IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il differimento di  taluni  termini  previsti  dalla
legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  nonche'  dei  termini  per   la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre
disposizioni tributarie urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della  programmazione  economica  e  del  lavoro  e  della
previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I termini del 31 maggio 1992 e del 30 giugno 1992, previsti  nei
commi 3 e 6 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,
sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992  e  al  10  luglio
1992. 
  2. Il termine per la esecuzione dei versamenti, in unica  soluzione
o della prima rata,  previsti  negli  articoli  39,  comma  2,  primo
periodo, 45, commi 1 e 2, 51, comma 6, primo e secondo periodo, e 63,
comma 5, della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  nonche'  per  la
presentazione  delle  dichiarazioni  e  delle  istanze  di  cui  agli
articoli 32, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 46,  comma  1,  51,
comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della medesima legge n. 413  del
1991, e' stabilito al 30 giugno 1992; lo stesso termine del 30 giugno
1992 si applica relativamente alla  sospensione  dei  giudizi  e  dei
termini per ricorrere o di impugnativa di cui agli articoli 34, comma
5, 36, comma 3, e 48, comma  1,  e  relativamente  alla  disposizione
recata dall'articolo 39, comma 5, della predetta legge. E' fissato al
15 luglio 1992 il termine, relativo alla richiesta di  proroga  della
sospensione della riscossione da parte  dei  contribuenti  che  hanno
presentato  dichiarazioni  integrative,  previsto  dall'articolo  34,
comma  7,  secondo  periodo,  della  legge  n.  413  del   1991.   Le
disposizioni degli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2,
secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51, commi 3 e 6,  ultimo
periodo, della legge n. 413 del 1991 si applicano  anche  agli  eredi
dei contribuenti deceduti dal 1' maggio al 30 giugno 1992. 
  3. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze  in  data
29 gennaio 1992, recante: "Approvazione dei  modelli  concernenti  la
dichiarazione  integrativa  per  la   definizione   agevolata   delle
situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi  e
l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del
soggetto  passivo  o  del  soggetto  inadempiente  e  delle  relative
modalita' di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei
detti modelli nonche' delle modalita' di attuazione delle norme della
legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nel supplemento ordinario
n. 20 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31  gennaio  1992,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che  deve  essere  versata
dal 1' aprile al 30 giugno."; 
    b) al comma 3 le parole: "30 aprile 1992" sono  sostituite  dalle
parole: "30 giugno 1992". 
  4. I termini del 30 aprile 1992, indicati nel primo e  nel  secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 
413, sono differiti al 30 giugno 1992. 
  5. Se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base  della
dichiarazione di opzione presentata ai sensi dell'articolo 58,  comma
2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, supera 4 milioni di lire  il
relativo versamento puo'  essere  effettuato  in  due  rate  di  pari
importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine  di
presentazione della dichiarazione stessa e la seconda entro  il  mese
di ottobre 1992.