IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  per
far fronte alla emergenza verificatasi nelle  province  di  Genova  e
Savona a seguito di eccezionali avversita' atmosferiche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  di  concerto
con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' assegnato alla regione  Liguria,  per  i  primi  impegni,  un
contributo straordinario di lire  70  miliardi  per  provvedere  alla
realizzazione degli interventi  di  somma  urgenza  conseguenti  agli
eventi alluvionali dei giorni 22 e 27  settembre  1992  nei  seguenti
comuni e, eventualmente, in altri che la giunta  regionale  determina
con delibera da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto: 
    a)  provincia  di  Savona:  Savona,  Albisola  Marina,   Albisola
Superiore, Altare,  Andora,  Balestrino,  Bergeggi,  Borgio  Verezzi,
Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano,  Carcare,  Celle
Ligure,  Cosseria,  Dego,  Finale  Ligure,   Giustenice,   Giusvalla,
Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco  Feglino,  Osiglia,  Pallare,  Piana
Crixia,  Pietra  Ligure,  Plodio,  Pontinvrea,  Quiliano,   Sassello,
Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio; 
    b) provincia di  Genova:  Genova,  Avegno,  Bargagli,  Bogliasco,
Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola  del
Cantone,  Lumarzo,  Mignanego,   Neirone,   Recco,   Ronco   Scrivia,
Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sori, Valbrevenna. 
  2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate, con  decreto
del presidente della  regione  Liguria,  previa  deliberazione  della
giunta,  alla  integrazione   dei   bilanci   delle   amministrazioni
provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di  rispettiva
competenza,  diretti  alla  salvaguardia  della  pubblica  e  privata
incolumita' ed indispensabili ad evitare  il  ripetersi  di  analoghe
situazioni di emergenza, relativi: 
    a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie,
idriche,  fognarie,  igienico-sanitarie  e   simili,   nonche'   alla
sistemazione degli alvei e degli  argini  dei  corsi  d'acqua  ed  al
ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro
il limite di lire 55 miliardi; 
    b) all'assistenza ai  cittadini,  anche  mediante  erogazione  di
contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni  ed  ai  beni
mobili, entro il limite di lire 15 miliardi. 
  3. Per far fronte agli interventi urgenti di  competenza  regionale
volti alla eliminazione di  situazioni  di  rischio  determinate  dai
danni al  regime  idraulico,  causati  dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche di cui al comma 1, e  per  la  esecuzione  di  opere  di
riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria  e'
autorizzata a rideterminare le priorita'  degli  interventi  previsti
negli schemi previsionali e  programmatici  di  cui  all'articolo  31
della legge 18 maggio  1989,  n.  183,  per  il  triennio  1989-1991,
dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.