IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, concernente i compiti dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la legge 1 marzo 1968, n. 186, concernente le disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento per il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 1143; Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Considerata la necessita' di disciplinare le caratteristiche delle apparecchiature di linea per la trasmissione in ponte radio tra punti fissi per esclusivo uso privato; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/64825/4186/DL/PON 12 maggio 1992); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto delle regole 1. Le presenti regole tecniche si riferiscono ad apparecchiature di linea per trasmissione in ponte radio tra punti fissi per esclusivo uso privato, senza alcuna connessione alla rete pubblica, operanti nella gamma 2300-2440 MHz; esse stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare le apparecchiature adibite alla trasmissione di segnali dati.