IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  14 ottobre 1991, n. 336, in materia di disciplina
della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan;
  Considerata l'esigenza di dover disciplinare ai sensi dell'art.  5,
comma 4, della predetta legge, le caratteristiche dei liquidi e delle
sostanze  chimiche  impiegati  nel trattamento dei residui organici e
delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti  interni
delle auto-caravan;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 19 marzo 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  liquidi  e  le sostanze chimiche di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 14 ottobre  1991,  n.  336,  impiegati,  sotto  forma  di
preparati, nel trattamento dei residui oganici e delle acque chiare e
luride  raccolti  negli appositi impianti interni delle auto-caravan,
devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche:
   -  biodegradabilita'  dei  tensioattivi  sintetici  presenti,  non
inferiore al 90%;
   -  non  classificabilita'  come  preparati molto tossici, tossici,
cancerogeni,   mutageni,    teratogeni,    altamente    infiammabili,
infiammabili  ed  esplosivi  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 28
gennaio  1992,  recante  norme  in  materia  di   classificazione   e
disciplina   dell'imballaggio  e  della  etichettatura  di  preparati
pericolosi in attuazione delle  direttive  emanate  dal  Consiglio  e
dalla Commissione delle Comunita' europee, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992.
  2.  I  preparati  di  cui  al  comma  1 devono svolgere le seguenti
azioni:
   - igienizzante con potere battericida ovvero batteriostatico;
   - detergente;
   - disgregante;
   - deodorante.
  3. I  preparati  di  cui  al  comma  1  devono  essere  etichettati
conformente  alla  vigente normativa ivi citata; le etichette di tali
preparati  devono  altresi'  riportare  le  indicazioni  relative  ai
dosaggi di impiego ai quali gli utilizzatori devono attenersi.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 5 della legge n. 336/1991 e' cosi' formulato:
             "Art.  5.  -  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  il  Ministro  dei   lavori
          pubblici,  di  concerto con il Ministro del turismo e dello
          spettacolo e sentito il Ministro dell'ambiente,  determina,
          con  decreto  emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   i   criteri   per   la
          realizzazione,  lungo le strade e autostrade, nonche' nelle
          aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio  delle
          auto-caravan  e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari
          atti ad accogliere i residui organici e le acque  chiare  e
          luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-
          caravan.
             2.  La realizzazione degli impianti igienico-sanitari di
          cui  al  comma  1  e'  obbligatoria,  lungo  le  strade   e
          autostrade,  unicamente  nelle  aree  di servizio dotate di
          impianti di ristorazione ovvero di officine  di  assistenza
          meccanica   ed   aventi   una  superficie  complessiva  non
          inferiore a 10.000 metri quadrati.
             3. Ogni impianto deve essere  indicato  da  un  apposito
          segnale stradale.
             4.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Ministro della sanita', di  concerto  con
          il  Ministro  dell'ambiente, determina, con decreto emanato
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, le caratteristiche dei  liquidi  e  delle  sostanze
          chimiche  impiegati  nel trattamento dei residui organici e
          delle acque chiare e luride fatti defluire  negli  impianti
          igienico-sanitari di cui al comma 1.
             5.  E'  vietato  lo scarico dei residui organici e delle
          acque chiare e luride su strade ed  aree  pubbliche  al  di
          fuori degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1.
             6.   I   trasgressori   sono   puniti  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquantamila a lire un milione".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 5 della legge  n.  336/1991  si
          veda in note alle premesse.