IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni per fronteggiare le particolari  esigenze  dei  profughi
sfollati da zone  dell'ex  Federazione  jugoslava,  anche  attraverso
interventi straordinari di carattere umanitario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli italiani all'estero e  l'immigrazione,  di  concerto
con  i  Ministri  degli   affari   esteri,   dell'interno,   per   il
coordinamento  della  protezione  civile,  del   bilancio   e   della
programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per far fronte alla grave  situazione  in  cui  si  trovano  gli
sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della  ex  Jugoslavia,
il Governo e'  autorizzato  ad  effettuare  interventi  di  carattere
straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai
sensi della legislazione vigente. 
  2.  Gli  interventi  straordinari  sono  diretti  a  contribuire  a
fronteggiare le necessita' di soccorso, di accoglienza ed  assistenza
degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui  al  comma  1,
anche  attraverso  la  partecipazione  ad  iniziative  di   organismi
internazionali. 
  3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a  fronteggiare
le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti  sul  territorio
nazionale, connesse alla ricezione, al  trasporto,  all'alloggio,  al
vitto,    al    vestiario,     all'assistenza     igienico-sanitaria,
all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei  minori  non
accompagnati, nonche' al rimpatrio o trasferimento degli stessi. 
  4.  Per  le  finalita'  di  cui   al   presente   decreto   e   per
l'effettuazione  dei  conseguenti  interventi   il   Presidente   del
Consiglio o, per sua delega, il Ministro per gli italiani  all'estero
e   l'immigrazione,   promuove   e   coordina    l'attivita'    delle
amministrazioni dello Stato, degli enti  locali,  della  Croce  rossa
italiana e di ogni altra istituzione e  organizzazione  operante  per
finalita' umanitarie. 
  5. Gli interventi sono promossi  d'intesa  con  le  amministrazioni
competenti. Per le finalita' di cui al comma 3 sono  prioritariamente
utilizzati immobili o aree demaniali e altri  edifici  di  proprieta'
pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente
alle esigenze da fronteggiare.