IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di far fronte alle conseguenze della impossibilita' di funzionamento degli organi di governo della regione Abruzzo, determinatasi a seguito della applicazione, da parte dell'autorita' giudiziaria, di misure di sospensione provvisoria dai rispettivi uffici nei confronti del presidente, del vice presidente e di componenti della giunta regionale abruzzese, a decorrere dal 30 settembre 1992; Ritenuto di dover adottare misure atte ad impedire che l'impossibilita' di funzionamento dei predetti organi produca grave pregiudizio agli interessi pubblici in relazione alla scadenza di termini previsti in procedimenti ai quali partecipano i richiamati organi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per il periodo compreso tra il 30 settembre 1992 ed il 13 novembre 1992 e' sospesa la decorrenza di tutti i termini di carattere perentorio previsti da leggi statali o regionali, concernenti provvedimenti di competenza della giunta regionale dell'Abruzzo o del presidente, nonche' procedimenti alla cui formazione tali organi concorrano.