IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  28  luglio 1950, n. 624, recante "Istituzione del
Consiglio supremo di difesa" ed, in particolare, gli articoli 5 e 6;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.
251,  recante  "Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950,
n.   624,   istitutiva  del  Consiglio  supremo  di  difesa"  ed,  in
particolare, gli articoli 6, 9, 14 e 15;
  Visto  l'art.  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Considerata  la  necessita'  di stabilire le norme di funzionamento
dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio  supremo di difesa ed il
numero dei componenti lo stesso Ufficio;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 9 aprile 1992;
  Di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Attivita' dell'Ufficio
  1.  L'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio supremo di difesa, di
seguito  denominato  Ufficio,  assiste  il  segretario  del Consiglio
stesso nell'esercizio delle sue funzioni.
  2. All'Ufficio e' preposto un direttore nominato ai sensi dell'art.
14,  comma  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1990,  n.  251,  tra  il personale militare e civile dello Stato, con
grado  di  generale  di brigata o equivalente ovvero con qualifica di
dirigente superiore. Il direttore dirige, provvede al coordinamento e
alla   programmazione   delle   attivita'  dell'Ufficio,  secondo  le
indicazioni  del segretario del Consiglio, ne controlla l'andamento e
sovraintende   alla   tutela  della  sicurezza  degli  atti  e  della
documentazione.
  3. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:
    a)  assistenza  al  segretario per la preparazione delle riunioni
del  Consiglio  supremo  di  difesa, di seguito denominato Consiglio,
nonche' per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso;
    b)  supporto  conoscitivo  e  organizzativo  al segretario per le
attivita'  del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'art.
9,  commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1990, n. 251;
    c) supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'art. 9, comma
2,  del  citato  decreto  n.  251 del 1990, ai fini dell'informazione
nonche'  dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche
giuridico-normativi,   nelle   singole   questioni   attribuite  alle
commissioni stesse;
    d)  collegamento  con  le segreterie delle competenti commissioni
parlamentari,  con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti
al  Consiglio,  con  gli  uffici  degli  stati  maggiori  nonche' del
segretario  generale  della  Difesa,  del  consigliere  militare  del
Presidente della Repubblica;
    e)    predisposizione   e   aggiornamento   di   informazioni   e
documentazione  riguardanti  la  situazione  della  sicurezza e della
difesa;
    f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione;
    g)   attivita'   strumentali  al  funzionamento  dell'Ufficio  ed
inerenti,   in  particolare,  la  gestione  amministrativo-contabile,
l'archivio, il personale e l'organizzazione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n.  624/1950
          e' il seguente:
             "Art. 5. - Il segretario del Consiglio supremo di difesa
          raccoglie  ed  elabora, secondo le direttive del Consiglio,
          tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al
          Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni  e  ne
          predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.
             A  tale  scopo il segretario del Consiglio puo' chiedere
          direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti ed imprese,
          tutti gli elementi e i dati necessari per lo  studio  e  la
          trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.
             Art.  6.  -  Presso  il  Consiglio  supremo di difesa e'
          istituito  un  Ufficio  di  segreteria  che   coadiuva   il
          segretario  del  Consiglio nello svolgimento delle funzioni
          indicate nell'articolo precedente.
             L'Ufficio  di  segreteria  e'  costituito  da  personale
          comandato,  militare  e civile, delle Amministrazioni dello
          Stato.
             Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria
          sara' determinato con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  di  concerto con i Ministri per il tesoro e
          per la difesa".
             - Il testo degli articoli 6, 9, 14 e 15  del  D.P.R.  n.
          251/1990 e' il seguente:
             "Art.   6   (Sede   delle  riunioni  e  dell'ufficio  di
          segreteria del Consiglio). - 1. Il Consiglio si riunisce di
          norma nella  sede  della  Presidenza  della  Repubblica  o,
          quando   presieduto   dal   Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
             2. L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede  presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri. Il segretario
          dispone di un ufficio  anche  presso  la  Presidenza  della
          Repubblica".
             "Art.  9 (Comitati ristretti e commissioni di studio). -
          1. Il Consiglio puo'  deliberare  la  costituzione  al  suo
          interno   di   comitati,  determinandone  i  compiti  e  le
          attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del ple-
          num.   I   comitati  sono  presieduti  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  da  altro  Ministro   da   lui
          designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga
          di  presiederli  personalmente  di  propria iniziativa o su
          richiesta,  in  relazione  alla  trattazione   di   oggetti
          particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  anche  d'iniziativa  dei  Ministri  degli affari
          esteri, dell'interno e della difesa.
             2. Il Consiglio puo' altresi' deliberare la  istituzione
          di  commissioni composte di esperti per la effettuazione di
          ricerche e studi su  singole  questioni.  Tali  commissioni
          sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del
          Consiglio, salvo quanto previsto dall'art. 10.
             3.   Il   Presidente   della   Repubblica  e'  informato
          previamente della convocazione delle sedute dei comitati di
          cui al comma 1 e dei relativi ordini del  giorno,  nonche',
          successivamente,  dell'attivita' svolta dai comitati stessi
          e dalle commissioni di cui al comma 2.
             4. I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti
          dal segretario del Consiglio.  Le  commissioni  di  cui  al
          comma  2  sono  assistite  dall'ufficio  di  segreteria del
          Consiglio".
             "Art. 14 (Ufficio di segreteria del Consiglio). - 1.  Il
          segretario  del  Consiglio si avvale per l'espletamento dei
          suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto  dall'art.
          6  della legge 28 luglio 1950, n. 624, costituito presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla cui ulteriore
          disciplina si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro e della  difesa,  che  ne  stabilisce  le  norme  di
          funzionamento e il numero dei componenti.
             2.  L'ufficio  di  segreteria  e'  posto alle dipendenze
          dirette del segretario, il quale esercita le  sue  funzioni
          secondo  le  direttive  e  le istruzioni del Presidente del
          Consiglio dei Ministri.
             3. All'ufficio di segreteria,  costituito  da  personale
          comandato,    militare    e   civile,   proveniente   dalle
          amministrazioni  dello  Stato,  e'  preposto  un  direttore
          nominato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, di concerto con i Ministri  del  tesoro  e  della
          difesa, sentito il segretario del Consiglio.
             4.  Il  personale militare e civile di cui al comma 3 e'
          comandato su richiesta della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri".
             "Art.  15  (Oneri  finanziari).  -  1.  Le  spese per il
          funzionamento  del  Consiglio,  comprese  quelle  afferenti
          all'organizzazione,   al   funzionamento   e  al  personale
          dell'ufficio di segreteria,  ai  sensi  dell'art.  8  della
          legge  28 luglio 1950, n. 624, gravano su apposito capitolo
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          difesa".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  degli  articoli  9 e 14 del D.P.R. n.
          251/1990 si veda in nota alle premesse.