IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa"; Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l'attivita' di cessione dei crediti di impresa e la cancellazione dal medesimo, nonche' le modalita' della vigilanza da parte della Banca d'Italia sull'attivita' stessa e le relative sanzioni amministrative; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, recante: "Attuazione della direttiva in data 12 dicembre 1977 del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74"; Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale"; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 aprile 1992; Vista la nota n. 775399 del 12 maggio 1992, con la quale e' stata data al Presidente del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dal citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Iscrizione all'albo 1. I soggetti, diversi dagli enti creditizi, che intendono esercitare professionalmente l'attivita' di cessione e acquisto di crediti sorti da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa, sono iscritti, su domanda, per l'esercizio dell'attivita', in un albo istituito presso la Banca d'Italia, ove ricorrano le condizioni di seguito indicate, ferme le altre di applicazione generale: a) forma di societa' o di ente, pubblico o privato, avente personalita' giuridica; b) capitale o fondo di dotazione di importo non inferiore a 10 volte il capitale minimo previsto per le societa' per azioni; c) inclusione nell'oggetto sociale dell'attivita' di cessione e acquisto di crediti di impresa; d) possesso dei requisiti di esperienza di cui al successivo art. 2 da parte delle persone alle quali, per legge o per statuto, spettano poteri di amministrazione, controllo e direzione; e) possesso dei requisiti di onorabilita' di cui ai successivi articoli 2 e 3 da parte delle persone indicate alla precedente lettera d), nonche' da parte dei dirigenti muniti di rappresentanza e da parte dei partecipanti al capitale e al fondo, cosi' come individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 2. Ai fini dell'iscrizione dovra' altresi' essere presentato un programma di attivita' con l'indicazione dei settori di intervento e del tipo di operazioni e servizi offerti. 3. La Banca d'Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, iscrive la societa' o l'ente all'albo ovvero rifiuta l'iscrizione motivatamente, dandone comunicazione agli interessati. Ove entro detto termine siano richieste all'istante informazioni complementari, il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine di sessanta giorni. La Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per l'iscrizione all'albo.