Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1992 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1992. L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1. In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 settembre 1992, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data. Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1992 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 aprile 1993. Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede. Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi. 312. Amman, 8 ottobre 1991 Protocollo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per la riorganizzazione dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak, con Allegati (Entrata in vigore: 8 ottobre 1991) TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI PRIMARI NEL GOVERNATORATO DI KERAK 1. PREMESSA 1.1. Nel quadro del protocollo di cooperazione scientifica, culturale e tecnica tra il Governo Italiano e il Regno Hashemita di Giordania, e tra quest'ultimo e la Comunita' Europea, e' stato raggiunto un accordo concernente la costruzione di un ospedale regionale specializzato nel Governatorato di Kerak e il supporto al programma nazionale di personale sanitario qualificato. 1.2 Avendo controllato le esigenze dei servizi del settore sanitario primario, specialmente quelli del Governatorato di Kerak sia a livello amministrativo che manageriale, nonche' l'assistenza ai pazienti e i problemi di coordinamento, le due Parti - nel presente protocollo di cooperazione scientifica, culturale e tecnica - convengono quanto segue: 2. FINI Il programma mira a potenziare e a riorganizzare i servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak. Cio' comportera' aspetti gestionali, formazione di personale locale e la costruzione di un ospedale regionale. 2.1 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (PROGRAMMA) La realizzazione del programma sara' affidata al Ministero della Sanita' della Giordania (qui di seguito denominato la parte giordana) e alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito denominata la parte italiana), che saranno responsabili dell'esecuzione di varie parti del progetto, separate ma interdipendenti. 3. OBIETTIVI Al fine di migliorare il servizio sanitario primario in Giordania, la parte italiana aiutera' a realizzare un corso di formazione professionale, che sara' strutturato come segue: - Corsi per operatori sanitari (medici, personale paramedico ecc.) dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak. - Borse di studio in Italia. - Potenziamento della Direzione Sanitaria di Kerak a livello governativo. - Corsi di formazione per "Istruttori clinici e coordinatori del personale" per ospedali e scuole per infermieri. - Costruzione di un nuovo ospedale specializzato a Kerak. L'obiettivo finale e' la creazione di un sistema di registrazione e di terapia per i pazienti in grado di diventare un modello applicabile ad altre parti del Paese, e di fungere a uno stadio piu' avanzato da centro di formazione per infermieri professionali e personale paramedico. 3.1 SETTORI DEL PROGETTO 3.1.1 CORSI PER OPERATORI SANITARI (MEDICI E ALTRO PERSONALE) DEL SERVIZIO SANITARIO PRIMARIO La durata di questo programma sara' decisa secondo le esigenze del progetto. I partecipanti saranno scelti tra il personale che lavora nei vari centri dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak. Gli argomenti di studio includeranno: medicina profilattica, epidemiologica, statistica, educazione sanitaria, gestione dei servizi primari e casistica. I corsi dureranno tre settimane, mentre i seminari di follow-up avranno una durata di tre giorni. 3.1.2 BORSE DI STUDIO PER L'ITALIA Sono disponibili sei borse di studio per medici giordani che abbiano lavorato nei centri sanitari primari (due medici ogni anno), per un periodo di 12 mesi da trascorrere in Italia per seguire il Corso Internazionale per Manager dell'Assistenza Sanitaria Primaria (ICHM) all'Istituto Superiore di Sanita' La parte italiana fornira': un biglietto aereo in classe turistica Amman-Roma-Amman, la copertura di tutte le spese relative all'organizzazione e alla gestione dei corsi di specializzazione in Italia, un sussidio mensile per l'alloggio e assistenza medica per gli studenti entro i limiti stabiliti dalla parte italiana per i vincitori delle borse di studio fornite dal Ministero degli Affari Esteri. La parte italiana informera' la parte giordana di volta in volta circa le eventuali modifiche al summenzionato pacchetto. 3.1.3 POTENZIAMENTO DELLA DIREZIONE SANITARIA DI KERAK Il programma sara' realizzato inviando tre esperti secondo le seguenti modalita': 1 direttore del progetto esperto in pianificazione sanitaria per un lungo periodo. 1 consulente con esperienza di insegnamento per un breve periodo. 1 consulente esperto di statistica sanitaria e sistemi informatici per un breve periodo. 3.1.4 CORSI DI FORMAZIONE PER "ISTRUTTORI CLINICI E COORDINATORI DEL PERSONALE" PER OSPEDALI E SCUOLE PER INFERMIERI Al fine di migliorare la qualita' dell'insegnamento nelle scuole per infermieri in Giordania, la parte italiana collaborera' a sviluppare un programma nazionale di corsi di formazione per istruttori del personale infermieristico. I corsi - della durata di un anno accademico - saranno organizzati per circa 15 infermieri diplomati con almeno 2 anni di esperienza; alla fine del corso sara' conferito un diploma. Il programma e' aperto a tutti gli studenti del Paese e sara' organizzato dal Ministero della Sanita', insieme al Ministero dell'Istruzione e alla Scuola per Infermieri di Amman. Alla fine del corso i candidati potranno insegnare nelle scuole per infermieri, ospedali e altri istituti. Al fine di realizzare questo programma tre esperti italiani verranno inviati sul posto e vi rimarranno per tutto il periodo del corso. Ulteriori dettagli sui corsi sono elencati nell'Allegato 2. 3.1.5 COSTRUZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE REGIONALE A KERAK La ditta italiana scelta secondo le modalita' indicate qui di seguito si impegnera' a costruire un ospedale con una capacita' di 100 posti letto; l'edificio non superera' i 6000 mq. e verra' costruito su un'area di 150.000 mq, sulla strada che conduce all'Universita' di Mutah, ad 8 km. dal centro della citta' di Kerak. La struttura fungera' da ospedale regionale di Kerak. La realizzazione - sia nello stadio preparatorio che in quello esecutivo - sara' curata da una ditta italiana, mentre il Governo giordano fornira' il terreno e le infrastrutture esterne, cosi' come specificato qui di seguito. Ulteriori dettagli sulla realizzazione dell'ospedale sono elencati nell'Allegato 1. 4. RESPONSABILITA' DELLA COOPERAZIONE TECNICA Le Parti firmatarie si assumeranno le seguenti responsabilita': 4.1 Responsabilita' della Parte giordana 4.1.1 Coordinamento Nel settore del coordinamento delle attivita', la Parte giordana si impegna a stabilire contatti adeguati tra la squadra italiana e tutte le istituzioni pubbliche interessate al programma, nonche' con il personale dell'USAID ed ogni altro programma - bilaterale o multilaterale - operante nel settore della formazione del personale sanitario. Il Direttore dei servizi sanitari di Kerak coordinera' insieme al direttore italiano del progetto le attivita' dei consulenti italiani e del personale giordano nel settore del potenziamento della gestione sanitaria a Kerak. 4.1.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI Il Ministero della Sanita' scegliera' i candidati per i corsi di formazione degli insegnanti e provvedera' all'avvicendamento dei partecipanti previa consultazione con i direttori sanitari regionali e con i direttori degli ospedali. I partecipanti dovrebbero essere scelti tra candidati con almeno 2 anni di esperienza di insegnamento nelle scuole per infermieri di Amman, Irbid e Zarka, nonche' nei 13 centri per assistenti-infermieri. 4.1.3 CONTROPARTE GIORDANA La parte giordana si impegna a fornire agli esperti italiani adeguato personale medico e paramedico al fine di garantire l'espletamento delle attivita' fino al completamento della missione. La parte giordana si impegna a trovare i candidati per i corsi tenuti dagli esperti italiani, i candidati per le borse di studio fornite dalla parte italiana, nonche' il personale medico, paramedico e tecnico che lavorera' assieme agli esperti italiani. Essi si impegneranno a continuare il lavoro per almeno 2 anni dopo il completamento del programma. 4.1.4 INFRASTRUTTURE CIVILI La parte giordana fornira' i locali necessari per le attivita' previste dal programma; provvedera' anche ad eseguire tutto il lavoro necessario per l'installazione delle apparecchiature donate dalla parte italiana, e coprira' le spese di gestione e di manutenzione. 4.1.5 FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN LOCO La parte giordana facilitera' e sosterra' il programma per la formazione e la qualificazione del personale paramedico. Al fine di ottenere i migliori risultati dalle risorse utilizzate nel programma, la parte giordana concordera' preventivamente con la parte italiana il corso di formazione e qualificazione previsto nel programma. 4.1.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN ITALIA I nomi dei candidati che usufruiranno delle borse di studio in Italia saranno preventivamente comunicati alla parte italiana. La parte giordana fornira' altresi' i relativi curriculum, ed evidenziera' i settori di specializzazione. Per tutta la durata del programma saranno assegnate al massimo 6 borse di studio. La parte giordana coprira' tutti i costi aggiuntivi qualora vi fosse un aumento delle spese di alloggio in Italia. 4.1.7 ATTREZZATURE La parte italiana affidera' le attrezzature alla parte giordana per l'intero periodo di durata del programma, alla fine del quale esse diventeranno proprieta' del Governo giordano. La parte giordana paghera' le spese di trasporto da Aqaba o Amman a Kerak. Coprira' altresi' le spese di immagazzinamento, sdoganamento e assicurazione in territorio giordano, laddove necessario. 4.1.8 DIRITTI ED ESENZIONI DEL PERSONALE ITALIANO I diritti e le esenzioni del personale italiano saranno definiti secondo l'Accordo italo-giordano di cooperazione tecnica firmato ad Amman il 16 giugno 1965. 4.2 RESPONSABILITA' DELLA PARTE ITALIANA 4.2.1 Fabbricazione e fornitura delle attrezzature all'ospedale di Kerak, cosi' come indicato ai paragrafi del punto 7, Allegato 1. 4.2.2 Supporto tecnico per il programma di formazione degli insegnanti delle scuole per infermieri, cosi' come indicato ai paragrafi del punto 4, Allegato 2. 4.2.3 L'invio degli esperti italiani, i cui numeri e titoli sono indicati ai paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 del presente Protocollo. 5. COMPLETAMENTO E FASI DI REALIZZAZIONE La parte giordana e italiana convergono sulle modalita' di realizzazione del programma descritte nel presente documento. Le due parti concordano che il protocollo durera' per tre anni a partire dalla data in cui le Parti firmatarie firmeranno il presente protocollo, che sara' rinnovabile entro sei mesi prima della fine del presente accordo. Saranno parte integrante del protocollo: - l'Allegato n. 1, concernente la realizzazione dell'ospedale di Kerak (inclusi i disegni architettonici preliminari). - l'Allegato n. 2, concernente la formazione professionale degli "Istruttori clinici e coordinatori del personale" ad Amman, incluso il "Piano Operativo". In caso di divergenze sull'interpretazione degli articoli del presente Protocollo, la controversia verra' risolta in conformita' alle norme del diritto internazionale. Il presente protocollo e' stato firmato ad Amman l'8 ottobre 1991. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REGNO REPUBBLICA ITALIANA HASHEMITA DI GIORDANIA 313. Il Cairo, 4 dicembre 1991 Protocollo di cooperazione bilaterale italo-egiziano per il potenziamento dei servizi sanitari nel progetto delle aree rurali (Entrata in vigore: 4 dicembre 1991) TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE BILATERALE ITALO-EGIZIANO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI NEL PROGETTO DELLE AREE RURALI Con riferimento alle condizioni contenute nel Protocollo esecutivo per la cooperazione sanitaria firmato il 3 dicembre 1984 ed al Protocollo sul IV Comitato congiunto italo-egiziano del 2 marzo 1989 il Governo della Repubblica italiana rappresentato dalla "Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo" in appresso denominata "D.G.C.S.", ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, rappresentato dal Ministero della Sanita' (MOH) in appresso definito come " il Governo", Desiderosi di consolidare le buone ed amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi ed al fine di conseguire l'obiettivo Alma Ata " Sanita' per tutti entro l'anno 2000", decidono di comune accordo quanto segue: ARTICOLO 1 - ZONA DI INTERVENTO 1) Con il presente Protocollo le Parti intendono svolgere attivita' in due Governatoriati: Dakahlyia e Behera. Le attivita' saranno in un primo tempo svolte nel Distretto di Talkha e successivamente nel Distretto di Mansoura per quanto riguarda il primo Governatorato e nel Distretto di Abo el Matamir e Housh Isa (area di Noubarya) nel secondo Governatorato. 1.1) Nei suddetti Distretti le attivita' riguarderanno principalmente la sanita' delle comunita' ed i servizi di assistenza sanitaria primaria nelle zone rurali: Unita' di Sanita' Rurale (RHU), Centro di Sanita' Rurale (RHC), Ospedale Rurale (RH), e l'Ospedale Distrettuale, punto centrale del sistema sanitario in riferimento a questi servizi. 2) Il presente Protocollo potrebbe in futuro ed in base all'accordo tra le due Parti, essere esteso ad altri distretti dei due Governatorati: Dekernes e El-Dilingat (zona di Noubarya) rispettivamente ed al Governatorato di Qena. ARTICOLO 2 - OBIETTIVI Le Parti hanno deciso di comune accordo di: Attivare un modello fattibile di Sistema sanitario distrettuale efficiente che rafforzi la fornitura dei servizi preventivi e curativi nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale per migliorare le condizioni sanitarie della popolazione. Il presente obiettivo sara' conseguito: 1) Migliorando le qualita' strutturali delle agevolazioni sanitarie, ripristinando e ricostruendo alcune di esse, fornendo equipaggiamento e provvedendo alla fornitura dei farmaci. 2) Addestrando il personale locale in attivita' di promozione sanitaria e di prevenzione delle malattie e riciclando le loro attivita' da curative ad attivita' preventive di tipo comunitario. 3) Migliorando la qualita' e l'erogazione dei servizi sanitari preventivi in particolare quelli di assistenza sanitaria per la madre ed il fanciullo. 4) Conseguendo una supervisione sistematica e regolare delle attivita' svolte nei servizi sanitari periferici con una formazione professionale parallela e continua sul posto di lavoro del personale impiegato localmente. 5) Utilizzando i dati ottenuti esaminando i fabbisogni e le risorse ed in base all'analisi epidemiologica, per la conduzione ed eventuale rettifica dell'intervento. 