IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  utilizzare,
nell'ambito della lotta alla criminalita' organizzata, contingenti di
Forze armate in operazioni di polizia nel  territorio  della  regione
siciliana,  al  fine  di  conseguire  un   piu'   diffuso   controllo
dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 luglio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro  di
grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fermo quanto previsto dalle  disposizioni  vigenti,  i  prefetti
delle province siciliane, nell'ambito di operazioni  di  sicurezza  e
controllo del territorio e di prevenzione di delitti di  criminalita'
organizzata,  sono  autorizzati  ad  avvalersi  di   contingenti   di
personale militare delle Forze  armate,  posti  a  loro  disposizione
dalle competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo  13  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e  dell'articolo  19  del  testo  unico
della legge comunale e provinciale, approvato  con  regio  decreto  3
marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonche'  delle  norme
di esecuzione vigenti. 
  2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1  i  militari  delle
Forze  armate  agiscono  con  le  funzioni  di  agenti  di   pubblica
sicurezza.  Essi  possono  procedere  alla  identificazione  e   alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di  trasporto  a
norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n.  152,  anche  al
fine di prevenire o impedire comportamenti  che  possono  mettere  in
pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi  o  delle
infrastrutture vigilati. 
  3. Ai fini di identificazione o per completare gli  accertamenti  o
per altri gravi motivi, il personale impiegato  nelle  operazioni  di
cui al comma 1 accompagna le persone indicate al  comma  2  presso  i
piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o  dell'Arma  dei
carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli  altri  oggetti
eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate  si
applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice  di  procedura
penale. 
  4. In conformita' a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni  di
perquisizione e' data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore,
al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in  cui
le  operazioni  sono  effettuate,  il  quale,  se  ne   ricorrono   i
presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.