IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza verificatasi nelle province di Genova e Savona a seguito di eccezionali avversita' atmosferiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. E' assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni e, eventualmente, in altri che la giunta regionale determina con delibera da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio; b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sori, Valbrevenna. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita' ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi: a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonche' alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi; b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi. 3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio determinate dai danni al regime idraulico, causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria e' autorizzata a rideterminare le priorita' degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1989-1991, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.