IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il regolamento CEE n. 3632/85 del Consiglio del  12  dicembre
1985, che definisce le condizioni alle quali una persona e' ammessa a
fare una dichiarazione in dogana ed il regolamento CEE n. 2913/92 del
Consiglio  del  12  ottobre  1992,  che istituisce un codice doganale
comunitario;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43;
  Vista la legge  22  dicembre  1960,  n.  1612,  sul  riconoscimento
giuridico  della professione di spedizioniere doganale ed istituzione
degli albi e del fondo previdenziale  a  favore  degli  spedizionieri
doganali;
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento CEE n.
3632/85  del Consiglio e dell'art. 5, comma 2, del regolamento CEE n.
2913/92 del Consiglio, gli Stati membri possono riservare il  diritto
di  fare,  sul  loro  territorio,  dichiarazioni in dogana secondo la
modalita' della rappresentanza  diretta  oppure  la  modalita'  della
rappresentanza  indiretta  di  modo che il rappresentante deve essere
uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I proprietari  delle  merci  possono  farsi  rappresentare,  per
l'espletamento delle operazioni doganali, da propri dipendenti muniti
degli  appositi poteri, i quali agiscono sotto la responsabilita' dei
proprietari medesimi.