IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore di cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative nelle Forze armate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso di attivita' operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. 2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave. 3. L'elargizione e' esente da imposte e non e' cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano gia' ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione e' dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.