IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2046/8z9 del Consiglio del 19 giugno
1989 che stabilisce regole generali relative alla  distillazione  dei
vini  e  dei  sottoprodotti  della  vinificazione ed, in particolare,
l'art. 2, paragrafo 3;
  Visto il regolamento CEE n. 1758/92 del  Consiglio  del  30  giugno
1992,  recante modifiche al precitato regolamento CEE n. 2046/89, con
il quale e' stato differito al 31 agosto 1993  la  facolta'  per  gli
Stati  membri  di  assimilare al produttore l'associazione di cantine
cooperative;
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura del 15 giugno  1989,
n.  451, con il quale sono state emanate le modalita' per ottenere il
riconoscimento di "assimilato" al produttore;
  Ritenuto  opportuno  di  avvalersi  della  proroga   disposta   dal
precitato regolamento CEE n. 1758/92;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  I  riconoscimenti di assimilato al produttore vinicolo, concessi ai
sensi del decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 451, a favore delle
associazioni di cantine cooperative sono prorogati, a richiesta degli
interessati, al 31 agosto 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA