IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la risoluzione 757 (1992) adottata  il  30  maggio  1992  dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in  quanto  adottata
ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,  ha  forza
obbligatoria per gli Stati membri; 
  Visti il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 
    1432/92 del 1 giugno 1992, nonche' la decisione n. 92/285 dei 
rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea
 del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1 
giugno 1992,  entrambi  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee n. 151 del 3 giugno 1992; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare  esecuzione
da parte italiana ai predetti atti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 giugno 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia  e
giustizia, del tesoro, dei trasporti,  del  commercio  con  l'estero,
della marina mercantile e delle partecipazioni statali; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa  economica
e finanziaria delle  autorita'  delle  Repubbliche  di  Serbia  e  di
Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata,  aventi
sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche. 
  2. E' vietato trasferire o porre, comunque,  a  disposizione  delle
autorita', enti o imprese di cui  al  comma  1  fondi  e  ogni  altra
risorsa economica e finanziaria. 
  3. E', altresi', fatto divieto di  trasferire  fondi  di  qualsiasi
natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di  Serbia  e
di Montenegro. 
  4. I divieti di cui ai  commi  2  e  3  si  applicano,  per  quanto
concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi  menzionate
sono compiute in territorio estero. 
  5. L'indisponibilita' di cui al comma 1 non opera  nell'ipotesi  di
rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel  medesimo  comma
nei confronti di residenti. 
I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti  di
fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali  per
scopi umanitari.