6) Incoraggiando la partecipazione della comunita' alla gestione del Progetto, per garantire un intervento inter-settoriale nelle attivita' intraprese al fine di migliorare le condizioni sanitarie ed appoggiare le attivita' del Progetto dopo la cessazione del presente Accordo. ARTICOLO 3 - PIANO DI AZIONE Il gruppo di esperti del D.G.C.S assistera' il gruppo sanitario esecutivo e di supervisione della controparte. Il Progetto si sviluppa per un periodo di tre anni in 4 distretti (2 in ciascuno dei Governatorati di Dakahlyia e Behera). Inizialmente le attivita' del Progetto avranno inizio nel Distretto di Talkha nel Governatorato di Dakahlyia che sara' identificato come "pilota". Poi sara' proseguito in altri 3 distretti (Vedere piano di azione dettagliato all'Annesso 1). ARTICOLO 4 - METODO DI INTERVENTO La politica di intervento e' di valorizzare al massimo e di rendere efficiente la struttura esistente nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale - gruppo sanitario esecutivo e di supervisione - individuato come pietra miliare per funzionare come intermediario tra i servizi a livello primario e le strutture distrettuali e come collegamento tra essi ed i dipartimenti tecnici del Governatorato e del MOH. Il gruppo del Progetto e gli esperti del D.G.C.S prepareranno congiuntamente un gruppo di formazione professionale - oltre agli interventi di cooperazione - come garanzia per la continuita' delle attivita' ritenute necessarie per migliorare l'efficienza del servizio. Tutte le attivita' del Distretto Pilota (individuazione dei fabbisogni, ricostruzione, restauri, forniture di equipaggiamenti e di farmaci, formazione sanitaria del personale, partecipazione della comunita') saranno valutate, adattate ed iniziate in altri distretti durante gli anni successivi. Per quanto concerne la ricostruzione ed i restauri, si prevede di utilizzare mano d'opera locale sotto la supervisione congiunta del gruppo egiziano e di esperti D.G.C.S [Direttore della Parte italiana e esperti I.S.S. (Istituto Sanitario Nazionale)]. L'equipaggiamento medico sara' acquistato localmente e se del caso nei punti di vendita controllati dal Governo. Il Ministero della Sanita' sara' responsabile per la pianificazione e le gare di appalto; la gestione ed i lavori da svolgere saranno controllati dai dipartimenti egiziani specializzati. Tutte le proce- dure dovranno essere conformi alle leggi ed ai regolamenti egiziani, la lingua inglese sara' la lingua comune per i documenti ufficiali. Gli esperti I.S.S. garantiranno per il D.G.C.S l'adeguatezza delle scelte adottate per quanto riguarda la qualita' ed i costi dell'equipaggiamento medico nonche' delle opere civili da ricostruire. Il Progetto sara' effettuato in conformita' con i progetti di cooperazione italiana esistenti in loco al fine di ottimizzare le risorse ed integrare i risultati e l'utilizzazione dei professionisti egiziani (medici che frequentano il corso PHC di Roma) che saranno utilizzati negli incarichi dirigenziali del Progetto. L'intervento del PHC nelle comunita' e nei servizi a livello primario e' il perno del Progetto, nella convinzione che solo operando a questo livello sara' possibile conseguire risultati per la sanita' pubblica e per il controllo delle patologie che colpiscono ampi strati della popolazione e dei gruppi a maggior rischio. I gruppi D.G.C.S impegnati in un Governatorato assisteranno periodicamente anche nelle attivita' esercitate nel Distretto in cui non sono piu' direttamente implicati. Sara' perseguita un'integrazione con i Programmi di Cooperazione Internazionale in loco e con le attivita' svolte dagli enti Internazionali (WHO, UNICEF...). ARTICOLO 5 - DEFINIZIIONE DELLE RESPONSABILITA' E DELLE GIURISDIZIONI 1) Il Progetto sara' svolto sotto la responsabilita' del Governo e piu' specificamente del Ministero della Sanita' che nominera' la persona responsabile per la Parte Egiziana. 2) Il D.G.C.S inviera' il Direttore della Parte italiana che agira' come consulente tenico per il Ministro della Sanita' e per procura fornira' pareri sugli obblighi tecnici ed amministrativi del Ministero; tuttavia la responsabilita' esecutiva sara' attribuita alla persona reponsabile per il Ministro. 3) Il Direttore della Parte Italiana inviato dal D.G.C.S. agira' come supervisore tecnico degli esperti italiani che dipendono amministrativamente dall'Ambasciata Italiana al Cairo. 4) Il Direttore Esecutivo del Progetto Egiziano ed il Direttore della Parte Italiana formeranno congiuntamente l'ente di gestione tecnica del progetto. 5) La gestione del progetto sara' responsabile per lo sviluppo e lo svolgimento dei piani operativi e della preparazione dei rapporti da presentare al Governo ed al D.G.C.S. 6) Il Ministero della Sanita' si avvarra' dell'equipaggiamento, dei materiali e dei mezzi di trasporto inviati dal D.G.C.S che saranno distribuiti in conformita' con il piano di lavoro concordato da entrambe le Parti. 7) I mezzi di trasporto procurati in base al presente accordo rimarranno di proprieta' del D.G.C.S e saranno utilizzati per il Progetto entro i confini del Paese. Essi diverranno di proprieta' del Ministero della Sanita' alla fine del Progetto. 8) I piani generali per la ricostruzione - ripristino dei servizi a livello primario di ciascun Distretto, saranno concordati di comune accordo ed autorizzati dal Governo e dal D.G.C.S. Il personale dell'Istituto della Sanita', a disposizione del D.G.C.S. agira' come organo consultivo ed esprimera' le sue opinioni al D.G.C.S sulla conformita' dei piani di ricostruzione. 9) I piani di attivita' semestrali saranno concordati localmente da entrambe le Parti, tenendo conto delle valutazioni formulate dal gruppo di valutazione. 10) Il Governo preparera' i piani di ricostruzione e ripristino e li inviera' al D.G.C.S. per opportuna approvazione. Per quanto concerne l'equipaggiamento medico proposto dalla gestione del Progetto, agli esperti I.S.S. sara' chiesta la loro opinione sui costi e sull'adeguatezza della qualita' ed una lista dettagliata sara' inviata al D.G.C.S per opportuna approvazione. 11) Il Governo sara' responsabile per l'attuazione dei piani di lavoro e sottoporra' al D.G.C.S. ogni sei mesi le richieste di materiale e di equipaggiamenti necessarie per eseguire i piani di lavoro. 12) Il Direttore Esecutivo del Progetto, di comune accordo con il Direttore della Parte italiana e gli esperti I.S.S scegliera' l'equipaggiamento medico richiesto per il Progetto. ARTICOLO 6 - IMPEGNI DEL D.G.C.S Il D.G.C.S nell'ambito dell'importo di dieci miliardi di lire approvato come dono per il Progetto fornira': 1) PERSONALE: PER LUNGHE MISSIONI: - un medico, direttore della parte italiana per 36 mesi; - un medico esperto in sanita' pubblica per 23 mesi; due infermiere per 23 e 24 mesi rispettivamente. PER MISSIONI BREVI: - personale tecnico, amministrativo e logistico per un totale di 35 mesi; - esperti per le costruzioni civili e per l'equipaggiamento medico fornito dall'I.S.S al D.G.C.S per un totale di 7 mesi; - il D.G.C.S eseguira' almeno una missione l'anno per sorvegliare e valutare il Progetto. 2) FONDI DI GESTIONE "IN LOCO" Saranno stanziati fondi per le spese correnti in loco per acquistare merci e servizi, per le consultazioni, gli affitti, le indennita' gli incentivi per il personale locale, gli spostamenti locali di personale in servizio, la produzione di materiale educativo, ecc. 3) SARA' ACQUISTATO IN LOCO ALTRO MATERIALE QUALE: - 3 veicoli per il trasporto del Direttore della Parte italiana e dei due gruppi; - tutto l'equipaggiamento necessario ed i generi di consumo disponibili sul mercato (cio' che non e' disponibile localmente sara' acquistato in Italia). 4) DONI PER GLI STUDENTI Il Progetto prevede l'impiego di un medico egiziano formato nel corso I.S.S. per i Direttori di assistenza sanitaria primaria a livello distrettuale nei paesi in via di sviluppo. Se il Progetto dovesse continuare, ed interessasse altri Governatorati, altri medici egiziani che hanno frequentato il corso negli anni successivi al presente, potranno essere impiegati nei gruppi del progetto. ARTICOLO 7 - IMPEGNI DEL GOVERNO 1) Il Governo si impegna a fornire quanto segue: 1.1 Personale sufficiente, sia per qualita' che per numero, al buon esito del Progetto. - Una persona a tempo pieno responsabile per il progetto, nominato dal Ministro della Sanita', come Direttore Esecutivo del Progetto. - Personale sanitario/tecnico gia' in servizio nelle zone di intervento. Inoltre il Governo si impegna a garantire che dopo l'anno di intervento del personale italiano in ciascun Distretto, le attivita' continueranno ed il personale locale continuera' ad esercitare in loco. 1.2 Installazioni nella zona di operazioni del Progetto che includono: acqua, fognature, collegamenti elettrici e telefonici nei nuovi servizi RHU e RHC e controllo degli stessi nei servizi da restaurare. - Zone di costruzione e loro manutenzione dopo il completamento della costruzione, nonche' la manutenzione delle zone che circondano i servizi sanitari (accesso, vegetazione, siepi). 1.3 Equipaggiamenti e materiali: - Tutti i materiali e la mobilia necessari per svolgere tutte le attivita' che non sono fornite dal D.G.C.S. - Tutti i materiali, mobilia ed equipaggiamenti gia' disponibili nei servizi. 2) Il Governo provvedera' a quanto segue: 2.1 Autorizzazione a svolgere i lavori pianificati, compresi i piani di costruzione e di restauro dei servizi sanitari. 2.2 Preparazione e svolgimento delle gare di appalto per ricostruire e rinnovare le opere civili, tramite l'Ufficio appropriato. 2.3 Concessione fondiaria per la ricostruzione ed i permessi per il riallacciamento ai collegamenti esistenti di acqua, elettricita' e fognatura. 2.4 Assistenza per reperire il personale, i materiali ed i generi di consumo necessari per svolgere il lavoro. 2.5 L'avvio di procedure amministrative per: - altri servizi necessari per realizzare il progetto; - ogni tipo di esenzioni doganali e fiscali richieste da qualsiasi organo governativo o materiali necessari per il funzionamento del Progetto; - fornitura e distribuzione dei materiali. 2.6 Luce, acqua, telefono e tutte le spese di manutenzione degli edifici. 2.7 Accesso alle informazioni che gli esperti italiani considerano importanti per lo svolgimento del Progetto nonche' autorizzazione di pubblicare i dati stabiliti di comune accordo da entrambe le Parti. 2.8 STATUS DEGLI ESPERTI ITALIANI 1) Saranno agevolati tutti gli adempimenti amministrativi relativi ai visti, ai permessi di soggiorno ed ai viaggi all'interno del paese per ragioni di lavoro del personale inviato dal D.G.C.S e relative famiglie. 2) Sara' concesso agli esperti ed alle loro famiglie lo stesso trattamento concesso al personale di assistenza tecnica inviato in Egitto da altre organizzazioni donatrici di cooperazione. 3) Sara' accordata agli esperti ed alle loro famiglie l'esenzione fiscale e doganale per i loro effetti personali, compresi i mezzi di trasporto per uso familiare importati in Egitto per loro uso esclusivo secondo le leggi ed i regolamenti egiziani. ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONE FINALE 1) Il presente Accordo puo' essere modificato di comune accordo da entrambe le Parti. 2) Il presente Accordo potra' essere denunciato da una delle Parti mediante notifica per iscritto, con un preavviso di 90 giorni. 3) Al fine di risolvere eventueali divergenze nell'interpretazione del presente Protocollo, un Comitato sara' formato da: 1. il rappresentante dell'Ambasciata italiana 2. il rappresentante del MOH 3. il Direttore della Parte italiana 4. il rappresentante del Ministero Egiziano della Cooperazione Internazionale 5. Il rappresentante del D.G.C.S 6. Il Direttore Esecutivo del Progetto egiziano Il Comitato si riunira' a richiesta di una delle due Parti. 4) Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma da entrambe le Parti. Fatto al Cairo il 4 Dicembre 1991 in duplice esemplare in Lingua inglese. Tutti i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica araba di Egitto Ambasciatore Ministro della Sanita' H.E. Patrizio Schmidlin S.E. Dr. Mohamed R. Dewidar 314. Roma, 13 febbraio 1992 Protocollo italo-egiziano relativo alla concessione di aiuti straordinari per assistere l'Egitto a far fronte agli effetti economici e sociali della crisi del Golfo, con 4 Allegati (Entrata in vigore: 13 febbraio 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO ITALO-EGIZIANO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI AIUTI STRAORDINARI PER ASSISTERE L'EGITTO A FAR FRONTE AGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DELLA CRISI DEL GOLFO Roma 12 - 13 febbraio 1992 * * * * * * I Si e' svolta una riunione intergovernativa il 12 e 13 febbraio 1992 per dibattere e finalizzare un accordo tra il Governo italiano ed il Governo Egiziano sulla concessione di aiuti straordinari all'Egitto per aiutarlo a far fronte agli effetti sociali ed economici della Crisi del Golfo. La delegazione italiana era guidata da S.E. Claudio Lenoci, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, e la delegazione egiziana da S.E. l'Ambasciatore Rafik Salah El Din, Primo Sottosgretario di Stato, Ministro della Cooperazione internazionale. I membri di entrambe le delegazioni sono elencati all'Annesso 4. II Entrambe le parti hanno confermato il loro accordo ad uno stanziamento di 85 miliardi di lire come dono all'Egitto, in base alla Legge italiana N. 318 del 5 Novembre 1990 sulla fornitura di aiuti straordinari ai paesi gravemente pregiudicati dalla Crisi del Golfo. In questo contesto entrambe le Parti hanno riveduto e confermato i progetti da finanziare, come elencati all'Annesso 1. Al fine di aiutare ulteriormente l'Egitto a far fronte ai fabbisogni della sua economia in un momento in cui sono realizzate importanti riforme economiche e si risentono pesantemente gli effetti negativi della Crisi del Golfo, le due Parti hanno inoltre deciso di comune accordo la fornitura di aiuti straordinari supplementari per un ammontare di 130 miliardi di lire italiane. Di questo ammontare 70 miliardi di lire italiane saranno concess come doni e 60 miliardi di lire italiane come crediti agevolati (secondo i termini e le condizioni specificate nell'Annesso 3). Entrambe le Parti hanno dibattuto ed individuato una serie di progetti suscettibili di finanziamento. I progetti sono elencati all'Annesso 2. III Il presente Protocollo entrera' in vigore, per la Parte italiana, alla data della firma e, per la Parte egiziana, all'avvenuto completamento delle procedure legali interne. * * * * * * Fatto a Roma il 13 Febbraio 1992, in due originali in inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Araba di Egitto Claudio Lenoci Rafik Salah El Din 315. Mosca, 17 marzo 1992 Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia (Entrata in vigore: 17 marzo 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ARMENIA La Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia, guidate dal loro comune desiderio di sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale, umanitario ed in altri campi, ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche istituendo missioni diplomatiche a livello di Ambasciatori. Le due Parti convengono che per il momento l'Ambasciatore italiano presso la Federazione Russa e il personale dell'Ambasciata rappresenteranno la Repubblica Italiana nella Repubblica di Armenia. Per parte sua, il Governo dell'Armenia notifichera' formalmente alla controparte italiana in che modo intende essere rappresentato in Italia. Nell'esprimere la loro soddisfazione per l'importante evoluzione intervenuta nelle loro relazioni, le due Parti si impegnano a svilupparle sulla base dei principi di sovranita', uguaglianza, mutuo rispetto, integrita' territoriale e non-ingerenza negli affari interni in conformita' con lo Statuto dell'ONU, l'Atto Finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa ed altri documenti della CSCE, nonche' le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963. Le due Parti sono convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli Stati e che promuovera' il rafforzamento della cooperazione internazionale e la pace universale. Fatto a Mosca il 17 marzo 1992 in lingua inglese in due copie, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Armenia Ferdinando Salleo Arman Kerakosean Ambasciatore d'Italia Vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Armenia 316. Mosca, 24 marzo 1992 Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan (Entrata in vigore: 24 marzo 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE Protocollo sullo stabilimento delle Relazioni Diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, guidate dal comune desiderio di sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale, umanitario ed in altri campi, ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche istituendo missioni diplomatiche a livello di Ambasciatori. Le due Parti convengono che per il momento l'Ambasciatore italiano presso la Federazione Russa nonche' il personale dell'Ambasciata rappresenteranno la Repubblica Italiana nella Repubblica dell'Uzbekistan. Per parte sua, il Governo dell'Uzbekistan notifichera' formalmente alla controparte italiana in che modo intende essere rappresentato in Italia. Nell'esprimere la loro soddisfazione per l'importante evoluzione intervenuta nelle loro relazioni, entrambe le Parti si impegnano a svilupparle sulla base dei principi di sovranita', uguaglianza, mutuo