IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n.  942,  in
base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con
o senza carrozzeria nonche' i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli
che  si  spostano  su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero
dei  trasporti,  previa  presentazione  di  domanda  da   parte   del
costruttore  o  del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per
la  omologazione  CEE  secondo  prescrizioni  tecniche  emanate   dal
Ministro  dei  trasporti  con  propri  decreti,  in  attuazione delle
direttive del Consiglio o della Commissione delle  Comunita'  europee
concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene
conferita   al   Ministro   dei  trasporti  la  facolta'  di  rendere
obbligatorie,  con   propri   decreti,   le   prescrizioni   tecniche
riguardanti  l'approvazione  di singoli dispositivi o la omologazione
di un tipo di veicolo, per quanto  riguarda  uno  o  piu'  requisiti,
prima  che  siano  completate le prescrizioni tecniche necessarie per
procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;
  Visto il proprio decreto 28 dicembre 1982 nel quale sono  elaborate
in  un testo unico le direttive numero 76/115/CEE, n. 81/575/CEE e n.
82/318/CEE dettanti norme relative  alla  omologazione  parziale  dei
veicoli  a  motore per quanto attiene agli ancoraggi delle cinture di
sicurezza;  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983);
  Vista  la  direttiva  della  Commissione n. 90/629/CEE con la quale
vengono  apportate  modifiche  ed  integrazioni   alle   prescrizioni
tecniche delle direttive soprarichiamate;
  Ritenuto  di  dover  corrispondentemente modificare ed integrare le
disposizioni del proprio decreto del 28 dicembre 1982;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in  particolare  l'art.  17,
commi 3 e 4;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale
del 19 dicembre 1991;
  Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988,
art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al  Presidente
del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Gli   allegati  al  decreto  ministeriale  28  dicembre  1982,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  86
del  29 marzo 1983, recante norme relative alla omologazione parziale
CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto  riguarda  gli  ancoraggi
delle  cinture  di  sicurezza  sono modificati conformemente a quanto
indicato nell'allegato A al presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge n.  942/1973  detta  norme  sulla  "Ricezione
          nella legislazione italiana delle direttive della Comunita'
          economica   europea  concernenti  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri relative alla  omologazione
          dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".  Si trascrive il
          testo degli articoli 1, 2 e 10:
             "Art.  1.  - I veicoli a motore destinati a circolare su
          strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi,  esclusi
          i  veicoli  che  si  spostano  su  rotaia,  debbono  essere
          sottoposti, dal Ministero dei  trasporti  e  dell'aviazione
          civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le
          prescrizioni  tecniche  che  saranno emanate entro sei mesi
          dal Ministro per i  trasporti  e  l'aviazione  civile,  con
          propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio
          o  della  commissione  delle  Comunita' europee concernenti
          l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
             "Art. 2. - La  domanda  per  l'omologazione  di  cui  al
          precedente  art. 1 e' presentata dal costruttore, o dal suo
          legale  rappresentante,  al  Ministero  dei   trasporti   e
          dell'aviazione  civile;  la  domanda  non e' accolta quando
          risulti che sia stata presentata, per  lo  stesso  tipo  di
          veicolo,  richiesta  di  omologazione  presso  altro  Stato
          membro della CEE".
             "Art. 10. - Le prescrizioni tecniche  man  mano  emanate
          dal  Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile in
          attuazione delle direttive comunitarie possono essere  rese
          obbligatorie  con  decreto  dello  stesso  Ministro  per  i
          trasporti e  l'aviazione  civile,  anche  prima  che  siano
          completate  prescrizioni  tecniche necessarie per procedere
          alla  omologazione   CEE,   in   sostituzione   di   quelle
          concernenti  l'omologazione  nazionale o l'approvazione dei
          tipi  di  dispositivi  provviste,   rispettivamente   dagli
          articoli  53  e  78  del  testo  unico  delle  norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.