disposizione riguardante
la composizione della commissione giudicatrice del concorso per  vice
consigliere  di  prefettura  di  cui  all'art.  3  del citato decreto
ministeriale 3  gennaio  1983,  nel  senso  di  eliminare  il  limite
temporale,  stabilito  dall'ultimo  comma  della stessa disposizione,
oltre il quale non e' consentita  la  partecipazione,  in  seno  alla
predetta  commissione,  dei  funzionari  dell'Amministrazione  civile
dell'interno collocati in quiescenza;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 21 novembre 1991;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri a norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.
400/1988 (nota n. M/3204/A del 18 dicembre 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 3, quarto comma, del decreto ministeriale 3 gennaio 1983,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Nella  commissione giudicatrice e nelle eventuali sottocommissioni
possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione  civile
dell'interno collocati in quiescenza".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 gennaio 1992
                                             Il Ministro dell'interno
                                                      SCOTTI
Il Ministro per la funzione pubblica
              GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1992
 Registro n. 15 Interno, foglio n. 34
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di pi'u Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.