rispetto, integrita' territoriale e non-ingerenza negli affari interni in conformita' con lo Statuto dell'ONU, l'Atto Finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa ed altri documenti CSCE, nonche' le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963. Le due Parti sono convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli Stati e che promuovera' il rafforzamento della cooperazione internazionale e della pace universale. Fatto a Mosca il 24 marzo 1992 in lingua inglese in due esemplari entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica dell'Uzbekistan Ferdinando Salleo Akmal Saidov Ambasciatore d'Italia Rappresentante Permanente della Repubblica dell'Uzbekistan a Mosca 317. Helsinki, 24 marzo 1992 Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kirghizistan (Entrata in vigore: 24 marzo 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE Protocollo per lo stabilimento delle Relazioni Diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kirghizistan La Repubblica italiana e la Repubblica del Kirghizistan, guidate dal comune intento di sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione nel campo politico, economico, commerciale, culturale, umanitario ed in altri campi, intendendo sviluppare le loro relazioni sulla base dei principi di sovranita', uguaglianza, rispetto reciproco, integrita' territoriale e non-interferenza negli affari interni in conformita' con lo Statuto dell'ONU, l'Atto Finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa ed altri documenti della CSCE, ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche e di scambiare missioni diplomatiche a livello di Ambasciatori, in conformita' con le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963. La Repubblica italiana e la Repubblica del Kirghizistan sono convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra di loro corrisponde agli interessi nazionali di ambedue gli Stati e che cio' promuovera' il rafforzamento della cooperazione internazionale e della pace universale. Fatto ad Helsinki, il 24 Marzo 1992, in lingua inglese in due copie, entrambi i testi essendo parimenti autentici. Per la Repubblica Per la Repubblica Italiana del Kirghizistan 318. Baku, 8 maggio 1992 Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan, con scambio di Lettere (Entrata in vigore: 8 maggio 1992) Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Azerbaigian La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaigian, ribadendo la propria fedelta' agli obiettivi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE, delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 Aprile 1961 e del 24 Aprile 1963, mosse dal desiderio di rafforzare la collaborazione, la comprensione e la fiducia tra i due Stati, esprimendo la propria disponibilita' a fondare i rapporti bilaterali sui principi di eguaglianza e non ingerenza negli affari interni, considerando che i due Stati hanno intrattenuto relazioni diplomatiche negli anni 1919-1920, convengono di ristabilire le relazioni diplomatiche e di istituire Rappresentanze diplomatiche a livello di ambasciatore. Fatto a Baku il 8 Maggio 1992 in due copie, in lingua italiana ed azera, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica dell'Azerbaigian Ferdinando Salleo Gusein Sadykhov Ambasciatore d'Italia Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica dell'Azerbaigian TRADUZIONE NON UFFICIALE L'AMBASCIATA D'ITALIA Bahu, 8 maggio 1992 Bahu, 8 maggio 1992 Eccellenza, con riferimento al Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Reopubblica italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan, firmato oggi, ho l'onore di proporre, per conto del Governo italiano, che l'Ambasciatore d'Italia nella Federazione di Russia, nonche' i membri dell'Ambasciata italiana a Mosca, continuino per ora a rappresentare la Repubblica italiana nella Repubblica dell'Azerbaijan. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ferdinando Salleo Ambasciatore d'Italia --------------------- S.E. Gusein Dasykhov Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell'Azerbaijan BAKU REPUBBLICA DELL'AZARBAIJAN Baku, 8 maggio 1992 Eccellenza, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 8 maggio 1992, del seguente tenore: "Eccellenza, con riferimento al Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan, firmato oggi, ho l'onore di proporre, per conto del Governo italiano, che l'Ambasciatore d'Italia nella Federazione di Russia, nonche' i membri dell'Ambasciata italiana a Mosca, continuino per ora a rappresentare la Repubblica italiana nella Repubblica dell'Azerbaijan. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione." Sono lieto di comunicarLe che la proposta del Governo Italiano e' stata accettata dal Governo della Repubblica dell'Azerbaijan. Gusein Sadykov Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell'Azerbaijan ____________________ S.E. Ferdinando Salleo Ambasciatore d'Italia presso la Federazione di Russia 319. Roma, 29 aprile-28 maggio 1992 Scambio di Note tra Italia e Argentina sulle condizioni di trasferimento alle banche locali della seconda tranche di 50 milioni di dollari per il credito di aiuto "Accordo sull'istituzione del Segretariato Permanente italo-argentino e di altri organi previsti dal Trattato e dal Processo verbale firmati a Roma il 10 dicembre 1987" (Entrata in vigore: 28 maggio 1992) IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 29 Apr. 1992 Signor Ambasciatore, mi e' gradito rivolgermi a Lei in relazione all'"Accordo per l'istituzione del Segretariato Permanente Argentino-Italiano e degli altri organi previsti dal Trattato e dal Processo Verbale firmati a Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto il 21 novembre 1988, (in seguito denominato come l'Accordo del 21.11.1988" e le sue successive modifiche). Al riguardo, mi e' gradito proporLe, in nome del Governo italiano, quanto segue: 1. In base all'articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, il Ministro del Tesoro della Repubblica italiana, su proposta del Ministero degli Affari Esteri, con decreto n. 345744 dell'11.9.91, ha autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (in seguito denominato "Mediocredito Centrale"), Ente di Diritto Pubblico, a sottoscrivere una Convenzione Finanziaria con la quale viene concesso alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (in seguito indicata come "BCRA", Ente Autonomo, facente uso delle facolta' assegnatele dal suo Statuto ("Carta Organica"), Legge n. 20539, e con la garanzia della Repubblica Argentina, prevista nella medesima, un credito di aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari USA, destinato a finanziare l'acquisto di beni e servizi italiani nel contesto di progetti di investimento del settore privato di cui all'"Accordo del 21.11.1988", ed alle sue successive modifiche, alle seguenti condizioni: --------------------------------------- S.E. Carlos Oscar Keller Sarmiento Ambasciatore della Repubblica Argentina R O M A - RIMBORSO: in 30 (trenta) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 66 (sessantasei) mesi dopo la data di entrata in vigore della Convenzione Finanziaria; - TASSO D'INTERESSE: 1,75% (unovirgolasettantacinquepercento) nominale annuo, pagabile in semestralita' posticipate, a partire da ciascun utilizzo. 2. La BCRA trasferira' l'utilizzazione del credito di aiuto alle banche commerciali argentine che partecipano al procedimento concordato (in seguito denominate "Banche Commerciali"), che verranno specificamente autorizzate ad offrirlo ad imprese locali, in conformita' con la normativa della BCRA. Tali crediti saranno concessi alle seguenti condizioni: a) RIMBORSO: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali, uguali, e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima delle quali scadra' dopo 36 (trentasei) mesi, in ambedue i casi; b) TASSO D'INTERESSE: non superiore al 3,80% (trevirgolaottantapercento) annuo, risultante dalla somma del tasso di interesse del credito di aiuto - pari all'1,75 (unovirgolasettantacinquepercento) annuo -, della commissione omnicomprensiva a favore della BCRA dello 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) annuo e della commissione a favore della Banca Commerciale non superiore all'1,80% (unovirgolaottantapercento) annuale. 3. Per canalizzare i fondi risultanti dagli ammortamenti di capitale che effettueranno gli importatori argentini, alle varie scadenze di rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo Rotativo, nel quale si depositeranno tali risorse. 4. A tal fine, la BCRA aprira' nei suoi registri un conto denominato "Fondo Rotativo-Convenzione Finanziaria con MCC per 50 (cinquanta) milioni di dollari firmata a Buenos Aires il 16 gennaio 1992 ed a Roma il 28 gennaio 1992 - II tranche". In tale conto la BCRA depositera' gli importi rimborsati in conto capitale dai beneficiari dei crediti di aiuto. 5. Le disponibilita' del Fondo Rotativo verranno utilizzate esclusivamente: 5.1. in primo luogo, per l'effettuazione dei pagamenti a titolo di ammortamento del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA da parte del Mediocredito Centrale; 5.2. in secondo luogo e se restassero fondi disponibili dopo aver effettuato i pagamenti previsti al comma precedente, per il finanziamento di una parte della componente locale di nuovi progetti di investimento nel settore privato, approvati con le procedure previste dall'Accordo del 21.11.1988 e dalle sue successive modifiche. 6. I termini e le condizioni che saranno applicati ai crediti concessi a valere sulle risorse del Fondo Rotativo saranno i seguenti: - RIMBORSO: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali, uguali e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima delle quali scadra' 36 (trentasei) mesi dopo l'ultimo giorno del trimestre nel quale siano computate le operazioni finanziate con il Fondo Rotativo, considerando come ultimo trimestre valido per le imputazioni quello che si conclude il 31 dicembre del nono anno di validita' della Convenzione Finanziaria sopra menzionata; - TASSO D'INTERESSE: sara' uguale a quello indicato al punto 2 lettera b. 7. La BCRA emanera' la normativa tecnica necessaria affinche' le Banche Commerciali siano in condizione di offrire alle imprese locali, che abbiano progetti approvati secondo le procedure previste dall'Accordo del 21.11.1988 e dalle sue successive modifiche, i fondi disponibili menzionati al punto 5.2. 8. La BCRA calcolera' trimestralmente il saldo del Fondo Rotativo. Il saldo disponibile potra' essere utilizzato nel trimestre successivo per finanziare parte della componente locale di nuovi progetti approvati secondo le procedure previste dall'Accordo del 21.11.1988 e dalle sue successive modifiche. La BCRA comunichera' il saldo disponibile per ogni trimestre e le erogazioni effettuate al Comitato Direttivo, che, a sua volta, trasmettera' tali informazioni al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) 9. Il presente Accordo costituisce un atto separato rispetto alla Convenzione Finanziaria menzionata al punto 1 e, pertanto, non modifica in modo alcuno gli obblighi della BCRA e del MCC assunti in detta Convenzione. In particolare, nel caso che le disponibilita' del Fondo Rotativo non fossero sufficienti per assicurare il rimborso delle quote di capitale del credito di aiuto, ai termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione Finanziaria e nella relativa Dichiarazione di debito, la BCRA dovra' comunque rimborsare il dovuto con altre disponibilita'. Qualora tale schema sia accettato dal Governo dell'Eccellenza Vostra, la presente e la risposta di Vostra Eccellenza del medesimo contenuto, costituiranno un accordo fra i nostri Governi, che entrera' in vigore in data odierna. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione. DE MICHELIS TRADUZIONE NON UFFICIALE Roma, 29 aprile 1992 Signor Ministro, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 29 aprile 1992, il cui testo tradotto in lingua spagnola Le invio di seguito: "SIGNOR AMBASCIATORE: ho l'onore di rivolgermi a Lei in relazione allo "Accordo per l'Istituzione della Segreteria Permanente Italo-Argentina e degli altri organi previsti dal Trattato e dal Verbale firmati a Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto il 21 novembre 1988 (in avanti lo "Accordo del 21.11.1988" e successive modificazioni). Al riguardo, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo Italiano, quanto segue: 1. In base all'Articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, il Ministro del Tesoro della Repubblica Italiana, su proposta del Ministero degli Affari Esteri, con Decreto n. 345744 del 11.9.91, ha autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (in avanti denominato "Mediocredito Centrale"), Ente di Diritto Pubblico, a sottoscrivere un Accordo Finanziario mediante il quale si concede alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (in avanti denominata "BCRA"), Ente Autarchico, nell'ambito delle facolta' che le derivano dal proprio Statuto ("Carta Organica"), Legge 20.539, e con la garanzia della Repubblica Argentina, nella stessa prevista, un Credito di Aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari statunitensi, destinato a finanziare l'acquisizione di beni e servizi italiani per progetti di investimento del settore privato in virtu' dello "Accordo del 21.11.1988" e successive modificazioni, alle seguenti condizioni: - RIMBORSO: in 30 (trenta) rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' a 66 (sessantasei) mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo Finanziario. - TASSO D'INTERESSE: 1,75% (uno virgola settantacinque per cento) nominale annuo, pagabile in rate semestrali con scadenza a partire da ciascuna utilizzazione. 2. La BCRA trasferira' l'utilizzo del credito di aiuto alle Banche Commerciali argentine partecipanti a questa operazione (in avanti de- nominate "Banche Commerciali"), alle quali fornira' espressa autorizzazione di farne offerta alle aziende locali, conformemente alla normativa della BCRA. Detti crediti verranno concessi alle seguenti condizioni: a) RIMBORSO: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) rate semestrali uguali e consecutive, a scelta dell'azienda investitrice, la prima delle quali scadra' a 36 (trentasei) mesi, in entrambi i casi; b) TASSO D'INTERESSE: non superiore al 3,80% (tre virgola ottanta per cento, risultante dalla somma dei tassi d'interesse del credito di aiuto - pari all'1,75% (uno virgola settantacinque per cento) annuo -, della commissione in ogni caso a favore della BCRA dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento) annuo e della commissione a favore della Banca Commerciale non superiore all'1,80% (uno virgola ottanta per cento) annuo. 3. Per convogliare i fondi risultanti dagli ammortizzi di capitale effettuati dagli importatori argentini, alle varie scadenze di rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo di Rotazione, nel quale verranno depositate dette somme. 4. A tal fine, la BCRA aprira' nella propria contabilita' un conto denominato "Fondo di Rotazione - Accordo Finanziario con MCC per 50 (cinquanta) milioni di dollari statunitensi firmato a Buenos Aires il 16 gennaio 1992 e a Roma il 28 gennaio 1992 - II Tranche". Su detto conto la BCRA depositera' gli importi rimborsati a titolo di capitale da parte dei beneficiari dei crediti di aiuto. 5. Le disponibilita' del Fondo di Rotazione verranno applicate esclusivamente: 5.1. in primo luogo, per effettuare i pagamenti a titolo di ammortamenti del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA del Mediocredito Centrale; 5.2. in secondo luogo, e qualora esistano fondi disponibili dopo aver effettuato i pagamenti previsti dal paragrafo precedente, per finanziare una parta della componente locale di nuovi progetti di investimento del settore privato, approvati secondo la procedura stabilita dall'Accordo del 21.11.1988 e successive modificazioni. 