IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14  giugno  1989,  n.  234,  recante disposizioni
concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti
a favore della ricerca applicata al settore navale ed in  particolare
le norme di cui al titolo IV della citata legge;
  Tenuto conto degli impegni derivanti per l'Italia dall'appartenenza
all'organizzazione  per  la  cooperazione  e lo sviluppo economico ed
alla Comunita' economica  europea,  con  particolare  riferimento  al
coordinamento  delle  politiche  industriali  dei  Paesi  membri  nel
settore dell'industria cantieristica navale, nonche'  delle  esigenze
di   seguire  l'evoluzione  della  capacita'  produttiva  globale  in
relazione agli sviluppi del mercato internazionale della  costruzione
navale;
  Tenuto   conto  che,  in  previsione  della  progressiva  riduzione
dell'intervento pubblico nel settore conseguente ai predetti  impegni
internazionali,   occorre  assicurare  un  adeguato  controllo  della
capacita' produttiva, in linea  con  gli  orientamenti  a  suo  tempo
espressi   dal   Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica nella sua deliberazione del 19  giugno  1984  (Approvazione
del   piano  di  ristrutturazione  dell'industria  delle  costruzioni
navali) per evitare che  variazioni  delle  potenzialita'  produttive
creino le premesse per ulteriori squilibri del mercato e dell'assetto
occupazionale;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Ritenuto  necessario emanare le disposizioni applicative e le norme
di organizzazione e funzionamento degli albi speciali  delle  imprese
navalmeccaniche  ai sensi del terzo comma dell'art. 20 della legge 14
giugno 1989, n. 234;
  Sentito il comitato consultivo per la cantieristica di cui all'art.
23 della legge 14 giugno 1989, n. 234;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di cui alla nota n. 212 del 21 febbraio 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Quando nel presente regolamento si cita "la legge"  senza  altra
indicazione,  la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n.
234.
  2. Nel presente regolamento  il  termine  "albi",  senza  ulteriori
specificazioni,  indica  gli  albi  di cui all'art. 19 della legge 14
giugno 1989, n. 234.
  3. Ai fini del presente regolamento, si considerano:
    a) "imprese di costruzione navale": le imprese che  eseguono  nei
propri stabilimenti lavori di costruzione di navi e galleggianti;
    b)  "imprese  di  riparazione navale": le imprese che, a mezzo di
proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori  di  riparazione,
trasformazione e manutenzione di navi e galleggianti;
    c)  "imprese  di demolizione": le imprese che effet-tuano a mezzo
di  proprie  strutture  impiantistiche  la  demolizione  di  navi   e
galleggianti.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il titolo IV della legge n. 234/1989 (articoli  19-22,
          di  seguito riportati) reca norme sugli albi speciali delle
          imprese navalmeccaniche.
             - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi".
             - L'art.  20  della  citata  legge  n.  234/1989  e'  il
          seguente:
             "Art.  20.  -  1.  Ai  fini  dell'iscrizione  negli albi
          speciali di cui all'art. 19 le imprese  interessate  devono
          essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
               a)  idoneita'  tecnica risultante dalla disponibilita'
          di un responsabile tecnico di cantiere e di un responsabile
          della  sicurezza  dell'ambiente  e   degli   impianti   del
          cantiere;
               b)  almeno  cinquanta  dipendenti  iscritti  nel libro
          matricola, per i cantieri di costruzione;
               c) strutture impiantistiche idonee alla costruzione di
          un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza  lorda
          compensata  per i cantieri di costruzione e di almeno 5.000
          tonnellate di stazza lorda compensata  per  i  cantieri  di
          demolizione;   per   i   cantieri   di  riparazione  navale
          stabilimenti  con  superficie  di  sedime   permanentemente
          coperta  di almeno 500 metri-quadri e mezzi di sollevamento
          idonei a sollevare 8 tonnellate;
               d) struttura economico-finanziaria desunta dai bilanci
          certificati da societa' di revisione autorizzate  ai  sensi
          dell'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          marzo 1975, n. 136, o  dalle  risultanze  contabili  per  i
          soggetti non tenuti alla redazione del bilancio.
             2.  Al  fine  di consentire il controllo dell'evoluzione
          della capacita' produttiva del settore,  nell'ambito  degli
          albi  speciali  delle  imprese di costruzione e riparazione
          navale sono individuate le  categorie  dei  cantieri  sulla
          base  di  criteri  quantitativi  e dimensionali riferiti ai
          requisiti di cui al comma 1.
