IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2046/8z9 del Consiglio del 19 giugno 1989 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 3; Visto il regolamento CEE n. 1758/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, recante modifiche al precitato regolamento CEE n. 2046/89, con il quale e' stato differito al 31 agosto 1993 la facolta' per gli Stati membri di assimilare al produttore l'associazione di cantine cooperative; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura del 15 giugno 1989, n. 451, con il quale sono state emanate le modalita' per ottenere il riconoscimento di "assimilato" al produttore; Ritenuto opportuno di avvalersi della proroga disposta dal precitato regolamento CEE n. 1758/92; Decreta: Articolo unico I riconoscimenti di assimilato al produttore vinicolo, concessi ai sensi del decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 451, a favore delle associazioni di cantine cooperative sono prorogati, a richiesta degli interessati, al 31 agosto 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 1992 Il Ministro: FONTANA