6. I termini e le condizioni che verranno applicati ai crediti concessi con le risorse del Fondo di Rotazione saranno i seguenti: - RIMBORSO: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) rate semestrali, uguali e consecutive, a scelta dell'azienda investitrice, la prima delle quali scadra' a 36 (trentasei) mesi dall'ultimo giorno del trimestre al quale vengono attribuite le operazioni coperte dal Fondo di Rotazione, considerando come ultimo trimestre valido per le attribuzioni quello che si conclude il 31 dicembre del nono anno di validita' del citato Accordo Finanziario. - TASSO D'INTERESSE: sara' quello stabilito al punto 2 b). 7. La BCRA emanera' le norme tecniche necessarie al fine di porre le banche commerciali in condizioni di offrire alle imprese locali, con progetti approvati in base alla procedura stabilita con l'Accordo del 21.11.88 e successive modificazioni, i fondi disponibili di cui al punto 5.2. 8. La BCRA calcolera' trimestralmente il sando del Fondo di Rotazione. Il saldo disponibile potra' essere utilizzato il trimestre successivo per finanziare parte della componente locale di nuovi progetti approvati in base alla procedura stabilita nell'Accordo del 21.11.88 e successive modificazioni. La BCRA comunichera' il saldo disponibile per ciascun trimestre e gli esborsi effettuati al Comitato Direttivo, che a sua volta trasmettera' tale informazione al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo). 9. Il presente Accordo costituisce un atto completamente separato dall'Accordo Finanziario citato al punto 1., e pertanto non modifica in alcun modo gli obblighi assunti dalla BCRA e dal MCC in detto Accordo. In particolare, nel caso in cui le disponibilita' del Fondo di Rotazione non siano sufficienti a garantire il rimborso delle rate di capitale del credito di aiuto, nei termini e condizioni indicati nell'Accordo Finanziario e nel relativo atto di debito, la BCRA dovra' compensarle con altre risorse. Qualora i suddetti termini vengano accettati dal Governo di Vostra Eccellenza, la presente e la risposta di Vostra Eccellenza in senso analogo, costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, con validita' a partire dalla data. Voglia accogliere, Signor Ambasciatore, le espressioni della mia piu' distinta considerazione". Al riguardo, e nel manifestare a Vostra Eccellenza la conformita' del mio Governo con la Nota anzi trascritta, ho l'onore di comunicarle che quella e la presente Nota costituiscono un Accordo che entra in vigore in data odierna. Saluto Vostra Eccellenza con la mia piu' distinta considerazione. Carlos O. Keller Sarmiento Ambasciatore della Repubblica Argentina 320. Pechino, 9 giugno 1992 Protocollo d'Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero delle Relazioni Economiche con l'Estero e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese relativo al progetto "Centro per la protezione e la conservazione dei beni culturali a Xian" (Entrata in vigore: 9 giugno 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE Protocollo d'Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero delle Relazioni Economiche con l'estero e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese L'Ambasciatore Giuseppe Santoro, Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo e la Cooperazione (DGCS) del Ministero Italiano per gli Affari Esteri ed il Signor Yu Xiao Song, Sotto- Segretario presso il Ministero Cinese per le Relazioni Economiche con l'Estero ed il Commercio (MOFERT) si sono incontrati a Beijing il 9 giugno, 1992 ed in considerazione: a. di quanto stabilito a Roma, il 16 ottobre 1991, da una delegazione Cinese del MOFERT e da rappresentanti della DGCS relativamente a proposte per la cooperazione italo-cinese nel campo della "tutela del patrimonio culturale ed ambientale"; b. di quanto deciso a Beijing il 12 Dicembre 1991 da rappresentanti del MOFERT e da una delegazione Italiana della DGCS; c. della decisione formale del Comitato di Guida della DGCS adottata il 18 Marzo 1992, relativa ad un credito-dono di Lire Italiane 4.797.975.000 ed alla nomina dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO) come ente operativo per l'"Istituzione del Centro Xi'an per la conservazione ed il restauro dei reperti culturali", hanno convenvenuto sui seguenti punti: 1. Obiettivo del progetto e' l" Istituzione del Centro Xi'an per la conservazione ed il restauro dei reperti culturali." Il Centro sara' localizzate nel Museo di Storia Shaanxi di Xi'an. Il Centro avra' il ruolo di istituzione- guida per la conservazione ed il restauro dei beni culturali nelle provincie nord-occidentali della R.P.C., in particolare: Shaanxi, Gansu, Qinghai, Xinjiang e Ningxia. 2. Le attivita' specifiche del Centro, le sue strutture operative nonche' l'equipaggiamento scientifico fornito dalla parte italiana saranno esposte in dettaglio nel Piano esecutivo che dovra' essere approvato a Xi'an dagli Enti operativi di entrambe le Parti. 3. Il progetto sara' coordinato da un Comitato scientifico congiunto di otto membri. L'Ente operativo (IsMEO) e l'Ente Partner (Ufficio Provinciale di Shaanxi per i Musei ed i reperti archeologici -SPBMAD) nomineranno ognuno 4 membri. La presidenza del Comitato sara' cinese. La Direzione delle attivita' scientifiche e di formazione sara' Italiana. 4. I laboratori, gli strumenti scientifici, l'equipaggiamento tecnico e didattico e le forniture di ufficio saranno gestiti dal Comitato Scientifico congiunto. I costi di manutenzione degli strumenti scientifici e tecnici saranno inclusi nel bilancio preventivo del Progetto. OBBLIGHI DELLE DUE PARTI La Parte italiana fornira': 1. Strumenti scientifici; Equipaggiamento di laboratorio e tecnico; Materiale didattico; Forniture di Ufficio in misura non superiore al 60% dell'importo totale (Lire italiane 4.797.975.000) stanziato per il progetto triennale. 2. Personale scientifico e tecnico incaricato dell'organizzazione tecnica del Centro; corsi di formazione di base e superiori in materia di scavi, di diagnosi, di conservazione e di restauro dei reperti culturali. 3. 4 borse di studio (ciascuna di dodici mesi) destinate ai membri del personale scientifico-tecnico del Centro per consentir loro di partecipare ai corsi di formazione superiore all'Istituto Centrale per il Restauro di Roma. 4. Un corso universitario di tre anni sulla "Gestione dei Beni Culturali" riservato ad un membro del personale del Centro, laureato (a livello Universitario). 5. Equipaggiamento per il miglioramento del laboratorio di restauro del "Museo dei guerrieri in Terracotta Lingtong". La Parte cinese fornira': 1. Alloggi e fondi di riserva per il Centro, nonche' i materiali e la mano d'opera necessaria per migliorare ed adeguare le sue condizioni strutturali. 2. Un numero appropriato di personale scientifico-tecnico ed amministrativo, assicurando che esso abbia una adeguata conoscenza dell'italiano. 3. Un sito archeologico adatto allo svolgimento di ricerche congiunte e di programmi di formazione vertenti sugli scavi e sulle tecniche di conservazione. 4. Condizioni adeguate per l'alloggio degli esperti italiani a Xi'an. 5. Esonero dai dazi doganali per l'equipaggiamento ed i materiali forniti dalla Parte italiana. 6. Schema assicurativo che copra le attivita' del Centro. INIZIO E DURATA DEL PROGETTO. Il Progetto, della durata di tre anni, e' destinato ad entrare in funzionamento non oltre il mese di gennaio 1993, subordinatamente all'arrivo del materiale presso la sede del Centro. Entrambe le Parti hanno espresso il desiderio che il Progetto venga continuato, in uno spirito di amicizia e di cooperazione scientifica, anche dopo il completamento del Progetto.Gli obiettivi ed il contenuto della cooperazione successiva, concepita come un prosieguo del progetto originale, saranno convenuti di comune accordo ed in tempo debito. Il presente Memorandum e' redatto in cinese ed in inglese, entrambi i testi essendo ugualmente validi. Ciascuna Parte conservera' due copie del presente documento, una in inglese ed una in cinese. Ambasciatore Giuseppe Santoro Signor Yu Xiao Song (Direttore generale della DGCS) (Sottosegretario al MOFERT) Firmato a Beijing, 321. Buenos Aires, 24 giugno 1992 Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per la concessione all'Argentina di una linea di credito di 100 milioni di dollari USA (Entrata in vigore: 24 giugno 1992) L'Ambasciatore d'Italia Buenos Aires, 24 giugno 1992 Signor Ministro, in relazione ai colloqui intercorsi tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Argentina, nei quali, considerato il ruolo attribuito alla piccola e media impresa italiana e argentina nel quadro della Relazione Associativa Particolare creata con la firma del Trattato Italo-Argentino del 10 dicembre 1987, si sono discussi gli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi e, in particolare, l'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti a enti e imprese private argentine incluse quelle medio/piccole, ho l'onore di confermarLe quanto segue: 1. Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana sono disposte a facilitare la concessione, da parte di uno o piu' Istituti italiani a medio termine che ne facciano richiesta, alle Banche argentine, riconosciute di carattere pubblico dalla SACE ovvero che beneficino di garanzia diretta o indiretta della Repubblica Argentina, crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di $USA 100 milioni o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1., destinati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni d'investimento di produzione italiana, unitamente a ricambi e servizi connessi (engineering, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio), nell'ambito della legge italiana n. 227 del 24/5/77 e successive modifiche. Le due Parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del credito previsto dal presente accordo al finanziamento di forniture effettuate da parte di piccole e medie imprese italiane; in particolare il 15% dell'importo totale potra' essere destinato, in via prioritaria, a forniture di macchinari esposti in manifestazioni fieristiche in Argentina. Signor Ministro degli AFFARI ESTERI Ing. Guido DI TELLA Reconquista 1088 - P. 14 BUENOS AIRES Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in dollari USA e, rispettivamente, l'ECU, la Lira italiana, i Marchi tedeschi, i Franchi svizzeri, i Fiorini olandesi, verra' preso in considerazione il tasso di conversione $USA/ECU, $USA/Lit., $USA/D.M., $USA/F.O1., risultante dal corso dei cambi vigenti in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, o nel caso di forniture di impianti completi, due giorni prima della stipula del contratto commerciale. 2. Il suddetto complessivo importo formera' oggetto di singole convenzioni fra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine. Per la forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1993, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1992. Per le altre forniture potranno essere stipulate entro il 31 dicembre 1992 convenzioni cumu- lative ("Open") destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1993. Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti dalle Banche argentine agli Istituti italiani finanziatori, saranno da questi ultimi sottoposti alle competenti Autorita' italiane: la richiesta potra' eventualmente essere accolta senza necessita' di formale modifica del presente Accordo. 3. Ciascuna convenzione di credito fatta con le Banche argentine: a) dovra' essere di ammontare non inferiore a $USA 5 milioni o equivalente in ECU, Lira Italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1.; b) prevedera' il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, inteso che il residuo dovra' essere regolato per contanti dalla Parte argentina tra l'ordine (minimo 5%) e la spedizione; il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti non potra' superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte argentina; c) sara' regolata al tasso di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" - tasso matrice e/o tasso CIRR, quello che risulti piu' basso - al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sara' applicabile: - nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto commerciale, altrimenti verra' applicato il tasso, come sopra stabilito, vigente al momento della firma della convenzione di credito; - nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale. Per i contratti la cui imputazione venga richiesta oltre detto periodo, il tasso da applicare sara' quello vigente alla data dell'imputazione. Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioe' dalle singole erogazioni in favore degli esportatori italiani; d) potra' essere regolata, in alternativa con quanto previsto alla precedente lettera c) e qualora cosi' concordato dagli Istituti italiani finanziatori e dalle Banche argentine, ai normali tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle valute previste dal presente Scambio di Lettere; e) a carico della Parte argentina saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E. con i benefici previsti per i crediti concessi con accordi intergovernativi, sara' quello in vigore nei riguardi dell'Argentina al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovra' essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria; f) prevedera' i seguenti valori minimi contrattuali e i seguenti termini di rimborso: I) per forniture di impianti completi di valore superiore a $USA 8 milioni o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1., in 17 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' a sei mesi dalla consegna dell'impianto; II) per forniture di impianti, macchinari, attrezzature e relativi ricambi e servizi di valore compreso tra $USA 500.000 e $USA 8 milioni o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1., in 10 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno e il 31/3 dell'anno successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre; III) per contratti di valore unitario compreso fra un minimo di $USA 100.000 e $USA 500.000, o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1, relativi a forniture di macchinari, attrezzature industriali e relative parti di ricambio il rimborso avra' luogo in sei rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno ed il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precendente. 4. I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa a disposizione delle linee di credito, saranno concordati fra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine. 5. Le imprese italiane e argentine stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali. Le Banche argentine e gli Istituti di credito italiani restano d'intesa che tali contratti, stipulati in una delle valute sopra indicate, non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio e dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta, secondo quanto previsto al punto 2. Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente Accordo fino al 30 giugno 1993, secondo quanto previsto al precedente punto 2. L'inserimento dei contratti nel quadro del presente Accordo avverra' su specifiche richieste delle Banche argentine agli Istituti italiani finanziatori, che a seguito delle stesse potranno procedere direttamente a tale inserimento, previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'Accordo stesso, fatta salva la necessita' di eventuali autorizzazioni merceologiche. 6. Il presente Accordo fa seguito a quello realizzato con lo Scambio di Lettere del 31 gennaio 1989, restando inteso che sono fatte salve le operazioni realizzate o da realizzare a valere su detto precedente Accordo, secondo le modalita' e condizioni dallo stesso previste. Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non piu' tardi del 30 giugno 1993 per verificare lo stato di utilizzo del credito. Il presente Accordo entrer in vigore all'avvenuto Scambio di Lettere e rester valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati. Le sara' grato, Signor Ministro, se vorr" confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra esposto. