IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  12  gennaio  1991
riguardante   l'adeguamento   delle  tariffe  telefoniche  nazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991; e,  in
particolare,  l'art.  19  che  disciplina  i criteri per applicazione
delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   6   aprile   1990    relativo
all'approvazione     del    piano    regolatore    nazionale    delle
telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  25  alla
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
 Visto   il   decreto   ministeriale  2  dicembre  1991  relativo  ai
contributi, canoni e tariffe per le prestazioni della  rete  numerica
integrata  nei  servizi  di telecomunicazione (rete ISDN), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
  Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 relativo  alle  tariffe
per  i  collegamenti  ad  elevata  intensita'  di traffico della rete
telefonica pubblica commutata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
76 del 31 marzo 1992;
  Visto  il decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278, recante disposizioni
urgenti in materia di tariffe telefoniche nazionali;
  Considerata la necessita' di istituire in  ambito  nazionale  delle
aree  nelle quali vengano, in via prioritaria, offerte prestazioni di
rete necessarie all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni  di
tipo  avanzato  per far fronte a particolari concentrazioni di utenza
in aree territorialmente limitate;
  Considerata l'opportunita' con in tali aree venga estesa la tariffa
per i collegamenti ad elevata intensita'  di  traffico  applicata  ai
collegamenti di un singolo utente;
  Sentito   il   Consiglio   superiore  tecnico  delle  poste,  delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 23 luglio 1992;
  Vista la lettera GM/66939/4201DL/CR del 26 agosto 1992 con la quale
e' stata data comunicazione del presente provvedimento al  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Definizione di area di telecomunicazioni avanzata
  1. Si definisce area di telecomunicazioni avanzata, anche  ai  fini
dell'applicazione   delle  tariffe  per  i  collegamenti  ad  elevata
intensita' di traffico, una zona territorialmente limitata, destinata
ad insediamenti a prevalente attivita' terziaria, nel cui  ambito  si
prevede   una  particolare  concentrazione  di  utenti  che  svolgano
attivita' di servizi, di affari e  professionali,  caratterizzati  da
intensa   richiesta   di   scambi   di   flussi   informativi   e  di
telecomunicazioni   tale    da    giustificare    investimenti    per
l'apprestamento  di  particolari  infrastrutture di rete da parte del
gestore della rete pubblica.
  2. Per questa utenza, nell'ambito  dell'area  di  telecomunicazioni
avanzata, e' assicurata dal gestore pubblico:
    a)   l'offerta   delle   prestazioni   di   reti  occorrenti  per
l'espletamento dei servizi di telecomunicazione  definiti  dal  piano
regolatore nazionale delle telecomunicazioni;
    b)   l'impiego   delle  tecnologie  piu'  avanzate,  sia  per  la
sperimentazione di nuovi servizi, sia per una piu'  elevata  qualita'
dei servizi stessi;
    c)  l'applicazione  di  una  politica  tariffaria  per  i servizi
regolamentati,    ispirata    all'incentivazione    dell'uso    delle
telecomunicazioni.
  3.  Chiunque,  anche  nell'ambito  dell'area  di  telecomunicazioni
avanzata, puo' offrire servizi  applicativi  e/o  a  valore  aggiunto
servendosi delle prestazioni di rete fornite in esclusiva dal gestore
della rete pubblica.
  4.  Il  gestore  della rete pubblica assicura, all'occorrenza anche
tramite strutture specializzate, l'interconnessione tra  varie  aree,
ferma  restando  l'applicazione  delle  tariffe  di  cui  all'art.  6
esclusivamente agli utenti ubicati in ciascuna area.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  19 del D.P.R. 12
          gennaio  1991,  riguardante  l'adeguamento  delle   tariffe
          telefoniche nazionali (pubblicato nel suppl. ord. n. 3 alla
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15 gennaio
          1991), limitatamente al comma 1, lettera g):
             "1. Con uno o piu' decreti del Ministro  delle  poste  e
          delle  telecomunicazioni,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  sono   disciplinate,   in   conformita'   con   le
          disposizioni  del  codice postale e delle telecomunicazioni
          ed anche in relazione alle direttive della CEE, le  tariffe
          delle seguenti prestazioni:
              a)-f) (omissis);
              g)  la tariffa per i collegamenti ad elevata intensita'
          di traffico,  che  sara'  applicata  in  via  sperimentale,
          compatibilmente  con la disponibilita' degli impianti e con
          le esigenze del pubblico servizio, all'utenza interessata a
          sviluppare volumi di traffico non inferiori a 20.000 scatti
          mensili per collegamento. La tariffa di cui  alla  presente
          lettera,   finalizzata  ad  ottimizzare  l'uso  della  rete
          telefonica  pubblica  commutata,  nonche'  ad  incentivarne
          l'utilizzo,   sara'   articolata   attraverso  una  diversa
          modulazione  del  canone  di  abbonamento  con  conseguente
          riduzione  del  valore  ordinario  dello  scatto fino ad un
          massimo del 20%. Il  decreto  ministeriale  previsto  nella
          presente   lettera,   oltre  a  definire  la  durata  della
          sperimentazione, potra' aggiornare la  predetta  soglia  di
          20.000  scatti  mensili  in  funzione  delle  esigenze  del
          pubblico  servizio,  della  domanda  dell'utenza  e   della
          tipologia degli impianti".
             -  Il  D.L. n. 278/1992 non e' stato convertito in legge
          per decorrenza  dei  termini  costituzionali  (il  relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 160 del 9 luglio 1992).
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.