IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle societa' per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette societa', nonche' il processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito dai seguenti: "Il capitale iniziale di ciascuna delle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni e' determinato provvisoriamente, con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto e' accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o piu' societa' specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle societa' interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovra' comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti della stima e non possono comunque super- are il valore dalla stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19".