IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualita' degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunita'; Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio 1985, concernente l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualita' nel settore degli ortofrutticoli; Ritenuta la necessita' di dettare norme regolamentari per stabilire le modalita' di esercizio dei controlli previsti dai regolamenti comunitari sopra citati; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 23466 del 1° giugno 1992. A D O T T A il presente regolamento: Art. 1. Controllo sulle attivita' di condizionamento 1. Le attivita' di classificazione, di imballaggio, di presentazione e di apposizione delle indicazioni esterne all'imballaggio per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari commercializzati all'interno del territorio nazionale, assoggettate al controllo dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ai sensi dei regolamenti CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio 1985, e suc- cessive modificazioni, sono esercitate da soggetti autorizzati dalla stessa Azienda di Stato, secondo le disposizioni del presente regolamento. 2. Ai fini del presente regolamento le attivita' indicate nel comma 1, sono denominate "attivita' di condizionamento".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.