IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
continuita' delle funzioni svolte presso  pubbliche  amministrazioni,
in posizione di comando, dal personale dipendente  da  enti  pubblici
trasformati in societa' per azioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 novembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle
partecipazioni statali e dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il personale  dipendente  dagli  enti  pubblici  trasformati  in
societa' di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio  1990,  n.
218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11  luglio  1992,  n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1992,  n.
359, nonche' dalle societa' da essi controllate, comandato  in  forza
di disposizioni di legge presso le pubbliche  amministrazioni  ed  in
servizio alla data dell'11 luglio 1992 continua a  prestare  servizio
presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Per
lo stesso periodo nulla e' innovato in ordine alla corresponsione del
trattamento economico al personale interessato.