IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  concernenti  modificazioni  al  trattamento  tributario
delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 settembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 1 del testo di legge delle  tasse  sui  contratti  di
borsa, approvato con regio decreto 30  dicembre  1923,  n.  3278,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale
che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati. 
  Nella denominazione dei contratti  di  borsa,  agli  effetti  della
tassa, si intendono compresi: 
    a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a
contanti, quanto a termine, fermi, a premio o  di  riporto,  ed  ogni
altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto
i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di  enti
morali; le azioni ed obbligazioni di societa', comprese  le  cartelle
degli istituti di credito fondiario, e in generale  qualunque  titolo
di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no  quotati  in
borsa; 
    b) le compre-vendite a termine di  valori  in  moneta  o  verghe,
siano fatte in borsa o anche fuori borsa; 
    c) le compre-vendite, a termine, di derrate  e  merci,  stipulate
secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purche'  in  questo
caso vi sia l'intervento di uno o piu' mediatori iscritti.  Non  sono
comprese nella presente  disposizione  le  operazioni  di  sconto  di
cambiali. 
  La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per
oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b)  del  secondo
comma, nonche' le quote di partecipazione in societa' di  ogni  tipo,
conclusi per atto pubblico o scrittura privata o  comunque  in  altro
modo non conforme agli usi  di  borsa,  esclusi  quelli  soggetti  ad
imposta di registro in  misura  proporzionale  e  quelli  riguardanti
trasferimenti effettuati fra soggetti, societa' od enti, tra i  quali
esista un rapporto di controllo ai sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra societa'  controllate
direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette  disposizioni,
da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione  in  enti  aventi
per  oggetto  esclusivo  o  principale   l'esercizio   di   attivita'
commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione  in  societa'.
Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti.  Sono
altresi' esenti le  negoziazioni  e  i  trasferimenti  dei  contratti
trattati nel mercato dei contratti  uniformi  a  termine  relativi  a
titoli di Stato, di cui all'articolo  23,  comma  5,  della  legge  2
gennaio 1991, n. 1.". 
  2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
154, modificato dal comma 1  dell'articolo  9  del  decreto-legge  30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 1992, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
  "1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079,  come
modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960,  n.  826,  dalla  legge  6
ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
dal  decreto-legge  24  settembre  1987,  n.  391,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n.  477,  e'  sostituita
dalla seguente: 
                 TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI 
               DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*) 
    

                                                            Per ogni
                                                            100.000
                                                          o frazione
                                                         di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti
o con l'intervento di soggetti diversi
da quelli di cui alle lettere b) e c):

azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . .  100

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . . .  16

b) Conclusi direttamente tra banchieri e
privati, o con l'intervento di agenti di
cambio o banche iscritte all'albo di cui
al regio decreto-legge 20 dicembre 1932,
n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile
1933, n. 504, o commissionarie di borsa o
societa' di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in societa'
di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . .  9 (***)

c) Conclusi tra agenti di cambio o societa'
di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in societa'
di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . 9 (***)


(*)  L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito
in  L.  2.500,  salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad
oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i
quali  l'importo  e' stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i
contratti di importo non superiore a L. 400.000.


    
    (**) Sono esenti i contratti per contanti. 
   (***)  L'imposta  dovuta  non  puo'  superare  l'importo   di   L.
1.800.000.".