             3. Con decreto del  Ministro  della  marina  mercantile,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, sentito il comitato  di  cui  all'art.  23,
          sono  stabilite  le norme di organizzazione e funzionamento
          degli albi, i criteri quantitativi e dimensionali di cui al
          presente   articolo,   nonche',  per  ciascuna  impresa  di
          costruzione,  tenendo  conto  anche  della  produzione  del
          periodo  1981-1988,  il  volume  massimo,  in tonnellate di
          stazza lorda compensata, della produzione annua assistibile
          e la dimensione massima, in termini di tonnellate di stazza
          lorda, dell'unita' assistibile, ferma restando  la  riserva
          di  cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64, per i cantieri del
          Mezzogiorno in proporzione alle loro capacita' produttive.
             4. Con decreto del Ministro della marina  mercantile  di
          concerto   con   il  Ministro  del  tesoro  e'  determinato
          l'ammontare  del  diritto  fisso  al   cui   pagamento   e'
          subordinata   l'iscrizione   agli  albi  speciali,  nonche'
          l'ammontare del diritto annuale".
             - L'art. 23 della  medesima  legge  n.  234/1989  e'  il
          seguente:
             "Art.   23.  -  1.  Presso  il  Ministero  della  marina
          mercantile  e'  istituito  il   comitato   consultivo   per
          l'industria cantieristica.
             2.  Il  comitato e' presieduto dal Ministro della marina
          mercantile ed e' composto dai seguenti membri:
               a)  due  funzionari   del   Ministero   della   marina
          mercantile,  con  qualifica non inferiore a quella di primo
          dirigente,  di  cui  uno   dell'Ispettorato   tecnico   del
          Ministero stesso;
               b)   un   funzionario   del  Ministero  del  tesoro  -
          Ragioneria  generale  dello  Stato,   con   qualifica   non
          inferiore a quella di primo dirigente;
               c)  due  esperti  nominati  dal  Ministro della marina
          mercantile;
               d) nove esperti designati:  uno  dalla  Confederazione
          italiana    degli    armatori,    uno   dalla   Federazione
          dell'armamento  di   linea,   uno   dall'Associazione   dei
          costruttori   navali  d'alto  mare,  uno  dall'Associazione
          nazionale    dei    cantieri    navali     privati,     uno
          dall'Associazione  nazionale  degli  industriali riparatori
          navali, uno dall'Associazione dei  demolitori  navali,  tre
          dalle     organizzazioni     sindacali    dei    lavoratori
          dell'industria navalmeccanica piu' rappresentative su scala
          nazionale.
             3. Le funzioni di segretario del comitato sono  affidate
          ad  un  funzionario  della carriera direttiva del Ministero
          della marina mercantile.
             4. Il comitato:
               a) esamina periodicamente lo stato di  attuazione  dei
          programmi    di    ristrutturazione   e   razionalizzazione
          dell'industria navalmeccanica;
               b) esprime pareri relativi ai piani  di  investimento,
          anche  ai  fini del coordinamento territoriale e settoriale
          degli stessi;
               c) esprime pareri  sulle  materie  disciplinate  dalla
          presente legge;
               d)  esamina  e  da' pareri su ogni altra questione che
          venga sottoposta al suo esame  dal  Ministro  della  marina
          mercantile, in materia di industria navalmeccanica.
             5.  Il comitato redige una relazione annuale sullo stato
          di attuazione della presente legge entro il mese di  aprile
          di  ciascun  anno  successivo a quello della sua entrata in
          vigore. Tali relazioni, a cura del  Ministro  della  marina
          mercantile,  sono  inviate  entro il mese successivo ai due
          rami del Parlamento ed al CIPI.
             6. Ai membri ed al segretario  del  comitato  spetta  un
          compenso  annuo  determinato con decreto del Ministro della
          marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nella materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 19 della legge n.  234/1989  e'  il
          seguente:
             "Art.  19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della
          marina mercantile:
               a)  l'albo  speciale  delle  imprese  di   costruzione
          navale;
               b)   l'albo  speciale  delle  imprese  di  riparazione
          navale;
               c)  l'albo  speciale  delle  imprese  di   demolizione
          navale.
             2.  L'iscrizione  agli  albi speciali di cui al comma 1,
          riferita al momento della  presentazione  dell'istanza,  e'
          obbligatoria  al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze
          a  sostegno  dell'attivita'  navalmeccanica,  salvo  quanto
          previsto dall'art. 8.
             3.  L'iscrizione  puo'  essere  altresi'  consentita per
          l'esecuzione dei lavori  per  conto  delle  amministrazioni
          dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero
          della   marina   mercantile   da   parte   delle   predette
          amministrazioni ed enti".