IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regolamento CEE n. 3632/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona e' ammessa a fare una dichiarazione in dogana ed il regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sul riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento CEE n. 3632/85 del Consiglio e dell'art. 5, comma 2, del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, gli Stati membri possono riservare il diritto di fare, sul loro territorio, dichiarazioni in dogana secondo la modalita' della rappresentanza diretta oppure la modalita' della rappresentanza indiretta di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione; Decreta: Art. 1. 1. I proprietari delle merci possono farsi rappresentare, per l'espletamento delle operazioni doganali, da propri dipendenti muniti degli appositi poteri, i quali agiscono sotto la responsabilita' dei proprietari medesimi.