IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni per fronteggiare le particolari esigenze dei profughi sfollati da zone dell'ex Federazione jugoslava, anche attraverso interventi straordinari di carattere umanitario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per il coordinamento della protezione civile, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo e' autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente. 2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessita' di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali. 3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico-sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonche' al rimpatrio o trasferimento degli stessi. 4. Per le finalita' di cui al presente decreto e per l'effettuazione dei conseguenti interventi il Presidente del Consiglio o, per sua delega, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, promuove e coordina l'attivita' delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalita' umanitarie. 5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalita' di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprieta' pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.