IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 26 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/618/CEE del
Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per
quanto riguarda l'assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE
e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diversa
dall'assicurazione sulla vita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
49
Al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'art. 2, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo
trattino;
b) all'art. 4, comma 1:
l'elencazione dei rami prevista alla lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
" a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei),
6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci
trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera
c);";
l'elencazione dei rami previste alla lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
"c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8
(incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c.
autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e
fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione
obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie).";
c) all'art. 11, comma 1, l'elencazione dei rami ivi prevista e'
sostituita dalla seguente:
"1 (infortuni) e 2 (malattia);
3 (corpi di veicoli terrestri), 7 (merci trasportate) e 10 (r.c.
autoveicoli terrestri), specificando per quest'ultimo ramo, ad
esclusione della responsabilita' civile del vettore, il relativo
importo;
8 (incendio ed elementi naturali) e 9 (altri danni ai beni);
4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6
(corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci
trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali);
13 (r.c. generale);
14 (credito) e 15 (cauzione);
16 (perdite pecuniarie), 17 (tutela giudiziaria) e 18
(assistenza).";
d) all'art. 16:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1- bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime
di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresi' tenute
a:
presentare preventivamente all'ISVAP una dichiarazione attestante
l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonche' una
dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a
contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada,
previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
notificare preventivamente all'ISVAP le generalita' e l'indirizzo
del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai
commi precedenti a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di
aver ricevuto la documentazione prevista dai commi medesimi.";
e) all'art. 17:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime
di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresi' tenute
a:
allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione
attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonche'
una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a
contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada,
previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
comunicare le generalita' e l'indirizzo del rappresentante
previsto dall'art. 25-bis.";
f) all'art. 19 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Nella polizza di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, nonche' nel contrassegno e nel certificato
previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, debbono
essere indicati le generalita' e l'indirizzo del rappresentante
previsto dall'art. 25-bis.";
g) all'art. 24 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Per le operazioni previste dall'art. 16, comma 1, relative
alla assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le
attivita' poste a copertura delle relative riserve tecniche devono
essere localizzate nel territorio della Repubblica, sotto il
controllo dell'ISVAP.";
h) dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente:
"Art. 25- bis (Rappresentante per la gestione dei sinistri). - 1.
L'impresa stabilita in un altro Stato membro che intende effettuare
operazioni in regime di prestazione di servizi per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nel territorio della
Repubblica attraverso uno o piu' stabilimenti deve nominare un
proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della
liquidazione dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono
essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto.
2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della
Repubblica e non puo' svolgere per conto della impresa attivita'
diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente
espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le
richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza
e la validita' dei contratti stipulati dalla impresa in regime di
libera prestazione dei servizi.
4. Le funzioni svolte dal rappresentante possono essere esercitate
anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 26.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il titolo delle direttive citate sul
titolo del decreto legislativo qui pubblicato:
Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973 riguardante
il coordinamento in materia di accesso e di esercizio
dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita (73/239/CEE).
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE (n.
88/357/CEE).
Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990 che
modifica per quanto riguarda l'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE
riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita (90/618/CEE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 26 della legge n. 142/1992 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per
1991)) e' cosi' formulato:
"Art. 26. - 1. L'attuazione della direttiva del
Consiglio 90/618/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) sara' fatto obbligo alle imprese comunitarie che
assicurano in regime di liberta' di servizi i rischi del
ramo n. 10, di cui all'allegato I alla legge 10 giugno
1978, n. 295, diversi dalla responsabilita' del vettore:
1) di rendere noto alle autoria' competenti il nome e
l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle
richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi
aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel
territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi
circolanti e dalle stesse assicurati;
2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto
responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri
documenti contrattuali;
3) di presentare una dichiarazione da cui risulti che
le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al Fondo di
garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 19
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modifiche e integrazioni;
b) puo' essere previsto che le imprese di
assicurazione comunitarie operanti nel territorio della
Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per
l'assicurazione dei rischi di cui al ramo n. 10
dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbano
costituire le riserve tecniche relative a tali
assicurazioni sotto il controllo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi
vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai
sensi dell'articolo 11 della direttiva;
c) al fine di evitare disparita' di trattamento tra i
consumatori, l'attuazione della direttiva dovra' essere
coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento
nazionale".
Nota agli articoli 1 e 2:
- Il D.Lgs. n. 49/1992 reca: "Attuazione della direttiva
n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad
agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di
servizi e che modifica la diretta n. 73/239/CEE".