IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di far fronte  alle
conseguenze della impossibilita' di  funzionamento  degli  organi  di
governo  della  regione  Abruzzo,  determinatasi  a   seguito   della
applicazione, da  parte  dell'autorita'  giudiziaria,  di  misure  di
sospensione provvisoria  dai  rispettivi  uffici  nei  confronti  del
presidente,  del  vice  presidente  e  di  componenti  della   giunta
regionale abruzzese, a decorrere dal 30 settembre 1992; 
  Ritenuto  di  dover  adottare   misure   atte   ad   impedire   che
l'impossibilita' di funzionamento dei predetti organi  produca  grave
pregiudizio agli interessi pubblici in  relazione  alla  scadenza  di
termini previsti in procedimenti ai quali  partecipano  i  richiamati
organi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 ottobre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1. 
  1. Per il periodo compreso tra  il  30  settembre  1992  ed  il  13
novembre 1992  e'  sospesa  la  decorrenza  di  tutti  i  termini  di
carattere  perentorio  previsti  da  leggi   statali   o   regionali,
concernenti  provvedimenti  di  competenza  della  giunta   regionale
dell'Abruzzo  o  del  presidente,  nonche'  procedimenti   alla   cui
formazione tali organi concorrano.