IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in favore degli addetti a settori produttivi caratterizzati da crisi occupazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione 1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di eta', nel biennio 1992-1993, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del Centro-Nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unita' di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso e' richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalita' delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalita' richieste mediante prove di selezione di idoneita'. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante e' pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.