IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del predetto decreto- legge n. 419/1991, con il quale e' stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate le modalita' per la gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni; Considerato che il medesimo art. 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 913494 del 12 agosto 1992; A D O T T A il seguente regolamento concernente la disciplina delle modalita' per la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni: Art. 1. Composizione del comitato 1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata "legge", e' presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. 2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1: a) cinque rappresentanti designati da ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o, se si tratta di magistrati, a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato; b) tre membri nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si da' atto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Ad eccezione dei membri indicati alla lettera b) del comma 2 che durano in carica un anno, i componenti il comitato nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati per una sola volta. 4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. 5. L'ufficio di segreteria tecnica e' composto da tre rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo.