IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Misure patrimoniali 1. Quando e' stato disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio nei confronti di persona imputata per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, del codice penale, il pubblico ministero ne da' senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di provincia in relazione al luogo di dimora della persona, per il promovimento del procedimento di applicazione delle misure patrimoniali di cui al presente decreto. 2. Insieme alla comunicazione, il pubblico ministero trasmette copia degli atti rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure in- dicate nel comma 1. 3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nel comma 1 procede ad indagini sulle disponibilita' patrimoniali e finanziarie del soggetto, a norma dell'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575. 4. Sulla base degli atti indicati nel comma 2 e dell'esito delle indagini indicate nel comma 3, il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di disporre il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 11, per un importo pari al vantaggio patrimoniale derivato dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto. 5. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone il sequestro in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla richiesta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato; si osservano le disposizioni dell'articolo 4, commi quinto e sesto, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se tra i beni assoggettati a sequestro taluni risultano intestati a terzi, questi ultimi sono chiamati a intervenire nel procedimento, e possono, anche con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione degli elementi utili ai fini della decisione. L'imputato puo' chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione. Il tribunale, se accoglie la richiesta, stabilisce l'importo della somma da depositare presso la Cassa delle ammende o le modalita' di prestazione della fideiussione. Qualora il deposito non sia eseguito o la fideiussione non sia prestata, il tribunale dispone il sequestro. 6. Quando vi e' concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica richiede al presidente del tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei beni, a norma dell'articolo 2-bis, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575. 7. Per l'esecuzione del sequestro e per la custodia ed amministrazione dei beni sequestrati si osservano le disposizioni degli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 8. Anche successivamente al decreto di sequestro il tribunale puo' procedere a indagini e acquisire, a norma dell'articolo 117 del codice di procedura penale, copia degli atti del procedimento penale. 9. Il sequestro e' revocato quando, nel corso del processo penale, interviene sentenza di proscioglimento. Il sequestro gia' revocato e' nuovamente disposto quando interviene una successiva sentenza di condanna. In ogni caso, il sequestro perde efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione siano decorsi due anni e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado, quattro anni e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello, sei anni senza che sia stata pronunciata sentenza definitiva. 10. Su richiesta dell'interessato, il tribunale puo' disporre la revoca parziale del sequestro avuto riguardo ai valori indicati nel comma 4 in relazione a quanto ritenuto nella sentenza che definisce ciascun grado del giudizio. 11. Intervenuta la sentenza penale di condanna ovvero la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale divenute irrevocabili per taluno dei reati indicati nel comma 1, il tribunale dispone, nei limiti dei valori indicati nel comma 4 accertati con la sentenza, la confisca dei beni intestati all'interessato e sottoposti a sequestro, che risultano comunque nella effettiva disponibilita' dell'interessato medesimo, ovvero di cui questi ha disposto in epoca successiva al momento in cui il suo nome e' stato iscritto nel registro delle notizie di reato previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale purche', in tal caso, risulti che l'atto e' stato compiuto al fine di sottrarre il bene al sequestro e che il terzo era consapevole di tale dolosa preordinazione. 12. I provvedimenti del tribunale che dispongono il sequestro o la revoca del medesimo sono impugnabili a norma dell'articolo 4, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applica la disposizione dell'articolo 3-ter, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. 13. Con il provvedimento che dispone il sequestro il tribunale puo' disporre nei confronti delle persone intestatarie dei beni sequestrati l'applicazione provvisoria delle misure di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575; tali misure perdono efficacia decorsi i termini indicati nel comma 9. Il provvedimento definitivo che dispone la confisca determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 575 del 1965, per un periodo di cinque anni, anche nei confronti di eventuali terzi intestatari di beni sottoposti a confisca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 575 del 1965. 14. Per quanto non disposto dal presente articolo, il procedimento di applicazione delle misure del sequestro e della confisca e' regolato dalle disposizioni concernenti l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto compatibili. Si osservano altresi' le disposizioni degli articoli 2-ter, comma 9, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. La destinazione dei beni confiscati e' regolata dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1989.