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. L'Ambasciatore d'Italia Claudio Moreno TRADUZIONE NON UFFICIALE Buenos Aires, 24 giugno 1992 Signor Ambasciatore, ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in riferimento alla Sua nota recante la data odierna, la quale, tradotta in spagnolo, testualmente dice: "Signor Ministro, in riferimento alle conversazioni intrattenute fra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana e una delegazione del Governo della Repubblica Argentina, nelle quali, in considerazione del ruolo attribuito alla piccola e media impresa italiana e argentina nel contesto della Relazione Associativa Particolare creata con la firma del Trattato Italo-Argentino del 10 dicembre 1987, sono stati discussi gli aspetti creditizi relativi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due paesi e in particolare, l'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali e altri prodotti a enti e imprese private argentine, comprese le medie e le piccole, ho l'onore di confermarLe quanto segue: A S.E. il signor Ambasciatore della Repubblica Italiana D. Claudio Moreno BUENOS AIRES 1. Le competenti autorita' della Repubblica Italiana sono disposte a favorire la concessione, da parte di uno o di vari istituti italiani a medio termine che lo richiedano, alle Banche argentine, riconosciute dalla SACE come aventi carattere pubblico, o che godano della garanzia diretta o indiretta della Repubblica Argentina, di crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di 100 milioni di dollari USA, ovvero fino all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, destinati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento di produzione italiana, unitamente alle parti di ricambio e ai servizi connessi ("engineering", brevetti, know-how, assistenza tecnica, montaggio), nell'ambito della legge italiana n. 227 del 24/5/77 e successive modificazioni. Le due parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del credito previsto nel presente accordo al finanziamento di forniture effettuate da piccole e medie imprese italiane; in particolare, il 15% dell'importo totale potra' essere destinato, in via prioritaria, a forniture di macchinari esposti in occasione di fiere allestite in Argentina. All'unico scopo di stabilire l'equivalenza di valore fra detto importo in dollari statunitensi e rispettivamente con l'ECU, la lira italiana, il marco tedesco, il franco svizzero, il fiorino olandese, verra' preso in considerazione il tasso di conversione dollaro/ECU, dollaro/lira italiana, dollaro/marco tedesco, dollaro/franco svizzero, dollaro/fiorino olandese, risultante dal corso dei cambi vigenti in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie o, nel caso di fornitura di impianti completi, due giorni prima della stipula del contratto commerciale. 2. Il suddetto importo complessivo sara' oggetto di convenzioni sepa- rate fra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine. Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate fino al 30 giugno 1993, in base ai contratti firmati fino al 31 dicembre 1992. Per le ulteriori forniture potranno essere stipulate fino al 31 dicembre 1992 convenzioni comulative ("open") destinate a finanziare i contratti firmati entro il 30 giugno 1993. Eventuali mutamenti di tali termini che fossero richiesti dalle Banche argentine agli istituti finanziatori italiani verranno sottoposti da questi ultimi alle competenti autorita' italiane: la richiesta potra' eventualmente essere accettata senza necessita' di una modifica formale del presente Accordo. 3. Ogni convenzione di credito realizzata con le Banche argentine: a) dovra' essere per un importo non inferiore ai 5 milioni di dollari USA o all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi; b) stabilira' il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, fermo restando che il residuo dovra' essere pagato in contanti dalla Parte argentina fra l'ordine (minimo 5%) e l'invio. Il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inclusi nei contratti per ragioni tecniche non potra' eccedere la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte argentina; c) verra' pagata al tasso di interesse previsto negli accordi presi dall'Italia nell'ambito del "Consensus" - tasso matrice di consensus e/o tasso CIRRS, a seconda del piu' basso - al momento della firma di ciascuno dei contatti commerciali. Detto tasso sara' applicabile: - nel caso di crediti condizionati, purche' la relativa convenzione finanziaria venga stipulata entro sei mesi dalla firma del contratto commerciale: in caso contrario, si applichera' il tasso, come stabilito in precedenza, in vigore al momento della firma della convenzione di credito. - nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione venga fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla firma del contratto commerciale. Per i contratti la cui imputazione venga richiesta dopo tale periodo, il tasso da applicare sara' quello in vigore alla data di imputazione. Gli interessi verranno corrisposti con cadenza semestrale posticipata e matureranno a partire dalla data di ciascun utilizzo, vale a dire, di ciascuna delle erogazioni a favore degli esportatori italiani; d) potra' essere corrisposto, in alternativa a quanto previsto dal precedente punto c) e sempre che sia stato concordato con gli Istituti italiani finanziatori e dalle Banche argentine ai normali tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle divise previste dal presente scambio di Note; e) saranno a carico della parte argentina le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla SACE con i benefici previsti dai crediti concessi con accordi intergovernativi, sia quello in vigore per l'Argentina al momento della concessione della copertura assicurativa con ciascuna delle convenzioni di credito: il premio di assicurazione dovra' essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria; f) contemplera' i seguenti valori minimi contrattuali e i seguenti termini di rimborso: I) per forniture di impianti completi di valore superiore agli 8 milioni di dollari o all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, in 17 quote semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' a sei mesi dalla consegna dell'impianto; II) per la fornitura di impianti, macchinari, attrezzature e rela- tive parti di ricambio e servizi dal valore compreso fra 500.000 e 8 milioni di dollari USA o all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, in 10 quote semetrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ogni anno e il 31/3 dell'anno successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre; III) per contratti dal valore unitario compreso fra 100.000 e 500.000 dollari USA, o l'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, relativi alla fornitura di macchinari, attrezzature industriali e alle relative parti di ricambio, il rimborso avra' luogo in sei quote semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ogni anno e il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente. 4. I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla disponibilita' delle linee di credito saranno concordati fra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine. 5. Le imprese italiane e argentine stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali. Le Banche argentine e gli istituti di credito convengono che tali contratti, stipulati in una delle valute suddette, non potranno contenere altre clausole di predeterminazione di cambio e devono essere inserite, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta, in base a quanto stabilito nel precedente punto 2). Potranno essere imputati alle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente Accordo fino al 30 giugno 1993, secondo quanto stabilito nel precedente punto 2). L'inserimento dei contratti nel contesto del presente Accordo avra' luogo su richiesta specifica delle Banche argentine agli Istituti italiani finanziatori che, al ricevimento degli stessi, potranno procedere direttamente a detto inserimento, previa verifica della conformita' dei contratti con le norme dell'Accordo, tranne che siano necessarie eventuali autorizzazioni merceologiche. 6. Il presente Accordo fa seguito a quello realizzato con lo scambio di note del .. gennaio 1989, fermo restando che viene fatta eccezione per le operazioni realizzate o da realizzarsi avvalendosi di detto accordo, in base alle modalita' e condizioni previste dallo stesso. Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non oltre il 30 giugno 1993 per verificare lo stato di utilizzo del credito. Il presente Accordo entrera' in vigore una volta effettuato lo scambio di note e sara' valido fino a quando non saranno stati ultimati tutti i rimborsi per capitale e per interessi sui crediti concessi. Le saro' grato, Signor Ministro, se vorra' confermare la conformita' del Suo Governo con quanto esposto nella presente. Senza ulteriori aggiunte, La saluto con la mia piu' alta considerazione". Al riguardo e nell'esprimere a Vostra Eccellenza la conformita' del mio Governo con i termini della Nota sopra trascritta, mi e' gradito comunicarLe che quella e la presente costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrera' in vigore in data di oggi. Saluto Vostra Eccellenza con la mia piu' distinta considerazione. 322. Entebbe, 3 agosto 1992 Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda sull'assistenza italiana al fine di promuovere servizi ortopedici e fisioterapici per gli invalidi in Uganda (Entrata in vigore: 3 agosto 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uganda sull'assistenza italiana in vista di promuovere servizi ortopedici e fisioterapeutici per gli invalidi in Uganda. Il presente accordo e' concluso il 3 agosto 1992 tra il Governo della Repubblica italiana rappresentato dalla Organizzazione Non- Governativa "International Service Volunteers'Association" di Corso Carducci, 85 - 47023 CESENA (FO), ITALIA (in appresso denominata AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) da una parte, e Il Governo della Repubblica dell'Uganda rappresentato dal Ministro della Sanita' di quest'ultima, P.O. Box 8, Entebbe, Uganda (in appresso denominata il "Governo") d'altra parte; Considerando che in base all'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di pre- stare assistenza al Governo ugandese, e Considerando che, in base alle disposizioni del succitato accordo, l'ONG AVSI gia' lavora nei programmi di cooperazione sanitaria nei distretti di Kitgum e di Hoima, e Considerando che il Governo della Repubblica dell'Uganda, avendo apprezzato le ottime prestazioni fornite dai volontari dell'AVSI, desidera estendere ai Laboratori Ortottici, di Prostetica ed ai Servizi Fisioterapeutici localizzati presso gli ospedali di Mulago, Fort-Portal, Mbale, Mbarara, ed alla Scuola di Fisioterapia di Mulago, per i prossimi tre anni, la cooperazione con il Governo della Repubblica Italiana tramite la stessa organizzazione, e Considerando che il Governo della Repubblica Italiana, perseguendo l'obiettivo di migliorare le prestazioni sanitarie fornite alla popolazione dell'Uganda, desidera continuare la sua cooperazione con il Governo della Repubblica dell'Uganda attraverso l'ONG italiana AVSI, Il presente Accordo stabilisce quanto sopra:- Articolo 1 Portata I programmi sanitari in base al presente Accordo mirano a contribuire in maniera significativa al miglioramento delle condizioni di vita degli invalidi in Uganda. Articolo 2 Applicazione Il presente accordo fa parte di un progetto comune che implica varie Parti: - L'Associazione britannica di Croce Rossa "B.R.C.S" - L'Associazione Ugandese di Croce Rossa "U.R.C.S." - Il Ministro della Sanita' ugandese "M.O.H." - La Cooperazione italiana "I.C." rappresentata dall'A.V.S.I. Articolo 3 Obiettivi Generali del Progetto comune Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti: 3.1 Sviluppare i laboratori ortottici, di prostetica ed i Servizi Fisioterapeutici esistenti per i mutilati in Uganda, ed in maniera pia' specifica il Laboratorio ortopedico nazionale presso l'ospedale di Mulago a Kampala ed i laboratori regionali a Mbale, Fort-Portal, e Mbarara. 3.2 Addestrare il personale nei laboratori e migliorare le loro capacita'. 3.3 Addestrare nuovi fisioterapeuti e migliorare le capacita' del personale esistente nei servizi di fisioterapia in cui i laboratori sono situati. Articolo 4 Obiettivi specifici della Cooperazione italiana Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, vi sono obiettivi specifici miranti a: 4.1 Fornire un supporto agli ambulatori ortopedici e di riabilitazione negli Ospedali di Mulago, Fort Portal, Mbarara, Mbale. 4.2 Sostenere, riparare e mantenere la costruzione dell'ex-progetto FAI/Pro-Juventute. 4.3 Riabilitare e sostenere la Scuola di Fisioterapia. 4.4 Migliorare le capacita' dei fisioterapeuti mediante corsi di aggiornamento e seminari. 4.5 Introdurre un sistema di informazione al fine di ottenere dati circa il numero ed il tipo degli invalidi esistenti in Uganda, in particolare nei distretti dove sono situati i laboratori ortopedici. Articolo 5 Termini di base delle operazioni 5.1 Un Comitato di Direzione sara' istituito e avra' come funzioni di sorvegliare le operazioni dei laboratori ed i loro rapporti con l'Ospedale di Mulago, gli ospedali regionali ed i laboratori. 5.2 Il Comitato di Direzione sara' costituito da: 1. Un rappresentante del Ministero della Sanita' 2. Il Capo del Reparto ortopedico dell'Ospedale di Mulago, con qualifica di Presidente. 3. Un rappresentante del B.R.C.S. 4. Un rappresentante dell'U.R.C.S. 5. Un rappresentante del Reparto Ortopedico 6. Un rappresentante dell'Amministrazione dell'Ospedale di Mulago. 7. Un rappresentante dell'Associazione nazionale degli Invalidi in Uganda. 8. Tre membri pubblici. 9. Il direttore del Laboratorio ortopedico di Mulago, con qualifica di Segretario. 5.3 Il Comitato di Direzione sara' libero di co-optare ogni altra persona o piu' persone. 5.4 Il Comitato di Direzione decidera' per quanto riguarda la sua costituzione e procedura di riunione, e per la direzione in generale. Articolo 6 Impegni del Governo italiano Gli impegni intrapresi dal Governo italiano attraverso l'AVSI per la realizzazione del presente programma includono la fornitura ed il finanziamento di quanto segue: 6.1 Personale Tecnico italiano (i) 1 Ufficiale medico specializzato nel campo della Medicina di Riabilitazione (ii) 3 Fisioterapeuti (iii) 1 Tecnico Polivalente. 6.2 Trasporto (i) 3 autoveicoli a quattro ruote per il personale italiano. (ii) 1 automobile a quattro ruote per il tecnico polivalente. (iii) 1 Pullmino (iv) La manutenzione di quanto sopra. 6.3 Costruzione (i) Riparazioni generali e manutenzione degli edifici dell'ex- progetto FAI/Pro-Juventute. (ii) Riparazioni generali e manutenzione dei locali dei servizi di fisioterapia. (iii) Ripristino e manutenzione dell'edificio della Scuola di Fisioterapia. 6.4 Equipaggiamento (i) Fornitura dei necessari equipaggiamenti e strutture di supporto per le unita' di fisioterapia. (ii) fornitura di strutture di supporto e di di equipaggiamento, per i seminari ed i corsi di aggiornamento. (iii) Fornitura di libri, materiale didattico e strutture di supporto per la scuola di fisioterapia. (iv) fornitura di equipaggiamenti e di supporti cartacei per il sistema sanitario di informazione. (v) fornitura di materiale di ufficio e di strumenti per la squadra italiana. 6.5 Comunicazioni Fornitura di un apparecchio radio per ufficio e di un collegamento radio mobile con l'Ambasciata italiana e le frequenze MOH. 6.6 Incentivi Saranno forniti incentivi per il personale distaccato nella zona di intervento I.C., sotto forma di merci e di servizi. Articolo 7 Impegni del Governo della Repubblica Ugandese 7.1 Il Governo Ugandese, attraverso il Ministero della Sanita' (M.O.H.), fornira' appoggi al programma, garantendo che una piena cooperazione venga concessa alla equipe italiana. 