IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati. Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi: a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di societa', comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa; b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa; c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purche' in questo caso vi sia l'intervento di uno o piu' mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali. La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonche' le quote di partecipazione in societa' di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, societa' od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in societa'. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresi' esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.". 2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' sostituito dal seguente: "1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' sostituita dalla seguente: TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*) Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000 a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c): azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . 100 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . . . 16 b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o societa' di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . 9 (***) c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . 9 (***) (*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000. (**) Sono esenti i contratti per contanti. (***) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di L. 1.800.000.".