IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992; Visto il parere reso in data 21 ottobre 1992 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Nel comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono soppresse le parole: "e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa o stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1977 e' il seguente: "Art. 7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria. Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. 2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega. 3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro sessanta giorni dall'ultimo invio. 4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Nota all'art. 1: - L'art. 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. n. 449/1988, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato: "Art. 41. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari, le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali di cui alla tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'art. 22. 2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari sono addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario".