IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unita' sanitarie locali per l'anno 1991, nonche' di emanare disposizioni integrative della disciplina introdotta dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della sanita', di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevato dall'11 al 22 per cento. 2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale sono determinate in lire 5.600 miliardi. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A con onere a carico dello Stato. Qualora l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale. 3. Per le stesse finalita' di cui al comma 2, l'Associazione della Croce rossa italiana e' autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi con l'osservanza delle modalita' indicate nel presente articolo. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e' abrogato. 4. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene assunto il mutuo. 5. L'importo del mutuo e' versato in unica soluzione a cura dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ed e' trasferito, in una o piu' soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali. 6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre e per tutta la durata dei mutui, con imputazione della spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero. 7. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso vigente alla data dell'operazione di mutuo, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.