IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre una breve proroga dei termini per la durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per gli affari sociali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. I termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 agosto 1992.