IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate; Considerata la sopravvenuta impossibilita' di approvare, nel testo emendato dalla commissione difesa della Camera dei deputati, il disegno di legge n. 5259, concernente ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico, e che l'autorizzazione di spesa ivi prevista ha assunto carattere di straordinaria necessita' ed urgenza; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare, in relazione alle esigenze di controllo e vigilanza dei bacini di crisi del Mediterraneo e limitrofi, la dotazione di naviglio della Marina militare, sollevando nel contempo l'industria nazionale dagli oneri connessi alle giacenze di mezzi e materiali di armamento determinatesi a seguito delle restrizioni indotte dalla crisi del Golfo Persico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate e' attribuito, con decorrenza 1' gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi: Sergente V Sergente con + 4 anni di servizio VI Sergente maggiore - 2' Capo VI Maresciallo ordinario - Capo 3a classe VI Maresciallo 3a classe Maresciallo capo - Capo 2a classe VI-bis Maresciallo 2a classe Maresciallo maggiore - Capo 1a classe VII Maresciallo 1a classe Maresciallo maggiore " A" Capo 1a classe "scelto" VII Maresciallo 1a classe "scelto"