IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991; e, in particolare, l'art. 19 che disciplina i criteri per applicazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 relativo all'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990; Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991 relativo ai contributi, canoni e tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazione (rete ISDN), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 relativo alle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico della rete telefonica pubblica commutata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto il decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe telefoniche nazionali; Considerata la necessita' di istituire in ambito nazionale delle aree nelle quali vengano, in via prioritaria, offerte prestazioni di rete necessarie all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni di tipo avanzato per far fronte a particolari concentrazioni di utenza in aree territorialmente limitate; Considerata l'opportunita' con in tali aree venga estesa la tariffa per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico applicata ai collegamenti di un singolo utente; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 luglio 1992; Vista la lettera GM/66939/4201DL/CR del 26 agosto 1992 con la quale e' stata data comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Definizione di area di telecomunicazioni avanzata 1. Si definisce area di telecomunicazioni avanzata, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico, una zona territorialmente limitata, destinata ad insediamenti a prevalente attivita' terziaria, nel cui ambito si prevede una particolare concentrazione di utenti che svolgano attivita' di servizi, di affari e professionali, caratterizzati da intensa richiesta di scambi di flussi informativi e di telecomunicazioni tale da giustificare investimenti per l'apprestamento di particolari infrastrutture di rete da parte del gestore della rete pubblica. 2. Per questa utenza, nell'ambito dell'area di telecomunicazioni avanzata, e' assicurata dal gestore pubblico: a) l'offerta delle prestazioni di reti occorrenti per l'espletamento dei servizi di telecomunicazione definiti dal piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; b) l'impiego delle tecnologie piu' avanzate, sia per la sperimentazione di nuovi servizi, sia per una piu' elevata qualita' dei servizi stessi; c) l'applicazione di una politica tariffaria per i servizi regolamentati, ispirata all'incentivazione dell'uso delle telecomunicazioni. 3. Chiunque, anche nell'ambito dell'area di telecomunicazioni avanzata, puo' offrire servizi applicativi e/o a valore aggiunto servendosi delle prestazioni di rete fornite in esclusiva dal gestore della rete pubblica. 4. Il gestore della rete pubblica assicura, all'occorrenza anche tramite strutture specializzate, l'interconnessione tra varie aree, ferma restando l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 6 esclusivamente agli utenti ubicati in ciascuna area.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 19 del D.P.R. 12 gennaio 1991, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali (pubblicato nel suppl. ord. n. 3 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991), limitatamente al comma 1, lettera g): "1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinate, in conformita' con le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni ed anche in relazione alle direttive della CEE, le tariffe delle seguenti prestazioni: a)-f) (omissis); g) la tariffa per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico, che sara' applicata in via sperimentale, compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, all'utenza interessata a sviluppare volumi di traffico non inferiori a 20.000 scatti mensili per collegamento. La tariffa di cui alla presente lettera, finalizzata ad ottimizzare l'uso della rete telefonica pubblica commutata, nonche' ad incentivarne l'utilizzo, sara' articolata attraverso una diversa modulazione del canone di abbonamento con conseguente riduzione del valore ordinario dello scatto fino ad un massimo del 20%. Il decreto ministeriale previsto nella presente lettera, oltre a definire la durata della sperimentazione, potra' aggiornare la predetta soglia di 20.000 scatti mensili in funzione delle esigenze del pubblico servizio, della domanda dell'utenza e della tipologia degli impianti". - Il D.L. n. 278/1992 non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 9 luglio 1992). - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.