IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli  operatori
del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, con possibili
riflessi anche sull'ordine pubblico; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  disporre  la
concessione di un contributo straordinario, finalizzato alla parziale
copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto  pubblico  locale,
relativi agli anni 1987-1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Lo Stato concorre alla  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio
relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale
di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile  1981,  n.  151,  con  un
contributo straordinario di  lire  400  miliardi.  Il  contributo  e'
prioritariamente destinato al rimborso da  parte  del  Ministero  dei
trasporti del costo, maturato alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  delle  anticipazioni  straordinarie  di  tesoreria
eventualmente  concesse  dai  tesorieri  delle  regioni   a   statuto
ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio  delle  predette
regioni, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21  luglio  1992,
n. 345. Le regioni e gli enti locali  sono  autorizzati  a  contrarre
mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e  prestiti  e  dalla
Direzione generale degli istituti di  previdenza  del  Ministero  del
tesoro per l'estinzione delle predette  anticipazioni  straordinarie,
nonche' per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto  lo-
cale relativi all'anno 1991; l'onere d'ammortamento dei  mutui  e'  a
carico dei bilanci  degli  enti  locali  e  delle  regioni.  Ai  fini
dell'assunzione dei predetti mutui si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge  31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 1990, n. 403. 
  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1,  al  netto  dell'importo
utilizzato  per  il  rimborso  del  costo  delle  anticipazioni,   e'
attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di  concerto  con
il Ministro del  tesoro,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  alle
regioni a statuto ordinario  in  misura  proporzionale  all'ammontare
complessivo dei disavanzi di esercizio risultanti dai bilanci, di cui
agli articoli 2, comma 4, e 2- bis del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  1990,
n. 403, relativi agli anni 1987-1991  e  certificati  dalle  regioni,
previa detrazione delle somme erogate  a  titolo  di  rimborso  delle
anticipazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992,
n. 345. In difetto di certificazione da parte delle regioni entro  il
termine perentorio del 20 novembre 1992,  la  misura  percentuale  da
erogare alle regioni inadempienti e' attribuita  secondo  i  dati  in
possesso del Ministero dei trasporti. 
  3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 deve comunque  essere
effettuata entro il termine perentorio del 15 dicembre 1992. 
  4. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.
310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,  n.
403, e' sostituito dal seguente: 
  " 8. Il piano di risanamento e' approvato dalla regione.". 
  5. Le regioni  e  gli  enti  locali  possono  ricorrere,  anche  in
eccedenza  ai  limiti  stabiliti  dalla  normativa  vigente  per   le
anticipazioni  di  tesoreria,  ad  anticipazioni   straordinarie   di
tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi  di
trasporto  pubblico  locale  risultanti   dai   bilanci   debitamente
approvati  secondo  i  rispettivi   ordinamenti.   Il   costo   delle
anticipazioni e' assunto a carico dei bilanci delle regioni  e  degli
enti locali; le anticipazioni sono estinte con i mutui che  gli  enti
predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi. 
  6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari
a  lire  400  miliardi  per  l'anno  1992,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per  lo  stesso
anno,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Legge   quadro   per
l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento  dei  trasporti
pubblici locali (rate ammortamento mutui)". 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.