IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in societa' per azioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in societa' di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche' dalle societa' da essi controllate, comandato in forza di disposizioni di legge presso le pubbliche amministrazioni ed in servizio alla data dell'11 luglio 1992 continua a prestare servizio presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo nulla e' innovato in ordine alla corresponsione del trattamento economico al personale interessato.