IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  22,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con il  quale  e'  stato  previsto
che,  ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo
dei segretari comunali in  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art.  29  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266,  devono  prioritariamente  essere  tenute  presenti  le
disponibilita' organiche dell'Amministrazione civile dell'interno;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli
uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  24  novembre  1990,  n. 344,
convertito nella legge 23 gennaio 1991,  n.  21,  che  disciplina  le
modalita'  dell'inquadramento  di  detto  personale,  secondo  quanto
previsto dal primo e  secondo  comma  dell'art.  8  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551;
  Ritenuto di dover emanare,  ai  sensi  del  surrichiamato  art.  8,
secondo  comma, apposite disposizioni per sottoporre il personale del
ruolo dei segretari comunali suddetto  a  visita  medica  e  a  prova
teorica e pratica;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 12 febbraio 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          R e q u i s i t i
  1. Il personale del ruolo dei segretari comunali giudicato inidoneo
all'espletamento   del  servizio  attivo,  puo'  chiedere,  ai  sensi
dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1990, n. 44, il trasferimento nei ruoli  dell'Amministrazione
civile  dell'interno  a condizione che risulti in possesso del titolo
di studio richiesto dalle disposizioni in vigore ai fini dell'accesso
alle corrispondenti qualifiche dei predetti ruoli.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 44/1990
          e' il seguente: "2. Ai fini del recupero al servizio attivo
          del  personale  del  ruolo  dei   segretari   comunali   in
          applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 29 del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio  1987,  n.
          266,  devono,  prioritariamente,  essere tenute presenti le
          disponibilita'   organiche   nell'Amministrazione    civile
          dell'interno".
             -  Il  testo  dell'art.  29 del D.P.R. n. 266/1987 e' il
          seguente:
             "Art. 29 (Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica).
          - 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto  fisicamente
          inidoneo  in via permanente allo svolgimento delle mansioni
          del proprio profilo  professionale,  l'amministrazione  non
          potra'  procedere  alla  dispensa  dal  servizio per fisica
          inidoneita' prima di aver esperito  ogni  utile  tentativo,
          compatibilmente  con  le  strutture  organizzative dei vari
          settori   e   con   le   disponibilita'   organiche   delle
          amministrazioni  del  comparto, per recuperarlo al servizio
          attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie  del
          profilo   rivestito,  appartenenti  alla  stessa  qualifica
          funzionale od, ove in essa non esistano posti  disponibili,
          a qualifica funzionale inferiore.
             2.  Dal  momento  del  nuovo inquadramento il dipendente
          seguira' la  dinamica  retributiva  della  nuova  qualifica
          senza   alcun   riassorbimento   del  trattamento  gia'  in
          godimento".
             - Il testo dell'art. 15  del  D.L.  n.  344/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  15. - 1. All'inquadramento previsto dall'art. 22,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
          gennaio  1990,  n.  44, si provvede in soprannumero, con le
          modalita' previste dal primo e secondo  comma  dell'art.  8
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  339,  e  dall'art.  2  del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, con compensazione  delle
          posizioni  soprannumerarie  mediante indisponibilita' di un
          corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale".
             - Il testo dell'art.  8,  primo  e  secondo  comma,  del
          D.P.R. n.  339/1982 e' il seguente:
             "Art.  8.  -  Il trasferimento del personale di cui agli
          articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli
          di altre  amministrazioni  dello  Stato,  e'  disposto  con
          decreto  del Ministro interessato, di concerto col Ministro
          dell'interno,  sentito  il  consiglio  di   amministrazione
          dell'amministrazione ricevente.
             Quest'ultima  puo' sottoporre il personale interessato a
          visita  medica  ed  a  prova  teorica  o  pratica,  secondo
          modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente".
             -  Il  testo  dell'art.  2  del D.P.R. n. 551/1981 e' il
          seguente:
             "Art.  2.  -  L'accesso  alla  qualifica  funzionale  di
          livello   superiore  e  la  progressione  nelle  qualifiche
          dirigenziali del personale di cui  all'articolo  precedente
          avviene  in  soprannumero in conformita' alle norme vigenti
          per i ruoli delle amministrazioni riceventi.
             Gli  avanzamenti  da effettuare in soprannumero ai sensi
          del precedente comma sono determinati, di volta  in  volta,
          in  proporzione  pari  al  rapporto tra il numero dei posti
          disponibili nelle qualifiche funzionali o  dirigenziali  da
          conferire  e  il  personale dei ruoli delle amministrazioni
          riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
             Ove non sia possibile assegnare almeno  una  unita'  per
          gli  avanzamenti  di  cui  al precedente comma, l'eventuale
          frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 22,  comma  2,  del  D.P.R.  n.
          44/1990, si veda nelle note alle premesse.