7.2 Il Governo: a) offrira' una completa assistenza e le necessarie autorizzazioni, compreso, se del caso, l'importazione in esenzione fiscale dei macchinari richiesti, delle merci e dei materiali di costruzione, nonche' l'esonero da ogni onere fiscale. b) Rendera' disponibili le esistenti strutture dei Laboratori ortopedici ai fini dell'esecuzione del programma e mettera' a disposizione il personale che gia' lavora nei Laboratori ortopedici e nelle Unita' fisioterapiche ed altre, come e quando richiesto, in conformita' con le istruzioni del Comitato di Direzione. c) Fara' avere al personale italiano che lavora nel programma i documenti necessari, in base a quanto richiesto dai regolamenti ugandesi. d) Rilevera' la piena responsabilita' al termine del programma. Articolo 8 Obblighi L'equipe italiana: a) svolgera' il suo lavoro in conformita' con i regolamenti del Ministero della Sanita' dell'Uganda; b) si asterra' da ogni altra attivita' retribuita per tutta la durata del suo mandato; c) Rispettera' appieno le leggi, i regolamenti e le norme doganali ugandesi, nonche' il principio di non-interferenza negli affari interni dell'Uganda; d) Svolgera' le sue funzioni in conformita' con i principi piu' elevati di etica medica e professionale e con i principi e le prassi internazionali. Articolo 9 Privilegi ed Immunita' Il Governo Ugandese: a) concedera' visti di entrata e di uscita gratuiti, nonche' ogni altro permesso necessario al personale italiano ed alle loro famiglie. b) esonerera' il personale italiano da dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi per quanto riguarda gli articoli importati in Uganda per uso ufficiale e personale. c) autorizzera' il personale italiano che lavora nel Programma, ad importare e ad immatricolare un'autovettura in Uganda senza dover pagare dazi o ogni altra tassa analoga sulla prima immatricolazione, diversa dal canone di registrazione d'uso. d) Si assumera' la responsabilita' civile per gli atti compiuti dal personale italiano durante le loro attivita' professionali connesse al programma, tranne per atti di negligenza grave e/o omissioni riconosciute come tali da entrambe le parti e suscettibili di dar luogo ad una richiesta di risarcimento per perdite e/o danni da parte di terzi. Articolo 10 Valutazione Una valutazione ufficiale annuale congiunta sull'avanzamento del programma e sulle condizioni di lavoro in generale sara' effettuata dai rappresentanti dei Governi dell'Uganda e dell'Italia con la partecipazione dell'ONG AVSI di attuazione. Articolo 11 Durata 11.1 Il presente accordo avra' una durata di tre anni, prorogabile e rinnovabile in base ad un accordo reciproco di entrambi i Governi. 11.2 Esso potra' essere modificato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambe le Parti. Articolo 12 Approvazione Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma da entrambe le parti. Fatto in quadruplice esemplare a Entebbe alla data, mese ed anno riportati sopra, tutte le copie essendo parimenti autentiche. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Ugandese Firma.................. Firma.................. Nome................... Nome............ Qualifica.............. Qualifica.............. Luogo.................. Luogo.................. Timbro................. Timbro................. 323. Entebbe, 3 agosto 1992 Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda concernente l'assistenza italiana alle attivita' sanitarie nel distretto di Kitgum (Entrata in vigore: 3 agosto 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell' Uganda sull'assistenza italiana alle attivita' sanitarie nel Distretto di Kitgum. Il presente accordo e' concluso il 3 agosto 1992 tra il Governo della Repubblica italiana rappresentato dalla Organizzazione Non- Governativa " International Service Volunteers'Association" di Corso Carducci, 85 - 47023 CESENA (FO), ITALIA (in appresso denominata AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) da una parte, e Il Governo della Repubblica dell'Uganda rappresentato dal Ministro della Sanita' di quest'ultima, P.O. Box 8, Entebbe, Uganda (in appresso denominato il "Governo") d'altra parte; Considerando che in base all'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di pre- stare assistenza al Governo ugandese, e Considerando che, in base alle disposizioni del succitato accordo, l'ONG AVSI gia' lavora nei programmi di cooperazione sanitaria nel distretto di Kitgum a seguito del "Memorandum d'Intesa" firmato il 30 aprile 1985; e Considerando che il Governo della Repubblica dell'Uganda, avendo apprezzato le ottime prestazioni fornite dai volontari dell'AVSI, desidera prorogare per i prossimi tre anni la cooperazione con il Governo della Repubblica Italiana attraverso la stessa organizzazione nel Distretto di Kitgum, e Considerando che il Governo della Repubblica Italiana, perseguendo l'obiettivo di migliorare le prestazioni sanitarie fornite alla popolazione Ugandese, desidera continuare la sua cooperazione con il Governo della Repubblica dell'Uganda attraverso l'ONG italiana "AVSI", Il presente Accordo stabilisce quanto segue: Articolo 1 Portata Il programma sanitario in base al presente Accordo mira a contribuire in maniera significativa al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di Kitgum durante questo particolare periodo di difficolta' e di emergenze, continuando, laddove possibile, allo sviluppo delle attivita' iniziate con i programmi precedenti. Articolo 2 Obiettivi Generali Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti: 2.1 Miglioare i livelli sanitari della popolazione del Distretto di Kitgum, dando la precedenza ai gruppi ad alto rischio ed a quelli piu' vulnerabili. 2.2 Attuare i principi e le prassi dell'Assistenza Sanitaria primaria. 2.3 Ripristinare le strutture sanitarie e garantire il proseguimento dei servizi forniti dall'Ospedale di Kitgum, dall'Ospedale di S. Joseph e dall'Ospedale di Kalongo. 2.4 Procedere ad integrare gradualmente nel Distretto le attivita' sanitarie, curative, preventive e di promozione. 2.5 Formare il personale medico sanitario mediante una formazione durante il servizio, corsi di aggiornamento e corsi all'estero. 2.6 Formare tecnici (falegnami, muratori ecc.) mediante un addestramento sul posto di lavoro ed altre attivita'. Articolo 3 Obiettivi specifici Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, vi saranno obiettivi specifici miranti a: 3.1 Sostenere e sviluppare i Programmi Nazionali Sanitari, in particolare: UNEPI, UEDMP, HIS, NACP, UNTLCP, MCH/FP, CDD. 3.2 Sostenere il Programma di estirpazione del dragoncello per mezzo dell'istruzione sanitaria, con il ripristino e la manutenzione di pozzi trivellati, e promuovendo un sistema a livello comunitario di manutenzione delle sorgenti di acqua, incoraggiando l'uso di latrine VIP-Ventilated improved pits (fornite di impianto di aerazione), la rimozione dei rifiuti e l'igiene domestica. 3.3 Il rinnovamento degli edifici dell'Ospedale di Kitgum, in particolare: 3.3.1 Le riparazioni generali ed il ripristino ordinario di tutte le corsie e dei vari reparti. 3.3.2 Il ripristino e l'ingrandimento del reparto di ostetricia e ginecologia. 3.3.3 Il ripristino del reparto di chirurgia. 3.3.4 Il ripristino e l'ampliamento dell'ambulatorio. 3.3.5 La recinzione degli spazi annessi all'ospedale. 3.4 La costruzione di quattro appartamenti per gli ufficiali medici nell'ospedale di St. Joseph. 3.5 La fornitura dell'equipaggiamento e della mobilia necessari per l'ospedale. 3.6 L'integrazione delle prestazioni fornite dai Servizi Sanitari pubblici e privati nei settori della (i) medicina preventiva, (ii) pre-natale, neo-natale e dell'assistenza sanitaria per i bambini inferiori ai cinque anni, (iii) della nutrizione, (iv) della pianificazione familiare (v) dell'assistenza Sanitaria a livello comunitario. 3.7 Il sostegno al Bollettino sanitario distrettuale. 3.8 Il sostegno alle Scuole di formazione di ostetricia di Kalongo per levatrici iscritte e registrate. Articolo 4 Impegni del Governo italiano Gli impegni intrapresi dal Governo Italiano tramite l'AVSI per la realizzazione di questi programmi includono la fornitura ed il finanziamento di quanto segue: 4.1 Personale tecnico Italiano (i) 1 coordinatore di programma con dottori in Sanita' pubblica e medicina tropicale (ii) 1 ufficiale medico con dottorato in chirurgia (iii) 1 ufficiale medico con dottorato in ostetricia e ginecologia (vi) 1 Ufficiale medico con dottorato nelle malattie dei polmoni (v) 1 Ufficiale medico con dottorato in pediatria e chirurgia (vi) 1 Ufficiale medico con dottorato in pediatria (vii) 1 Ufficiale medico (viii) 1 Amministratore (ix) 1 tecnico polivalente (x) 1 Direttore logistico. 4.2 Trasporto (i) 9 autoveicoli a quattro ruote (ii) 9 cicli a motore (iii) 115 biciclette (iv) 1 camion (v) Manutenzione e costi di funzionamento dei summenzionati veicoli. 4.3 Edifici Esecuzione delle costruzioni, degli edifici e dei ripristini secondo i punti 3.3 e 3.4. 4.4 Equipaggiamento 4.4.1 Fornitura dell'equipaggiamento necessario, della mobilia e delle attrezzature per le nuove strutture degli ospedali. 4.4.2 Fornitura di supporti cartacei e di equipaggiamento per le scuole di formazione, i seminari,m i corsi, la produzione del Bollettino sanitario, e materiale didattico. 4.4.3 Fornitura di strumenti e di macchinari per il laboratorio dell'Osepdale di Kitgum. 4.5 Comunicazioni Fornitura di un apparecchio d'ufficio per chiamate radio e di due collegamenti mobili per appelli via radio collegati con le frequenze dell'Ambasciata Italiana, del Ministero della Sanita' e del Dipartimento per lo Sviluppo idrico. 4.6 Farmaci Entrambe gli ospedali saranno riforniti se necessario con farmaci, l'occorrente per le medicazioni ed articoli vari per far fronte alle necessita' di qualsiasi periodo di emergenza o alle specifiche attivita' sanitarie summenzionate. 4.7 Incentivi Incentivi per il personale incluso nel programma, forniti sotto forma di merci e di servizi Articolo 5 Impegni del Governo della Repubblica ugandese 5.1 Il Governo Ugandese sosterra' il Programma, assicurando che una completa cooperazione sia concessa alla equipe italiana. 5.2 Il Governo: 5.2.1. dara' tutta l'assistenza e le autorizzazioni necessarie, compreso se del caso, l'importazione in esenzione fiscale delle merci, l'esonero da ogni onere fiscale e la possibilita' di effettuare pagamenti mediante conti bancari stranieri per l'esecuzione dei lavori di costruzione; 5.2.2. fornira', per tutta la durata del progetto, se del caso, rinforzi di personale professionale ed ausiliario all'Ospedale di Kitgum ed al Distretto; 5.2.3. sostituira' gradualmente, in tempo debito e con l'accordo reciproco di entrambe le parti, il personale italiano con un adeguato personale ugandese qualificato; 5.2.4. fornira' al personale italiano che lavora nel programma i documenti necessari, come richiesto dai regolamenti ugandesi; 5.2.5. fornira' al personale italiano che lavora nell'ospedale di Kitgum e nell'ufficio D.M.O. una adeguata sistemazione logistica con mobili essenziali. Articolo 6 Obblighi 6.1 L'equipe italiana: 6.1.1 svolgera' il suo lavoro e le sue mansioni in conformita' con i regolamenti del Ministro della Sanita' ugandese; 6.1.2 si asterra' da ogni altra attivita' retribuita per tutta la durata del suo mandato; 6.1.3 osservera' appieno le leggi, i regolamenti e e le norme doganali ugandesi e rispettera' il principio di non-interferenza negli affari interni dell'Uganda; 6.1.4 esercitera' le sue funzioni in conformita' ai principi piu' elevati di etica medica e professionale ed ai principi ed alle prassi internazionali. Articolo 7 Privilegi ed Immunita' 7.1 La previsione dell'Accordo Uganda-Italia sulla Cooperazione Tecnica del 22 febbraio 1984 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) si applichera' pienamente al personale italiano ed ai suoi dipendenti, nonche' all'equipaggiamento ed alle forniture utilizzate nell'ambito del programma. 7.2 Il Governo ugandese si assumera' la responsabilita' civile e l'affidabilita' per gli atti medici compiuti dal personale italiano durante le attivita' professionali connesse al programma, tranne che per gli atti di negligenza grossolana e/o omissioni riconosciute come tali da entrambe le parti e suscettibili di dar luogo ad una richiesta di risarcimento per perdite e/o danni da parte di terzi. Articolo 8 Valutazione Una valutazione ufficiale annuale congiunta sull'avanzamento del programma e sulle condizioni generali di lavoro sara' effettuata dai rappresentanti dei Governi dell'Uganda e dell'Italia con la partecipazione dell'ONG AVSI di attuazione. Articolo 9 Durata 11. 1 Il presente accordo avra' una durata di tre anni, prorogabile e rinnovabile con l'accordo reciproco di entrambi i Governi. 11.2 Esso potra' essere modificato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambe le Parti. Articolo 10 Approvazione Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della firma da entrambe le parti. Fatto in quadruplice esemplare a Entebbe alla data, mese ed anno riportati sopra, tutte le copie essendo parimenti autentiche. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Ugandese Firma.................. Firma.................. Nome................... Nome............ Qualifica.............. Qualifica.............. Luogo.................. Luogo.................. Timbro................. Timbro................. 324. Canberra, 10 agosto 1992 Accordo di cooperazione scientifica relativamente all'Antartico tra l'Italia e l'Australia, con Allegato (Entrata in vigore: 10 agosto 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA RELATIVAMENTE ALL'ANTARTICO TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA Nello spirito della cooperazione internazionale che ha caratterizzato le investigazioni scientifiche in base al Trattato Antartico, Desiderosi di rafforzare la cooperazione esistente tra gli enti responsabili per i loro rispettivi programmi nazionali in Antartide, Allo scopo di incoraggiare la ricerca scientifica su progetti di interesse reciproco e di fornire opportunita' per lo scambio di idee e di personale L'Australia e l'Italia hanno raggiunto il seguente Accordo per la Cooperazione scientifica in relazione all'Antartide. Disposizioni Generali 1. I due enti nazionali responsabili per le attivita' nell'Antartide (per l'Italia, la Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide e l'Australia, la Divisione Antartica del Dipartimento delle Arti, dello Sport, dell'Ambiente e dei Territori) promuoveranno attivita' di cooperazione di particolare importanza per quanto concerne le zone elencate nell'Annesso al presente Accordo. Ciascuna attivita' sara' attuata secondo le procedure operative della Parte che ospita tale attivita'. Ciascuna Parte informera' l'altra riguardo alle proprie procedure operative nella misura in cui sono pertinenti all'attivita' proposta. 2. Le attivita' di cooperazione possono esercitarsi sotto una qualsiasi delle seguenti forme: (i) scambi di personale scientifico e di altra natura; (ii) progetti di ricerca congiunta; (iii) scambi di informazioni; (iv) cooperazione logistica e tecnologia; (v) altre forme di cooperazione che potranno essere decise di comune accordo tra le Parti; 3. I progetti di ricerca congiunta ed i progetti congiunti di cooperazione logistica e tecnologica saranno sviluppati da gruppi di lavoro ad hoc di esperti in vista di sviluppare un programma congiunto di attivitta' cooperativa e di raggiungere intese reciproche riguardo ai provvedimenti logistici. I gruppi di lavoro opereranno in maniera informale, mediante consultazioni telefoniche laddove fattibile e avvantaggiandosi delle opportunita' fornite dai viaggi pianificati per altri scopi ufficiali. La prima riunione di un gruppo di lavoro congiunto avra' luogo entro 120 giorni dalla firma del presente Accordo. 4. I gruppi di lavoro nomineranno un responsabile del progetto per ciascuna Parte relativamente ad ogni attivita' selezionata. I responsabili del progetto agiranno come agenti di contatto ed si assumeranno la responsabilita' per il seguito del lavoro svolto e per la gestione del progetto. 5. Al fine di incoraggiare lo sviluppo di proposte per le attivita' di cooperazione, gli scienziati, nonche' l'altro personale della Divisione Antartica, saranno incoraggiati a fare visita ai loro omologhi quando viaggiano in Europa, e gli scienziati ed i membri del personale implicato nel programma nazionale italiano per la ricerca scientifica e tecnologica nell'Antartide saranno incoraggiati a visitare i loro omologhi qualora, nel corso dei loro viaggi, vengano a trovarsi nelle vicinanze dell'Australia. Scambio di personale 6. Al fine di agevolare lo sviluppo delle attivita' di cooperazione, le Parti possono stabilire di scambiare personale scientifico o di altra natura per lavorare nelle installazioni, a bordo di navi o in stazioni Antartiche gestite dall'una o dall'altra Parte. 