IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega
legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del  nuovo
codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1992;
  Visto il parere reso in data  21  ottobre  1992  dalla  commissione
parlamentare  istituita  a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81
del 1987;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1992;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Nel  comma  1  dell'art.  41  del  decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono soppresse  le  parole:  "e
comunque  non  oltre  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore del
codice di procedura penale".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  o
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Il testo degli articoli 7 e 8 della legge  n.  81/1977
          e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del
          nuovo  codice  di  procedura  penale,  il   Governo   della
          Repubblica   puo'   emanare   disposizioni   integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          fissati  dagli  articoli  2  e  3  su conforme parere della
          commissione prevista dall'art. 8, con uno  o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art.  8.  - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche per singole parti  omogenee,  il  testo  delle  nuove
          disposizioni   sul   processo  penale  ad  una  commissione
          composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal Presidente del Senato della Repubblica  in  proporzione
          al  numero  dei  componenti i gruppi parlamentari, comunque
          assicurando la presenza di un rappresentante  per  ciascuna
          componente  politica costituita in gruppo in almeno un ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta  giorni dalla ricezione, indicando specificatamente
          le eventuali disposizioni che  non  ritiene  corrispondenti
          alle direttive della legge di delega.
             3.  Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue osservazioni e con  eventuali  modificazioni,  i  testi
          alla  commissione  per  il  parere  definitivo  sull'intero
          testo, parere  che  deve  essere  espresso  entro  sessanta
          giorni dall'ultimo invio.
             4.  Il Governo procede all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Nota all'art. 1:
             -    L'art.    41    delle   norme   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed  a
          quello  a  carico  degli  imputati minorenni, approvate con
          D.P.R.  n.  449/1988,  come  modificato  dal  decreto   qui
          pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art. 41. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della
          legge  di  revisione  delle  circoscrizioni  dei  tribunali
          ordinari, le  funzioni  di  pubblico  ministero  presso  le
          preture  di  ciascun  circondario dei tribunali di cui alla
          tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal
          procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario,
          anche a norma dell'art. 72 del  regio  decreto  30  gennaio
          1941, n. 12, modificato dall'art. 22.
             2.  Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo
          di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari  sono
          addetti  alla  procura della Repubblica presso il tribunale
          ordinario".