IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con il quale e' stato previsto che, ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo dei segretari comunali in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, devono prioritariamente essere tenute presenti le disponibilita' organiche dell'Amministrazione civile dell'interno; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, che disciplina le modalita' dell'inquadramento di detto personale, secondo quanto previsto dal primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551; Ritenuto di dover emanare, ai sensi del surrichiamato art. 8, secondo comma, apposite disposizioni per sottoporre il personale del ruolo dei segretari comunali suddetto a visita medica e a prova teorica e pratica; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 1992; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. R e q u i s i t i 1. Il personale del ruolo dei segretari comunali giudicato inidoneo all'espletamento del servizio attivo, puo' chiedere, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, il trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno a condizione che risulti in possesso del titolo di studio richiesto dalle disposizioni in vigore ai fini dell'accesso alle corrispondenti qualifiche dei predetti ruoli.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 44/1990 e' il seguente: "2. Ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo dei segretari comunali in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, devono, prioritariamente, essere tenute presenti le disponibilita' organiche nell'Amministrazione civile dell'interno". - Il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 266/1987 e' il seguente: "Art. 29 (Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica). - 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potra' procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneita' prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore. 2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento". - Il testo dell'art. 15 del D.L. n. 344/1990 e' il seguente: "Art. 15. - 1. All'inquadramento previsto dall'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, si provvede in soprannumero, con le modalita' previste dal primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, con compensazione delle posizioni soprannumerarie mediante indisponibilita' di un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale". - Il testo dell'art. 8, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 339/1982 e' il seguente: "Art. 8. - Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente". - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 551/1981 e' il seguente: "Art. 2. - L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformita' alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione. Ove non sia possibile assegnare almeno una unita' per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 44/1990, si veda nelle note alle premesse.