IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 28 luglio 1950, n. 624, recante "Istituzione del Consiglio supremo di difesa" ed, in particolare, gli articoli 5 e 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251, recante "Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa" ed, in particolare, gli articoli 6, 9, 14 e 15; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Considerata la necessita' di stabilire le norme di funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa ed il numero dei componenti lo stesso Ufficio; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992; Di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Attivita' dell'Ufficio 1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Ufficio, assiste il segretario del Consiglio stesso nell'esercizio delle sue funzioni. 2. All'Ufficio e' preposto un direttore nominato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251, tra il personale militare e civile dello Stato, con grado di generale di brigata o equivalente ovvero con qualifica di dirigente superiore. Il direttore dirige, provvede al coordinamento e alla programmazione delle attivita' dell'Ufficio, secondo le indicazioni del segretario del Consiglio, ne controlla l'andamento e sovraintende alla tutela della sicurezza degli atti e della documentazione. 3. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti: a) assistenza al segretario per la preparazione delle riunioni del Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Consiglio, nonche' per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso; b) supporto conoscitivo e organizzativo al segretario per le attivita' del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251; c) supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto n. 251 del 1990, ai fini dell'informazione nonche' dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche giuridico-normativi, nelle singole questioni attribuite alle commissioni stesse; d) collegamento con le segreterie delle competenti commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici degli stati maggiori nonche' del segretario generale della Difesa, del consigliere militare del Presidente della Repubblica; e) predisposizione e aggiornamento di informazioni e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa; f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione; g) attivita' strumentali al funzionamento dell'Ufficio ed inerenti, in particolare, la gestione amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e l'organizzazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 624/1950 e' il seguente: "Art. 5. - Il segretario del Consiglio supremo di difesa raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti. A tale scopo il segretario del Consiglio puo' chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti ed imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio. Art. 6. - Presso il Consiglio supremo di difesa e' istituito un Ufficio di segreteria che coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo precedente. L'Ufficio di segreteria e' costituito da personale comandato, militare e civile, delle Amministrazioni dello Stato. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria sara' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa". - Il testo degli articoli 6, 9, 14 e 15 del D.P.R. n. 251/1990 e' il seguente: "Art. 6 (Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio). - 1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica". "Art. 9 (Comitati ristretti e commissioni di studio). - 1. Il Consiglio puo' deliberare la costituzione al suo interno di comitati, determinandone i compiti e le attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del ple- num. I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altro Ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga di presiederli personalmente di propria iniziativa o su richiesta, in relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche d'iniziativa dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. 2. Il Consiglio puo' altresi' deliberare la istituzione di commissioni composte di esperti per la effettuazione di ricerche e studi su singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo quanto previsto dall'art. 10. 3. Il Presidente della Repubblica e' informato previamente della convocazione delle sedute dei comitati di cui al comma 1 e dei relativi ordini del giorno, nonche', successivamente, dell'attivita' svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2. 4. I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti dal segretario del Consiglio. Le commissioni di cui al comma 2 sono assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio". "Art. 14 (Ufficio di segreteria del Consiglio). - 1. Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'art. 6 della legge 28 luglio 1950, n. 624, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti. 2. L'ufficio di segreteria e' posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, e' preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, sentito il segretario del Consiglio. 4. Il personale militare e civile di cui al comma 3 e' comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri". "Art. 15 (Oneri finanziari). - 1. Le spese per il funzionamento del Consiglio, comprese quelle afferenti all'organizzazione, al funzionamento e al personale dell'ufficio di segreteria, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 luglio 1950, n. 624, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo degli articoli 9 e 14 del D.P.R. n. 251/1990 si veda in nota alle premesse.