IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento della CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 198 del 22 luglio 1991; Considerato che gli articoli 8 e 9 del regolamento della CEE n. 2092/91 richiedono l'instaurazione di un sistema di controlli, rimettendo alla normativa degli Stati membri la individuazione degli organi preposti ai controlli stessi; Ritenuto pertanto che tale sistema rientra tra gli interventi di interesse nazionale ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto volto alla regolazione del mercato agricolo; Ritenuta la necessita' di adottare disposizioni uniformi per l'applicazione nel territorio nazionale del regolamento della CEE n. 2092/91; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. AI-43, in data 22 maggio 1992. A D O T T A il presente regolamento: Art. 1. Disposizioni generali 1. Ai fini del presente regolamento, per "regolamento della CEE" si intende il regolamento della CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 198 del 22 luglio 1991. 2. Il presente regolamento detta norme per assicurare, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni del regolamento della CEE riguardanti i prodotti agricoli vegetali non trasformati ed i prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive di seguito il testo dell'art. 71, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario; "Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) (omissis); b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.