IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per l'erogazione di contributi alle regioni per le attivita' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' autorizzata la spesa di ulteriori lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1992. 2. La meta' delle somme stanziate al comma 1 e' riservata a programmi regionali integrati diretti all'attuazione, per singole aree territoriali, di centri, beni e servizi successivi alla prima accoglienza. 3. L'entita' del contributo di cui al comma 2 e' determinata dal Comitato previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 1990. A tal fine il Comitato deve tener conto, in particolare, delle strutture e dei servizi di prima accoglienza realizzati dalla regione, del complesso, dell'efficacia e della organicita' degli interventi e dei servizi previsti e del numero dei soggetti interessati dal programma regionale presentato. Tale Comitato e' presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri o, se nominato, del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore dei lavoratori immigrati e disciplina dell'attivita' dei girovaghi". 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.