IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali,   delle   scuole   di   specializzazione  e  dei  corsi  di
perfezionamento;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990)  ed  in
particolare l'art. 6;
  Vista  la  legge  30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
materia di finanza pubblica e in particolare l'art. 4, comma 14;
  Visto il decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.  257,  concernente
l'attuazione della precitata direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;
  Visto  il  decreto  interministeriale  31 ottobre 1991 con il quale
sono state individuate le scuole di specializzazione di cui  all'art.
1 del predetto decreto legislativo n. 257/91;
  Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale ai
sensi  dell'art.  2,  primo  comma, del citato decreto legislativo n.
257/91  e'  stata  definita  la  programmazione  del   numero   degli
specialisti da formare per il periodo 1991-93;
  Visto  il  decreto  interministeriale 28 dicembre 1992 con il quale
sono state rettificate le tabelle  II  e  III  allegate  al  predetto
decreto 17 dicembre 1991;
  Tenuto  conto  che il numero dei posti previsti dagli statuti delle
scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee  strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Valutata  la  dislocazione  territoriale delle strutture utilizzate
dalle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia   per   i   propri   fini
istituzionali;
  Ritenuto  di  dover  procedere  per  l'anno accademico 1992-93 alla
ripartizione dei posti e  delle  relative  borse  di  studio  tra  le
singole  scuole  di  specializzazione  ricomprese  nell'elenco  delle
tipologie di cui al citato decreto interministeriale 31 ottobre 1991,
in  relazione  al  fabbisogno   dei   medici   specialisti   e   alla
disponibilita' di strutture idonee e di risorse finanziarie;
  Visto  il  parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio
universitario nazionale;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno accademico 1992-93 il numero dei laureati in medicina  e
chirurgia da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui
all'art.  6  del  decreto  legislativo  n.  257/1991,  alle scuole di
specializzazione  comprese  nelle  tipologie  previste  dal   decreto
interministeriale  31 ottobre 1991 citato nelle premesse e' stabilito
nell'allegata tabella.