IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 62 della legge 7  agosto  1973,  n.  519,  concernente
modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto
superiore di sanita';
  Visto  il  proprio  decreto  21  novembre  1987, n. 528, recante la
riformulazione del regolamento interno  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento del predetto Istituto, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto 27 dicembre 1990, n. 454;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio delle Comunita' europee del 24
novembre 1986, n. 86/609/CEE - pubblicata nella "Gazzetta  Ufficiale"
delle  Comunita'  europee n. L 358 del 28 dicembre 1986 - concernente
il riavvicinamento delle disposizioni legislative,  regolamentari  ed
amministrative  degli  Stati  membri,  relative alla protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
  Vista la proposta del comitato scientifico dello  stesso  Istituto,
espressa  in  occasione  della  seduta del 12 dicembre 1990, relativa
alla  istituzione  del   servizio   "Qualita'   e   sicurezza   della
sperimentazione animale";
  Sentito  il consiglio dei direttori di laboratorio, che ha espresso
il proprio favorevole  avviso  in  proposito,  nelle  sedute  del  23
ottobre e 20 novembre 1990;
  Vista  la  deliberazione  n.  19, allegata al verbale n. 128 del 19
dicembre 1990, del  comitato  amministrativo  del  ripetuto  Istituto
superiore di sanita', concernente la suddetta proposta di istituzione
del servizio "Qualita' e sicurezza della sperimentazione animale";
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 25 luglio 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
39100/Sap. 20 del 7 novembre 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 28 del  proprio  decreto  21  novembre  1987,  n.  528  -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  302 del 29
dicembre  1987  - indicato nelle premesse, e' sostituito dal seguente
articolo:
  "Art. 28 (Servizi tecnici). -  1.  I  servizi  tecnici  e  le  loro
attribuzioni  sono  individuati  nei successivi articoli da art. 29 a
art. 34- ter".
 
          AVVERTENZA:
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 62 della legge n.
          519/1973 relativamente alla  parte  in  cui  disciplina  la
          procedura  per  l'emanazione  del  regolamento  interno per
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore
          di sanita' e per i relativi successivi aggiornamenti:  "Con
          decreto  del  Ministro  per  la  sanita',  su  proposta del
          comitato amministrativo e per le materie di cui al punto  4
          del  quarto  comma  dell'art. 13, del comitato scientifico,
          sentito il consiglio dei direttori  di  laboratorio,  viene
          emanato,   entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione
          ed il funzionamento dell'Istituto: con le stesse  modalita'
          si provvede ai successivi aggiornamenti".
             - Il D.M. n. 528/1987 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987.
             -   L'art.   17,   comma  3,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministeri possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restanto la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge, i regolamenti
          ministeriali e interministeriali non possono dettare  norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbono  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.