7. Salvo se diversamente determinato di comune accordo tra le Parti, le seguenti intese si applicheranno per scambiare personale in servizio nella spedizione Antartica dell'altra Parte: (i) la Parte invitata coprira' tutte le spese del suo personale fino al momento della partenza per l'Antartide e dopo il suo ritorno dall'Antartide; (ii) la Parte ospitante sara' responsabile di fornire supporto al personale della Parte invitata durante la sua permanenza nell'Antartide e durante i viaggi tra il punto di imbarco e l'Antartide; (iii) i costi di qualsiasi equipaggiamento specializzato richiesto per un programma di riceca saranno di regola a carico della Parte invitata. Tuttavia, un Accordo potra' essere raggiunto relativamente all'uso dell'equipaggiamento specializzato che la Parte ospitante ha gia' a disposizione. 8. Per il personale di scambio che non sia adibito a mansioni della spedizione Antartica dell'altra Parte, la Parte invitata fara' fronte alle spese del suo personale, salvo se diversamente deciso di comune accordo. 9. La Parte invitata compilera', con soddisfazione della Parte ospitante, un appropriato modulo di indennizzo per le responsabilita' derivanti da lesioni, decesso, perdita o danni che avvengano durante un progetto di scambio. 10. Qualora cio' sia necessario per agevolare programmi significativi di ricerca, uno scienziato facente parte dello scambio, potra' trascorrere un certo periodo in una istituzione di ricerca del Paese ospitante per svolgere lavoro di preparazione, prendere conoscenza o effettuare altre attivita' prima di imbarcarsi per l'Antartide, e per la valutazione e la preparazione dei rapporti dopo essere rientrato dall'Antartide. Salvo se diversamente deciso, la spesa del mantenimento per gli scienziati facenti parte dello scambio sara' a carico della Parte invitata per tutto il tempo in cui sono impegnati in queste attivita'. La Parte ospitante fornira' un laboratorio appropriato o strutture di ricerca. 11. La Parte invitata assicurera' che, prima di iniziare un programma di scambi nell'Antartide, il personale implicato si sottoponga a controlli medici e partecipi a qualsiasi formazione in loco che possa essere richiesta dalla Parte ospitante come condizione di partecipazione alla sua spedizione Antartica. Il costo di questi controlli medici sara' a carico della Parte invitata. 12. Le Parti assicureranno che il personale implicato in un programma di scambi nell'Antartide abbia un'adeguata padronanza della lingua in uso in quella particolare struttura Antartica o che siano adottati altri provvedimenti in modo che il personale possa partecipare in maniera costruttiva al programma ed adeguarsi ai requisiti di sicurezza della Parte ospitante. 13. Salvo se diversamente deciso di comune accordo, la Parte invitata si fara' carico dei costi sostenuti dai membri del suo personale facenti parte dello scambio per comunicare con il loro paese natale mentre sono impiegati nel programma di scambio. Progetti comuni 14. Prima di inziare un progetto comune, un'intesa reciproca sara' raggiunta sui seguenti punti: (i) titolo e descrizione del progetto pianificato; (ii) nomi dei dirigenti del progetto e dell'altro personale implicato, compresi i nomi dei funzionari del progetto designati in conformita' con il paragrafo 4 del presente Accordo; (iii) divisione delle attivita' tra le Parti; (iv) responsabilita' finanziarie delle Parti per l'esecuzione del progetto; (v) durata del progetto pianificato. Al termine di un progetto comune, i dirigenti del progetto di ciascuna Parte faranno rapporto alle loro rispettive Autorita' nazionali sui risultati ottenuti. 15. Salvo se disposto diversamente di comune accordo, le Parti rimangono d'accordo che tutti i risultati ottenuti dai progetti di ricerca comune svolti in base al presente Accordo, saranno divisi tra le Parti. I risultati di tale ricerca in cooperazione saranno di regola pubblicati con il nome dei ricercatori, ove possibile su una base congiunta e dovrebbero includere dettagli sulla loro affiliazione ed un attestato che il lavoro e' stato effettuato in conformita' con il presente Accordo. Disposizioni definitive 16. Il presente Accordo sara' soggetto a rassegne periodiche. Esso potra' essere emendato in qualsiasi momento grazie ad una intesa reciproca tramite uno scambio di lettere tra le Parti. L'Annesso al presente Accordo potra' essere emendato in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. 17. Il presente Accordo avra' effetto alla data della firma e rimarra' in vigore per i cinque anni successivi. Sara' automaticamente rinnovato per periodi di un anno, a meno che, almeno tre mesi prima della data di rinnovo, venga notificato da una delle Parti un preavviso scritto di cessazione. Firmato a Canberra il decimo giorno di Agosto 1992 in lingua inglese. Per l'Italia Per l'Australia Alessandro Vattani Penny Wensley Direttore Generale Segretario al Primo Assistente delle Relazioni Culturali Organizzazioni Internazionali Ministero degli Affari Esteri e Divisione Giuridica Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio ANNESSO Le Parti rimangono d'accordo che, in un primo tempo, saranno presi in considerazione gli scambi di personale ed i progetti di ricerca in cooperazione nei seguenti settori: (a) glaciologia, con una particolare enfasi sul tele-rilevamento delle zone dei ghiacciai marini; (b) misurazioni LIDAR della stratosfera, osservazioni sul monitoraggio ambientale e magnetosfera; (c) approfondite ricerche sismiche in vista di una ricostruzione del Gondwana; (d) biologia in relazione al CCAMLR (come il monitoraggio sugli ecosistemi e la ricerca sul krill); (e) programmi per gli scienziati italiani nelle stazioni australiane, in particolare per quanto riguarda i settori della fisica dell'alta atmosfera, la limnologia e la botanica terrestre. 325. Alma Ata, 12 giugno 1992 Mosca, 21 agosto 1992 Accordo mediante Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche (Entrata in vigore: 21 agosto 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKH SSR N. 4236 Alma-Ata, 12 giugno 1992 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Federazione Russa ed ha l'onore di informarla su quanto segue. La Repubblica del Kazakstan, guidata dalla volonta' di sviluppare relazioni di amicizia e collaborazione con la Repubblica italiana sulla base dei principi di sovranita', uguaglianza, integrita' territoriale e non interferenza negli affari interni, ribadendo la propria fedelta' ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa, cosi' come delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, esprime la sua disponibilita' a stabilire relazioni diplomatiche a livello di Ambasciatori. Il Ministero degli Affari Esteri concorda che prima dell'arrivo dell'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica italiana M. Teucci nella Repubblica del Kazakhstan, l'Ambasciatore nella Federazione Russa cosi' come il personale dell'Ambasciata, rappresentino la Repubblica Italiana nella Repubblica del Kazakhstan. Il Ministero propone che questa Nota, unitamente alla Sua Nota di risposta, siano considerate come l'Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana l'assicurazione della sua piu' alta considerazione. All'Ambasciata della Repubblica italiana MOSCA AMBASCIATA D'ITALIA NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia a Mosca presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan e, a nome del Governo Italiano, esprime il proprio assenso a che lo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi avvenga mediante lo scambio di Note Verbali. Pertanto, al fine di dare espressione alla sopracitata volonta' comune di stabilire le relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, la presente Nota costituisce formale risposta alla Nota Verbale n. 4236 del 12 Giugno 1992 ricevuta dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan e poiche', congiuntamente ad essa, esprime l'accordo tra i due paesi e costituisce l'atto di stabilimento delle suddette relazioni diplomatiche, si trascrive di seguito il testo della suddetta Nota confermando di condividerne il contenuto: "Nota Verbale n. 4236 del 12 Giugno 1992 - Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica italiana nella Federazione russa e ha l'onore di informare su quanto segue: la Repubblica del Kazakhstan, guidata dalla volonta' di sviluppare relazioni di amicizia e ------------------------------- Al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan Alma Ata collaborazione con la Repubblica italiana sulla base dei principi di sovranita', euguaglianza, integrita' territoriale e non interferenza negli affari interni, ribadendo la propria fedelta' ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per un nuova Europa, cosi' come delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 Aprile 1961 e del 24 Aprile 1963, esprime la sua diponibilita' a stabilire relazioni diplomatiche a livello di Ambasciatori. Il Ministro degli Affari Esteri concorda che, prima dell'arrivo dell'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica italiana M. Teucci nella Repubblica del Kazakhstan, l'Ambasciatore nella Federazione russa cosi' come lo staff di quell'Ambasciata rappresentino la Repubblica italiana nella Repubblica del Kazakhstan. Il Ministro propone che questa Nota, unitamente alla Vostra Nota di risposta, siano considerati come l'Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche. Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica italiana l'assicurazione della sua piu' alta considerazione." L'Ambasciata d'Italia nel confermare pertanto a nome del Governo italiano che questa Nota unitamente alla citata Nota n. 4236 del 12 Giugno 1992 costituisce accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan l'espressione della sua piu' alta considerazione. Mosca, 21 Agosto 1992. 326. Roma, 2 settembre 1992 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Peru' concernente il consolidamento del debito estero peruviano di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 17 settembre 1991 con due Lettere (Entrata in vigore: 2 settembre 1992) ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU' CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO PERUVIANO DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 17 SETTEMBRE 1991 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero peruviano firmato a Parigi il 17 settembre 1991, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento: a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza nel periodo 1.10.1991 - 31.12.1992 e non regolati, del Governo peruviano o del suo settore pubblico o dagli stessi garantiti nonche' del settore privato a fronte dei quali sia stato effettuato, prima del 30.9.1991, il versamento del corrispondente ammontare in valuta locale presso la Banca Centrale della Riserva del Peru', riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 1.1.1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE"); b) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo a), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 30.9.1991; c) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo b), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo 2; d) dei debiti, per capitale ed interessi, arretrati al 30.9.1991, derivanti dall'Accordo italo-peruviano sottoscritto il 6.12.1978 in applicazione delle intese multilaterali di Parigi del 3.11.1978; e) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo d), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo 2; f) dei debiti, della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo a), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 30.9.1991, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi a partire dal 1.1.1983; g) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo f), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo articolo III, paragrafo 5; h) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 30.9.1991, derivanti dalle Convenzioni finanziarie stipulate con il MEDIOCREDITO CENTRALE; i) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente paragrafo h), dovuti dalla scadenza di ciascun debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo 7. I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti. ARTICOLO II 1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), d), e) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - dal Banco de la Nacion, agente in nome e per conto del Governo della Repubblica del Peru' (in seguito denominato "Banco"), alla "SACE" in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 15 novembre 2000 e l'ultima il 15 maggio 2007. 2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi f), g) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - dal "Banco" alla "SACE" il 1 aprile 1992. Tale termine sara' differito al 16 giugno 1992, oppure al 16 settembre 1992, oppure al 16 dicembre 1992, oppure al 16 marzo 1993 oppure infine in 12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 30 giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 1998, a condizione che siano adempiute le rispettive previsioni al riguardo indicate alla Sez. III, paragrafo 8, secondo capoverso, del Processo Verbale Multilaterale di Parigi del 17 settembre 1991. 3) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi h), i) saranno rimborsati - nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni - dal "Banco" al MEDIOCREDITO CENTRALE il 1 aprile 1992. Tale termine sara' differito al 16 giugno 1992, oppure al 16 settembre 1992, oppure al 16 dicembre 1992, oppure al 16 marzo 1993 oppure infine in 12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 30 giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 1998, a condizione che siano adempiute le rispettive previsioni al riguardo indicate alla Sez. III, paragrafo 8, secondo capoverso, del Processo Verbale Multilaterale di Parigi del 17 settembre 1991. ARTICOLO III 1) Il Governo della Repubblica del Peru', tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, nelle valute indicate dei contratti o convenzioni rispettivi, interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale. 2) Gli interessi dovuti sino al 30 settembre 1991 sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi b), d), saranno calcolati ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e del 9,60% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane. Resta inteso che tali interessi saranno regolati alla "SACE" come indicato al precedente Articolo II, pragrafo 1). 3) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c) d), e) dovuti dal 1 ottobre 1991 al 31 dicembre 1992 saranno calcolati ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e del 9,60% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" come segue: - il 30%, in 4 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 15 maggio 1993 e l'ultima il 15 novembre 1994; - il 70%, in 6 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 15 maggio 1995 e l'ultima il 15 novembre 1997. Per tale differimento, il Governo della Repubblica del Peru', tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi calcolati dal 1 gennaio 1993 sino al regolamento totale di tali debiti ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e dell'11,-% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane. Tali interessi saranno regolati in semestralita' (15 maggio - 15 novembre), la prima delle quali scadra' il 15 maggio 1993. 4) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), d), e) dal 1.1.1993 fino alla data di regolamento totale dei debiti stessi saranno calcolati ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e dell'11,-% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" in rate semestrali (15 maggio - 15 novembre), la prima delle quali scadra' il 15 maggio 1993. 5) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo f) sino al 30 settembre 1991 saranno calcolati al tasso di interesse del 7,50% p.a. Resta inteso che tali interessi saranno regolati alla "SACE" come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 2). 6) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi f), g) dal 1 ottobre 1991 sino al regolamento totale dei debiti stessi saranno calcolati al tasso di interesse del 7,50% p.a. e saranno regolati alla "SACE" alle medesime date previste per il rimborso dei debiti in questione. 7) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo h) sino al 30 settembre 1991 saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a.. Resta inteso che tali interessi saranno regolati al MEDIOCREDITO CENTRALE come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 3). 8) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi h), i) dal 1 ottobre 1991 sino al regolamento totale dei debiti stessi saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a. e saranno regolati al MEDIOCREDITO CENTRALE alle medesime date previste per il rimborso dei debiti in questione. ARTICOLO IV 1) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore della "SACE", di cui ai precedenti articoli II e III, rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica del Peru', tramite il "Banco", si impegna a trasferire con sollecitudine alla "SACE" stessa, interessi nelle misure rispettivamente indicate al precedente Articolo III, paragrafo 4), maggiorate di 0,50 punti percentuali. 2) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore del MEDIOCREDITO CENTRALE, di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica del Peru', tramite il "Banco", si impegna a trasferire con sollecitudine al MEDIOCREDITO CENTRALE stesso, interessi, nella misura indicata al precedente Articolo III, paragrafo 8), maggiorata di 0,50 punti percentuali. ARTICOLO V Le disposizioni del presente Accordo saranno considerate nulle qualora la condizione prevista alla Sez. IV, paragrafo 3, secondo capoverso del Processo Verbale Multilaterale di Parigi del 17 settembre 1991 non sia adempiuta entro il termine ivi previsto. ARTICOLO VI Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti peruviani menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso. ARTICOLO VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Roma il 2 settembre 1992 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Peru' (firma illeggibile) (firma illeggibile) Roma, 2 sett. 1992 Signor Presidente, in relazione a quanto previsto all'Articolo III dell'Accordo firmato in data odierna, Le confermo l'accordo del mio Governo a che, qualora l'avente diritto italiano ne faccia richiesta debitamente documentata per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, gli interessi di ritardato regolamento nella misura prevista a tale titolo nei contratti o convenzioni finanziarie, vengano corrisposti e trasferiti da parte peruviana dalla data di scadenza contrattuale e sino alla data dell'indennizzo da parte della stessa Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione. La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia piu' alta considerazione. ---------------------- Al Presidendente della Delegazione Italiana Roma 2 settembre 1992 Signor Presidente, in relazione a quanto previsto all'Articolo III dell'Accordo firmato in data odierna ed alla Sua lettera, sotto la stessa data, relativa agli interessi di ritardato regolamento che la Parte peruviana dovrebbe corrispondere, dalla data di scadenza contrattuale alla data di indennizzo da parte della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, nella misura prevista a tale titolo nei contratti o convenzioni finanziarie nel caso in cui l'avente diritto italiano ne faccia richiesta, Le confermo che la Parte italiana fornira' al Banco de la Nacion tutti gli elementi informativi relativi alle operazioni per le quali dovrebbero essere applicate le disposizioni di cui alla Sua lettera in riferimento. La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia piu' alta considerazione. --------------------- Al Presidente della Delegazione Peruviana 327. Jakarta, 7 settembre 1992 Accordo di credito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Indonesia per la costruzione della centrale elettrica di Gunung Salak (Entrata in vigore: 7 settembre 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CREDITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Indonesia in uno spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due paesi, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Il Governo della Repubblica Italiana concedera' al Governo della Repubblica di Indonesia un credito di aiuto per un ammontare di 70.480.000 dollari USA (settanta milioni quattrocentottanta mila dollari statunitensi) da utilizzarsi per la costruzione della centrale elettrica di Gunung Salak nell'ambito della partecipazione italiana a schemi e programmi di cooperazione concordati tra entrambi i Governi. ARTICOLO 2 Il credito sara' concesso per finanziare le forniture di beni e/o servizi italiani da parte di ditte italiane relative ai costi in valuta estera del summenzionato progetto nonche' per finanziare fino al 12% dei costi locali e fino al 4% delle spese in altri paesi industrializzati come stabilito dal Comitato italiano Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (C.I.C.S.). ARTICOLO 3 Il credito di cui all'Articolo 1 sara' concesso alle seguenti condizioni: - ripagamento in conto capitale in 20 (venti) quote semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione finanziaria di cui nel seguente articolo; - tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% pagabile alla fine di ogni semestre a partire dalla data di ciascun utilizzo. ARTICOLO 4 Le intese tecniche e le altre condizioni che regolano il summenzionato credito verranno stabilite con una Convenzione finanziaria separata tra il Mediocredito centrale, che agisce su autorizzazione del Governo italiano ed il Ministero delle Finanze della Repubblica di Indonesia, che agisce in nome e per conto del Governo della Repubblica di Indonesia. ARTICOLO 5 Tutte le controversie derivanti dalla interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo saranno regolate tramite i canali diplomatici. ARTICOLO 6 Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno della firma e rimarra' in vigore fino a quando non sara' stato effettuato l'ultimo pagamento a Mediocredito Centrale, secondo quanto disposto dal precedente Articolo 3. Fatto a Giacarta il 7 settembre 1992 in due esemplari originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica d'Indonesia Michele Martinez Wisber Loeis Ambasciatore Straordinario Direttore Generale per e Plenipotenziario della le relazioni economiche Repubblica italiana con l'estero Dipartimento Affari Esteri 328. Damasco, 22 settembre 1992 Accordo di credito, effettuato mediante scambio di Lettere, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba Siriana per il finanziamento di un programma di sostegno alle importazioni (Entrata in vigore: 22 settembre 1992) TRADUZIONE NON UFFICIALE Damasco, 22.09.1992 Eccellenza, Con riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di confermare la disponibilita' del mio Governo ad aderire alla richiesta di finanziamento per un programma di sostegno alle importazioni. Per l'attuazione di tale programma, il Governo Italiano concedera' un credito agevolato dell'ammontare di 17 miliardi di Lire italiane al fine di finanziare l'esportazione dei seguenti prodotti di fabbricazione italiana nella Repubblica Araba di Siria: - meccanizzazione agricola e macchinari per l'irrigazione; - parti di ricambio per centrali elettriche; - macchinario per il settore industriale; Il credito agevolato potra' anche essere utilizzato per coprire il trasporto ed i costi assicurativi connessi alle merci importate. Le condizioni del credito agevolato saranno le seguenti: - ripagamento in 20 (venti) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo finanziario riferito di seguito; - tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% (uno punto cinquanta per cento) pagabile alla fine di ogni semestre a partire dalla data di ciascun utilizzo. Le procedure per l'attuazione del presente programma di cooperazione sono le seguenti: ____________ S.E. Dr. Abdul Rahim Al-SUBEI Ministro della Pianificazione DAMASCO 1. Al fine di stabilire le modalita' tecniche del credito agevolato e della sua utilizzazione, un accordo finanziario dovra' essere sottoscritto tra la Commissione di Pianificazione dello Stato, che agisce per conto del Governo della Repubblica Araba di Siria, e Mediocredito Centrale che agisce per conto della Repubblica Italiana; 2. Il Ministero degli Affari Esteri della Siria trasmettera', per il tramite dell'Ambasciata italiana a Damasco, al Ministero degli Affari Esteri a Roma, i contratti o le fatture pro-forma, validi al momento della richiesta, espressi in Lire italiane; 3. Dopo una valutazione dei prezzi, i contratti o le fatture pro- forma saranno inviate a Mediocredito Centrale per gli esborsi pertinenti. Ogni eventuale dettaglio supplementare sara' deciso di comune accordo da entrambe le Parti. La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente. La presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiranno un accordo che diverra' effettivo alla data dello scambio di lettere. L'Accordo sara' attuato con riserva della specifica decisione che dovra' essere adottata dagli organismi italiani responsabili della cooperazione. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. L'Ambasciatore d'Italia Raffaele Berlenghi Damasco 22.9.1992 Eccellenza, Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna con la quale Ella mi informa di quanto segue: "Eccellenza, Con riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di confermare la disponibilita' del mio Governo ad aderire alla richiesta di finanziamento per un programma di sostegno alle importazioni. Per l'attuazione di tale programma, il Governo Italiano concedera' un credito agevolato dell'ammontare di 17 miliardi di Lire italiane al fine di finanziare l'esportazione dei seguenti prodotti di fabbricazione italiana nella Repubblica Araba di Siria: - meccanizzazione agricola e macchinari per l'irrigazione - parti di ricambio per centrali elettriche - macchinario per il settore industriale Il credito agevolato potra' anche essere utilizzato per coprire il trasporto ed i costi assicurativi connessi alle merci importate. Le condizioni del credito agevolato saranno le seguenti: - ripagamento in 20 (venti) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo finanziario riferito di seguito; - tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% (uno punto cinquanta per cento) pagabile alla fine di ogni semestre a partire dalla data di ciascun utilizzo; Le procedure per l'attuazione del presente programma di cooperazione sono le seguenti: ---------------------- S.E. L'Ambasciatore d'Italia Raffaele Berlenghi Damasco 1. Al fine di stabilire le modalita' tecniche del credito agevolato e della sua utilizzazione, un accordo finanziario dovra' essere sottoscritto tra la Commissione di Pianificazione dello Stato, che agisce per conto del Governo della Repubblica Araba di Siria, e Mediocredito Centrale che agisce per conto della Repubblica Italiana; 2. Il Ministero degli Affari Esteri della Siria trasmettera', per il tramite dell'Ambasciata italiana a Damasco, al Ministero degli Affari Esteri a Roma, i contratti o le fatture pro-forma, validi al momento della richiesta, espressi in Lire italiane; 3. Dopo una valutazione dei prezzi, i contratti o le fatture pro- forma saranno inviate a Mediocredito Centrale per gli esborsi pertinenti. Ogni eventuale dettaglio supplementare sara' deciso di comune accordo da entrambe le Parti. La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente. La presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiranno un accordo che diverra' effettivo alla data dello scambio di lettere. L'Accordo sara' attuato con riserva della specifica decisione che dovra' essere adottata dagli organismi italiani responsabili della cooperazione. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione." Da parte del Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di informarLa del mio accordo. Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Abdul Rahim Subei Ministro di Stato per la Pianificazione 329. Roma, 6 ottobre 1992 Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello Spazio extra-atmosferico e scopi pacifici (Entrata in vigore: 6 ottobre 1992) ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELL'UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, denominati in seguito "le Parti"; Affermando il loro interesse a favorire la cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico e spinti dal desiderio di contribuire allo sviluppo di tali attivita'; Desiderando preservare l'uso dello spazio extra-atmosferico esclusivamente a scopi pacifici ed alla cooperazione tra tutti gli Stati; Tenendo conto delle disposizioni del "Trattato sui Principi dell'attivita' degli Stati relativa alla ricerca ed all'uso dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri Corpi Celesti", firmato il 27 gennaio 1967, nonche' degli altri Trattati ed Accordi multilaterali concernenti l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico di cui entrambi gli Stati sono Parti; Riaffermando il deciso impegno di entrambi i Paesi nei confronti del Regime di Controllo della Tecnologia Missilistica (MTCR); Concordano quanto segue: ARTICOLO I In conformita' alle leggi e regolamentazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi ed alla normativa internazionale universalmente riconosciuta, le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, sia sul piano bilaterale, sia in partecipazione con altri Paesi ed organismi internazionali. ARTICOLO II La cooperazione nell'ambito del presente Accordo comprendera' i seguenti settori: Fisica solare, Astrofisica, Osservazione della Terra, Geodesia, Telecomunicazione, missioni ed esperimenti con piccoli satelliti. Altri programmi di eventuale cooperazione potranno essere definiti di comune accordo fra le Parti. ARTICOLO III Le iniziative congiunte nell'ambito dell'articolo II del presente Accordo potranno essere realizzate attraverso: a) scambio di scienziati e di altri specialisti; b) lavori congiunti di ricerca e progettazione con organizzazioni scientifiche ed altri organismi di ricerca; c) scambio di esperienze, di informazione scientifiche, di materiali e di apparecchiature; d) cooperazione per la progettazione, lo sviluppo ed il lancio di apparecchiature, nonche' svolgimento di esperimenti congiunti in orbita, analisi dei dati ed utilizzazione scientifica dei risultati degli esperimenti; e) organizzazioni di simposi congiunti; f) altre manifestazioni congiunte che potranno essere concordate tra le Parti Contraenti. ARTICOLO IV Gli organismi responsabili, anche finanziariamente, per la realizzazione del presente Accordo sono: per la Repubblica Italiana l'Agenzia Spaziale Italiana e per la Repubblica Argentina la Commissione Nazionale delle Attivita' Spaziali (CONAE). ARTICOLO V Qualunque informazione scientifica e tecnica ottenuta a seguito di esperienze congiunte rimarra' a disposizione di entrambe le Parti. Detti risultati ed informazioni saranno resi disponibili a Terzi secondo le regole che le Stesse concorderanno opportunamente per quanto riguarda la divulgazione e l'osservanza dei diritti sulla proprieta' intellettuale. ARTICOLO VI I singoli programmi nei settori previsti agli articoli II e III del presente Accordo, incluse le loro condizioni, modalita' di cooperazione e finanziamento, saranno determinati da protocolli di lavoro da stipularsi da parte degli organismi a cui fa riferimento l'articolo IV. ARTICOLO VII Il presente Accordo non rechera' pregiudizio agli obblighi derivanti a ciascuna delle Parti da Accordi con altri Stati e/o Organizzazioni Internazionali. ARTICOLO VIII Il presente Accordo entrera' in vigore al momento della firma. La sua validita' si estendera' per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabili formalmente, di comune accordo, per periodi di uguale durata. Ciascuna delle Parti potra' porre termine al presente Accordo dopo i primi due (2) anni dalla sua entrata in vigore, previa notifica con dodici (12) mesi di anticipo all'altra Parte della sua intenzione in tal senso. Dopo la scadenza del presente Accordo i progetti previsti dai protocolli di lavoro menzionati all'Articolo VI, e gia' iniziati, proseguiranno fino alla loro conclusione, salvo che non sia stato diversamente stabilito. Firmato a Roma, il giorno 6 del mese di ottobre del 1992, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA (firma illeggibile) (firma illeggibile)