IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica e in particolare l'art. 4, comma 14; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della precitata direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE; Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/91; Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/91 e' stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1991-93; Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1992 con il quale sono state rettificate le tabelle II e III allegate al predetto decreto 17 dicembre 1991; Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Valutata la dislocazione territoriale delle strutture utilizzate dalle facolta' di medicina e chirurgia per i propri fini istituzionali; Ritenuto di dover procedere per l'anno accademico 1992-93 alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 31 ottobre 1991, in relazione al fabbisogno dei medici specialisti e alla disponibilita' di strutture idonee e di risorse finanziarie; Visto il parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale; Sentito il Ministro della sanita'; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1992-93 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 citato nelle premesse e' stabilito nell'allegata tabella.