IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Visto il regolamento della CEE n.  2092/91  del  Consiglio  del  24
giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico  di  prodotti
agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti  agricoli  e
sulle derrate alimentari, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle
Comunita' europee n. L 198 del 22 luglio 1991; 
  Considerato che gli articoli 8 e 9 del  regolamento  della  CEE  n.
2092/91  richiedono  l'instaurazione  di  un  sistema  di  controlli,
rimettendo alla normativa degli Stati membri la individuazione  degli
organi preposti ai controlli stessi; 
  Ritenuto pertanto che tale sistema rientra tra  gli  interventi  di
interesse nazionale ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  in
quanto volto alla regolazione del mercato agricolo; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare  disposizioni  uniformi  per
l'applicazione nel territorio nazionale del regolamento della CEE  n.
2092/91; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale dell'11 maggio 1992; 
  Effettuata  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, con nota n. AI-43, in data 22 maggio 1992. 
                             A D O T T A 
                      il presente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Disposizioni generali 
  1. Ai fini del presente regolamento, per "regolamento della CEE" si
intende il regolamento della CEE n.  2092/91  del  Consiglio  del  24
giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico  di  prodotti
agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti  agricoli  e
sulle derrate alimentari, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle
Comunita' europee n. L 198 del 22 luglio 1991. 
  2. Il presente regolamento detta norme per assicurare,  nell'ambito
delle competenze del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
l'uniforme applicazione sul territorio nazionale  delle  disposizioni
del regolamento della CEE riguardanti i  prodotti  agricoli  vegetali
non trasformati ed i prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Si trascrive di seguito il testo dell'art. 71, comma 1,
          lettera  b),  del  D.P.R.  n.  616/1977, recante attuazione
          della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio  1975,
          n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni
          statali alle regioni a statuto ordinario;
             "Sono    di   competenza   dello   Stato   le   funzioni
          amministrative concernenti:
               a) (omissis);
               b)  gli  interventi  di  interesse  nazionale  per  la
          regolazione   del   mercato  agricolo;  la  garanzia  della
          sicurezza degli  approvvigionamenti,  l'organizzazione  del
          commercio  con  l'estero;  la  ricerca  e  informazione  di
          mercato a livello nazionale e internazionale".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possono  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbono  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.