IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regolamento  del servizio telegrafico diretto fra utenti
telegrafici (telex),  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735;
  Riconosciuta la necessita' di dare esecuzione alle disposizioni del
libro quarto, titolo II, capo II, del citato testo unico;
  Riconosciuta  l'esigenza  di  disciplinare  il  servizio  telex  in
conformita' alla direttiva della Commissione delle Comunita'  europee
relativa    alla   concorrenza   sui   mercati   dei   terminali   di
telecomunicazioni n. 88/301/CEE del 16 maggio 1988;
  Vista la legge 28 marzo  1991,  n.  109,  recante  disposizioni  in
materia   di  allacciamenti  e  collaudi  degli  impianti  telefonici
interni;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  tecnico   delle   poste,   delle
telecomunicazionie dell'automazione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 21 novembre 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 marzo 1992;
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Abbonamento al servizio - Modalita'
  1.  Per  l'espletamento  del servizio telex di cui all'art. 251 del
testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  postale,  di
bancoposta   e   di  telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  di  seguito
denominato  codice  p.t.,  gli apparecchi terminali da collegare alla
rete telegrafica pubblica a  commutazione  possono  essere  acquisiti
direttamente  dal  richiedente  il  servizio  oppure  forniti  in uso
dall'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,   di
seguito denominata Amministrazione.
  2.   Per   "apparecchi   terminali"  si  intendono  gli  apparecchi
allacciati direttamente o indirettamente  al  punto  terminale  della
rete telegrafica pubblica di cui al comma 1 per trasmettere, trattare
o ricevere informazioni.
  3.  La  domanda di abbonamento al servizio, da perfezionarsi con la
stipula di apposito contratto, deve essere presentata direttamente  o
inviata  mediante  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento al
circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche  competente  per
territorio.
  4. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
    a)  le  generalita'  e  la  residenza  del richiedente se persona
fisica ovvero, in caso diverso, la denominazione e la sede dell'ente,
dell'istituto, della societa' o della ditta;
    b) l'esatta ubicazione del  locale  nel  quale  si  richiede  che
vengano installati gli apparecchi terminali;
    c)    se   il   richiedente   intenda   provvedere   in   proprio
all'acquisizione dell'apparecchio terminale con la  precisazione  del
tipo  di  apparecchio  omologato secondo le norme vigenti prescelto o
se,  invece,  il  richiedente  intenda  utilizzare   un   apparecchio
terminale fornito in uso dall'Amministrazione con la precisazione del
tipo prescelto tra quelli proposti dall'Amministrazione;
    d)  ogni  altro  elemento  che  sia  ritenuto utile ai fini della
realizzazione dell'allacciamento richiesto.
  5. La domanda deve essere sottoscritta:
    a) dal richiedente, se persona fisica;
    b) dal legale rappresentante, nell'ipotesi  di  enti  di  diritto
privato, istituti, associazioni, societa', ditte e simili;
    c) dall'organo competente, nel caso di amministrazioni pubbliche.
  6.   L'evasione   delle  domande  di  abbonamento  al  servizio  e'
effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.  A
detto   criterio  e'  consentito  derogare  per  motivi  di  pubblico
interesse o per motivi di ordine  tecnico  che  saranno  valutati  da
apposita  commissione  da  istituirsi  con  ordinanza  dell'ispettore
generale  superiore  delle   telecomunicazioni,   composta   di   tre
funzionari   con   qualifica   non   inferiore   a   vice   dirigente
amministrativo, categoria IX.
  7. L'attivazione del servizio  e'  subordinata  al  versamento  dei
contributi  ed alla costituzione del deposito cauzionale previsti dal
successivo art. 5 nonche' alla presentazione  di  tutti  i  documenti
richiesti  a  norma  di  legge, in conformita', peraltro, al disposto
dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Tali
adempimenti   devono   essere  svolti  entro  sessanta  giorni  dallo
specifico invito da parte  dell'Amministrazione,  pena  la  decadenza
della domanda di abbonamento al servizio.
  8.   I   circoli   delle  costruzioni  telegrafiche  e  telefoniche
provvedono affinche' l'attivazione del servizio avvenga entro novanta
giorni dalla data di ricevimento  della  domanda  di  abbonamento  al
servizio  chiedendo, in particolare, entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della domanda  medesima,  l'approntamento  dei  necessari
circuiti al gestore del servizio telefonico. Peraltro, ove sussistano
indisponibilita'  di  risorse tecniche che non consentano il rispetto
dei termini sopra previsti per l'attivazione del servizio, il gestore
del servizio telefonico e'  tenuto  ad  informare  l'Amministrazione,
entro   quindici  giorni  dalla  data  della  formale  richiesta  dei
circuiti, circa la natura degli impedimenti ed i prevedibili tempi di
approntamento  dei  circuiti  stessi.  I  circoli  provvedono,  entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, ad informare
il  richiedente  di  ogni  eventuale  impedimento  o causa di ritardo
relativi alla attivazione del servizio.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 251 del codice postale e
          delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:
             "Art.  251  (Ammissione  al  servizio).  - Chiunque puo'
          chiedere di collegarsi alla rete telegrafica a commutazione
          automatica  dell'Amministrazione  delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  per  lo  scambio diretto e temporaneo di
          comunicazioni telegrafiche".
             - Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e  3,  della
          legge
          n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi:
             "2. Qualora l'interessato dichiari che  fatti,  stati  e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione, il responsabile del procedimento  provvede
          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
          di essi.
             3. Parimenti sono accertati d'ufficio  dal  responsabile
          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la
          stessa  amministrazione   procedente   o   altra   pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare".