Vengono  qui  riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1992  e  non
soggetti  a  legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica  di
esecuzione,  pervenuti  al  Ministero degli affari esteri entro il 15
dicembre 1992.
  L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.
  In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati  in  vigore
precedentemente al 16 settembre 1992, i cui testi originali non erano
in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
  Eventuali   altri   Accordi   entrati  in  vigore  nel  periodo  16
settembre-15 dicembre 1992 i cui testi non siano ancora pervenuti  al
Ministero   degli  affari  esteri  saranno  pubblicati  nel  prossimo
supplemento trimestrale alla  Gazzetta  Ufficiale  datato  15  aprile
1993.
  Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana,  si  e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente
fede, sia il  testo  in  lingua  italiana  se  esistente  come  testo
ufficiale.  In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
  Per comodita' di consultazione e'  stata  altresi'  predisposta  la
tabella  n.  2  nella  quale  sono  indicati  gli atti internazionali
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica  entrati  in  vigore
per  l'Italia  recentemente,  per  i quali non si riproduce il testo,
essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi.
                                312.
                        Amman, 8 ottobre 1991
                 Protocollo di cooperazione tecnica
              tra il Governo della Repubblica Italiana
            e il Governo del Regno Hascemita di Giordania
        per la riorganizzazione dei servizi sanitari primari
              nel Governatorato di Kerak, con Allegati
                 (Entrata in vigore: 8 ottobre 1991)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO  DI  COOPERAZIONE  TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL  GOVERNO  DEL  REGNO  HASHEMITA  DI  GIORDANIA  PER  LA
RIORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  SANITARI PRIMARI NEL GOVERNATORATO DI
KERAK
1. PREMESSA
1.1. Nel quadro del protocollo di cooperazione scientifica, culturale
e tecnica tra il Governo Italiano e il Regno Hashemita di  Giordania,
e  tra  quest'ultimo  e  la  Comunita' Europea, e' stato raggiunto un
accordo  concernente  la  costruzione  di   un   ospedale   regionale
specializzato  nel  Governatorato di Kerak e il supporto al programma
nazionale di personale sanitario qualificato.
1.2 Avendo controllato le esigenze dei servizi del settore  sanitario
primario,  specialmente  quelli  del  Governatorato  di  Kerak  sia a
livello  amministrativo  che  manageriale,  nonche'  l'assistenza  ai
pazienti  e  i problemi di coordinamento, le due Parti - nel presente
protocollo  di  cooperazione  scientifica,  culturale  e  tecnica   -
convengono quanto segue:
2. FINI
Il  programma  mira a potenziare e a riorganizzare i servizi sanitari
primari  nel  Governatorato  di  Kerak.  Cio'   comportera'   aspetti
gestionali,  formazione  di  personale  locale e la costruzione di un
ospedale regionale.
2.1 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (PROGRAMMA)
La realizzazione del programma  sara'  affidata  al  Ministero  della
Sanita' della Giordania (qui di seguito denominato la parte giordana)
e  alla  Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (qui di
seguito denominata  la  parte  italiana),  che  saranno  responsabili
dell'esecuzione   di   varie   parti   del   progetto,   separate  ma
interdipendenti.
3. OBIETTIVI
Al fine di migliorare il servizio sanitario primario in Giordania, la
parte  italiana  aiutera'  a  realizzare  un  corso   di   formazione
professionale, che sara' strutturato come segue:
-  Corsi  per  operatori sanitari (medici, personale paramedico ecc.)
dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak.
- Borse di studio in Italia.
-  Potenziamento  della  Direzione  Sanitaria  di  Kerak  a   livello
governativo.
-  Corsi  di  formazione  per  "Istruttori clinici e coordinatori del
personale" per ospedali e scuole per infermieri.
- Costruzione di un nuovo ospedale specializzato a Kerak.
L'obiettivo  finale  e' la creazione di un sistema di registrazione e
di  terapia  per  i  pazienti  in  grado  di  diventare  un   modello
applicabile  ad altre parti del Paese, e di fungere a uno stadio piu'
avanzato da centro  di  formazione  per  infermieri  professionali  e
personale paramedico.
3.1 SETTORI DEL PROGETTO
3.1.1  CORSI  PER  OPERATORI  SANITARI (MEDICI E ALTRO PERSONALE) DEL
SERVIZIO SANITARIO PRIMARIO
La durata di questo programma sara' decisa secondo  le  esigenze  del
progetto.
I  partecipanti  saranno  scelti tra il personale che lavora nei vari
centri dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak.
Gli  argomenti  di  studio   includeranno:   medicina   profilattica,
epidemiologica,   statistica,   educazione  sanitaria,  gestione  dei
servizi primari e casistica.
I corsi dureranno tre  settimane,  mentre  i  seminari  di  follow-up
avranno una durata di tre giorni.
3.1.2 BORSE DI STUDIO PER L'ITALIA
Sono  disponibili sei borse di studio per medici giordani che abbiano
lavorato nei centri sanitari primari (due medici ogni anno),  per  un
periodo  di  12  mesi  da  trascorrere in Italia per seguire il Corso
Internazionale per Manager dell'Assistenza Sanitaria Primaria  (ICHM)
all'Istituto Superiore di Sanita'
La  parte  italiana  fornira': un biglietto aereo in classe turistica
Amman-Roma-Amman,  la  copertura   di   tutte   le   spese   relative
all'organizzazione  e  alla gestione dei corsi di specializzazione in
Italia, un sussidio mensile per l'alloggio e  assistenza  medica  per
gli  studenti  entro  i  limiti  stabiliti dalla parte italiana per i
vincitori delle borse di studio fornite dal  Ministero  degli  Affari
Esteri.
La  parte  italiana  informera'  la  parte giordana di volta in volta
circa le eventuali modifiche al summenzionato pacchetto.
3.1.3 POTENZIAMENTO DELLA DIREZIONE SANITARIA DI KERAK
Il  programma  sara'  realizzato  inviando  tre  esperti  secondo  le
seguenti modalita':
1  direttore  del progetto esperto in pianificazione sanitaria per un
lungo periodo.
1 consulente con esperienza di insegnamento per un breve periodo.
1 consulente esperto di statistica sanitaria  e  sistemi  informatici
per un breve periodo.
3.1.4  CORSI DI FORMAZIONE PER "ISTRUTTORI CLINICI E COORDINATORI DEL
PERSONALE" PER OSPEDALI E SCUOLE PER INFERMIERI
Al fine di migliorare la qualita' dell'insegnamento nelle scuole  per
infermieri  in Giordania, la parte italiana collaborera' a sviluppare
un programma nazionale di corsi  di  formazione  per  istruttori  del
personale infermieristico.
I  corsi  -  della durata di un anno accademico - saranno organizzati
per circa 15 infermieri diplomati con almeno 2  anni  di  esperienza;
alla fine del corso sara' conferito un diploma.
Il  programma  e'  aperto  a  tutti  gli  studenti  del Paese e sara'
organizzato  dal  Ministero  della  Sanita',  insieme  al   Ministero
dell'Istruzione e alla Scuola per Infermieri di Amman.
Alla  fine  del corso i candidati potranno insegnare nelle scuole per
infermieri, ospedali e altri istituti. Al fine di  realizzare  questo
programma  tre  esperti  italiani  verranno  inviati  sul  posto e vi
rimarranno per tutto il periodo del  corso.  Ulteriori  dettagli  sui
corsi sono elencati nell'Allegato 2.
3.1.5 COSTRUZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE REGIONALE A KERAK
La ditta italiana scelta secondo le modalita' indicate qui di seguito
si  impegnera' a costruire un ospedale con una capacita' di 100 posti
letto; l'edificio non superera' i 6000  mq.  e  verra'  costruito  su
un'area  di  150.000  mq, sulla strada che conduce all'Universita' di
Mutah, ad 8 km. dal centro della citta' di Kerak.
La  struttura  fungera'  da   ospedale   regionale   di   Kerak.   La
realizzazione - sia nello stadio preparatorio che in quello esecutivo
-  sara'  curata  da  una  ditta italiana, mentre il Governo giordano
fornira'  il  terreno  e  le  infrastrutture  esterne,   cosi'   come
specificato qui di seguito.
Ulteriori  dettagli  sulla  realizzazione dell'ospedale sono elencati
nell'Allegato 1.
4. RESPONSABILITA' DELLA COOPERAZIONE TECNICA
Le Parti firmatarie si assumeranno le seguenti responsabilita':
4.1 Responsabilita' della Parte giordana
4.1.1 Coordinamento
Nel settore del coordinamento delle attivita', la Parte  giordana  si
impegna a stabilire contatti adeguati tra la squadra italiana e tutte
le  istituzioni  pubbliche  interessate  al programma, nonche' con il
personale  dell'USAID  ed  ogni  altro  programma  -   bilaterale   o
multilaterale  -  operante nel settore della formazione del personale
sanitario.
Il Direttore dei servizi sanitari di  Kerak  coordinera'  insieme  al
direttore  italiano del progetto le attivita' dei consulenti italiani
e del personale giordano nel settore del potenziamento della gestione
sanitaria a Kerak.
4.1.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI
Il Ministero della Sanita' scegliera' i  candidati  per  i  corsi  di
formazione  degli  insegnanti  e  provvedera'  all'avvicendamento dei
partecipanti previa consultazione con i direttori sanitari  regionali
e  con  i  direttori degli ospedali. I partecipanti dovrebbero essere
scelti tra candidati con almeno 2 anni di esperienza di  insegnamento
nelle  scuole  per infermieri di Amman, Irbid e Zarka, nonche' nei 13
centri per assistenti-infermieri.
4.1.3 CONTROPARTE GIORDANA
La parte giordana si impegna a fornire agli esperti italiani adeguato
personale medico e paramedico al  fine  di  garantire  l'espletamento
delle attivita' fino al completamento della missione.
La parte giordana si impegna a trovare i candidati per i corsi tenuti
dagli  esperti  italiani,  i candidati per le borse di studio fornite
dalla parte italiana,  nonche'  il  personale  medico,  paramedico  e
tecnico  che  lavorera'  assieme  agli  esperti  italiani.    Essi si
impegneranno a continuare  il  lavoro  per  almeno  2  anni  dopo  il
completamento del programma.
4.1.4 INFRASTRUTTURE CIVILI
La  parte  giordana  fornira'  i  locali  necessari  per le attivita'
previste dal programma; provvedera' anche ad eseguire tutto il lavoro
necessario per l'installazione  delle  apparecchiature  donate  dalla
parte italiana, e coprira' le spese di gestione e di manutenzione.
4.1.5 FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN LOCO
La  parte  giordana  facilitera'  e  sosterra'  il  programma  per la
formazione e la qualificazione del personale paramedico. Al  fine  di
ottenere i migliori risultati dalle risorse utilizzate nel programma,
la  parte  giordana concordera' preventivamente con la parte italiana
il corso di formazione e qualificazione previsto nel programma.
4.1.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN ITALIA
I nomi dei candidati che usufruiranno delle borse di studio in Italia
saranno preventivamente comunicati  alla  parte  italiana.  La  parte
giordana  fornira'  altresi' i relativi curriculum, ed evidenziera' i
settori di specializzazione.
Per tutta la durata del programma  saranno  assegnate  al  massimo  6
borse di studio.
La  parte giordana coprira' tutti i costi aggiuntivi qualora vi fosse
un aumento delle spese di alloggio in Italia.
4.1.7 ATTREZZATURE
La parte italiana affidera' le attrezzature alla parte  giordana  per
l'intero  periodo  di  durata del programma, alla fine del quale esse
diventeranno proprieta' del Governo giordano.
La parte giordana paghera' le spese di trasporto da Aqaba o  Amman  a
Kerak. Coprira' altresi' le spese di immagazzinamento, sdoganamento e
assicurazione in territorio giordano, laddove necessario.
4.1.8 DIRITTI ED ESENZIONI DEL PERSONALE ITALIANO
I  diritti  e  le  esenzioni  del personale italiano saranno definiti
secondo l'Accordo italo-giordano di cooperazione tecnica  firmato  ad
Amman il 16 giugno 1965.
4.2 RESPONSABILITA' DELLA PARTE ITALIANA
4.2.1  Fabbricazione  e  fornitura delle attrezzature all'ospedale di
Kerak, cosi' come indicato ai paragrafi del punto 7, Allegato 1.
4.2.2  Supporto  tecnico  per  il  programma  di   formazione   degli
insegnanti  delle  scuole  per  infermieri,  cosi'  come  indicato ai
paragrafi del punto 4, Allegato 2.
4.2.3 L'invio degli esperti italiani, i  cui  numeri  e  titoli  sono
indicati ai paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 del presente Protocollo.
5. COMPLETAMENTO E FASI DI REALIZZAZIONE
La   parte   giordana   e  italiana  convergono  sulle  modalita'  di
realizzazione del programma descritte nel presente documento.
Le due parti concordano che il protocollo  durera'  per  tre  anni  a
partire  dalla data in cui le Parti firmatarie firmeranno il presente
protocollo, che sara' rinnovabile entro sei mesi prima della fine del
presente accordo.
Saranno parte integrante del protocollo:
- l'Allegato n. 1,  concernente  la  realizzazione  dell'ospedale  di
Kerak (inclusi i disegni architettonici preliminari).
-  l'Allegato  n.  2,  concernente  la formazione professionale degli
"Istruttori clinici e coordinatori del personale" ad  Amman,  incluso
il "Piano Operativo".
In   caso  di  divergenze  sull'interpretazione  degli  articoli  del
presente Protocollo, la controversia verra'  risolta  in  conformita'
alle norme del diritto internazionale.
Il presente protocollo e' stato firmato ad Amman l'8 ottobre 1991.
 PER IL GOVERNO DELLA                    PER IL GOVERNO DEL REGNO
 REPUBBLICA ITALIANA                     HASHEMITA DI GIORDANIA
                                313.
                      Il Cairo, 4 dicembre 1991
     Protocollo di cooperazione bilaterale italo-egiziano per il
potenziamento dei servizi sanitari nel progetto delle aree rurali
                (Entrata in vigore: 4 dicembre 1991)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
     PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE BILATERALE ITALO-EGIZIANO PER IL
  POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI NEL PROGETTO DELLE AREE RURALI
  Con  riferimento alle condizioni contenute nel Protocollo esecutivo
per la cooperazione sanitaria  firmato  il  3  dicembre  1984  ed  al
Protocollo  sul IV Comitato congiunto italo-egiziano del 2 marzo 1989
il Governo della Repubblica italiana rappresentato  dalla  "Direzione
generale  per  la  Cooperazione allo Sviluppo" in appresso denominata
"D.G.C.S.",
  ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto,  rappresentato  dal
Ministero  della  Sanita'  (MOH)  in  appresso  definito  come  "  il
Governo",
  Desiderosi  di  consolidare  le  buone  ed   amichevoli   relazioni
esistenti  tra  i due Paesi ed al fine di conseguire l'obiettivo Alma
Ata " Sanita' per  tutti  entro  l'anno  2000",  decidono  di  comune
accordo quanto segue:
  ARTICOLO 1 - ZONA DI INTERVENTO
  1) Con il presente Protocollo le Parti intendono svolgere attivita'
in due Governatoriati: Dakahlyia e Behera. Le attivita' saranno in un
primo  tempo  svolte  nel  Distretto  di Talkha e successivamente nel
Distretto di Mansoura per quanto riguarda il  primo  Governatorato  e
nel  Distretto  di  Abo el Matamir e Housh Isa (area di Noubarya) nel
secondo Governatorato.
  1.1)   Nei   suddetti   Distretti   le   attivita'    riguarderanno
principalmente  la sanita' delle comunita' ed i servizi di assistenza
sanitaria primaria nelle zone rurali: Unita' di Sanita' Rurale (RHU),
Centro di Sanita' Rurale (RHC), Ospedale Rurale  (RH),  e  l'Ospedale
Distrettuale,  punto  centrale del sistema sanitario in riferimento a
questi servizi.
  2) Il presente Protocollo potrebbe in futuro ed in base all'accordo
tra  le  due  Parti,  essere  esteso  ad  altri  distretti  dei   due
Governatorati:    Dekernes   e   El-Dilingat   (zona   di   Noubarya)
rispettivamente ed al Governatorato di Qena.
  ARTICOLO 2 - OBIETTIVI
  Le Parti hanno deciso di comune accordo di:
  Attivare un modello fattibile  di  Sistema  sanitario  distrettuale
efficiente  che  rafforzi  la  fornitura  dei  servizi  preventivi  e
curativi nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale  per  migliorare
le condizioni sanitarie della popolazione.
  Il presente obiettivo sara' conseguito:
  1)   Migliorando   le   qualita'   strutturali  delle  agevolazioni
sanitarie, ripristinando e  ricostruendo  alcune  di  esse,  fornendo
equipaggiamento e provvedendo alla fornitura dei farmaci.
  2)  Addestrando  il  personale  locale  in  attivita' di promozione
sanitaria e di  prevenzione  delle  malattie  e  riciclando  le  loro
attivita' da curative ad attivita' preventive di tipo comunitario.
  3)  Migliorando  la  qualita'  e  l'erogazione dei servizi sanitari
preventivi in particolare quelli di assistenza sanitaria per la madre
ed il fanciullo.
  4)  Conseguendo  una  supervisione  sistematica  e  regolare  delle
attivita'  svolte  nei servizi sanitari periferici con una formazione
professionale parallela e continua sul posto di lavoro del  personale
impiegato localmente.
  5) Utilizzando i dati ottenuti esaminando i fabbisogni e le risorse
ed in base all'analisi epidemiologica, per la conduzione ed eventuale
rettifica dell'intervento.
  6)  Incoraggiando  la  partecipazione della comunita' alla gestione
del Progetto, per  garantire  un  intervento  inter-settoriale  nelle
attivita' intraprese al fine di migliorare le condizioni sanitarie ed
appoggiare  le attivita' del Progetto dopo la cessazione del presente
Accordo.
  ARTICOLO 3 - PIANO DI AZIONE
  Il gruppo di esperti del D.G.C.S  assistera'  il  gruppo  sanitario
esecutivo e di supervisione della controparte.
  Il  Progetto  si sviluppa per un periodo di tre anni in 4 distretti
(2  in  ciascuno  dei   Governatorati   di   Dakahlyia   e   Behera).
Inizialmente  le  attivita' del Progetto avranno inizio nel Distretto
di Talkha nel Governatorato di Dakahlyia che sara' identificato  come
"pilota".  Poi sara' proseguito in altri 3 distretti (Vedere piano di
azione dettagliato all'Annesso 1).
  ARTICOLO 4 - METODO DI INTERVENTO
  La politica di intervento e' di valorizzare al massimo e di rendere
efficiente la struttura esistente nell'ambito del  Sistema  Sanitario
Nazionale   -   gruppo   sanitario  esecutivo  e  di  supervisione  -
individuato come pietra miliare per funzionare come intermediario tra
i servizi a livello primario  e  le  strutture  distrettuali  e  come
collegamento  tra  essi ed i dipartimenti tecnici del Governatorato e
del MOH.
  Il gruppo del Progetto  e  gli  esperti  del  D.G.C.S  prepareranno
congiuntamente  un  gruppo  di  formazione professionale - oltre agli
interventi di cooperazione - come garanzia per la  continuita'  delle
attivita'   ritenute   necessarie  per  migliorare  l'efficienza  del
servizio.
  Tutte  le  attivita'  del  Distretto  Pilota  (individuazione   dei
fabbisogni,  ricostruzione,  restauri, forniture di equipaggiamenti e
di farmaci, formazione sanitaria del personale, partecipazione  della
comunita')  saranno valutate, adattate ed iniziate in altri distretti
durante gli anni successivi.
  Per quanto concerne la ricostruzione ed i restauri, si  prevede  di
utilizzare  mano  d'opera  locale sotto la supervisione congiunta del
gruppo egiziano e di esperti D.G.C.S [Direttore della Parte  italiana
e esperti I.S.S. (Istituto Sanitario Nazionale)].
  L'equipaggiamento  medico sara' acquistato localmente e se del caso
nei punti di vendita controllati dal Governo.
  Il Ministero della Sanita' sara' responsabile per la pianificazione
e le gare di appalto; la gestione ed i  lavori  da  svolgere  saranno
controllati  dai dipartimenti egiziani specializzati. Tutte le proce-
dure dovranno essere conformi alle leggi ed ai regolamenti  egiziani,
la lingua inglese sara' la lingua comune per i documenti ufficiali.
  Gli  esperti I.S.S. garantiranno per il D.G.C.S l'adeguatezza delle
scelte  adottate  per  quanto  riguarda  la  qualita'  ed   i   costi
dell'equipaggiamento   medico   nonche'   delle   opere   civili   da
ricostruire.
  Il Progetto sara' effettuato  in  conformita'  con  i  progetti  di
cooperazione  italiana  esistenti  in  loco al fine di ottimizzare le
risorse ed integrare i risultati e l'utilizzazione dei professionisti
egiziani (medici che frequentano il corso PHC di  Roma)  che  saranno
utilizzati negli incarichi dirigenziali del Progetto.
  L'intervento  del  PHC  nelle  comunita'  e  nei  servizi a livello
primario e'  il  perno  del  Progetto,  nella  convinzione  che  solo
operando a questo livello sara' possibile conseguire risultati per la
sanita'  pubblica  e  per il controllo delle patologie che colpiscono
ampi strati della popolazione e dei gruppi a maggior rischio.
  I  gruppi  D.G.C.S  impegnati  in  un  Governatorato   assisteranno
periodicamente  anche nelle attivita' esercitate nel Distretto in cui
non sono piu' direttamente implicati.
  Sara' perseguita un'integrazione con i  Programmi  di  Cooperazione
Internazionale   in  loco  e  con  le  attivita'  svolte  dagli  enti
Internazionali (WHO, UNICEF...).
  ARTICOLO  5  -   DEFINIZIIONE   DELLE   RESPONSABILITA'   E   DELLE
GIURISDIZIONI
  1)  Il Progetto sara' svolto sotto la responsabilita' del Governo e
piu' specificamente del Ministero  della  Sanita'  che  nominera'  la
persona responsabile per la Parte Egiziana.
  2) Il D.G.C.S inviera' il Direttore della Parte italiana che agira'
come  consulente  tenico  per il Ministro della Sanita' e per procura
fornira'  pareri  sugli  obblighi  tecnici  ed   amministrativi   del
Ministero;  tuttavia  la  responsabilita'  esecutiva sara' attribuita
alla persona reponsabile per il Ministro.
  3) Il Direttore della Parte Italiana inviato  dal  D.G.C.S.  agira'
come   supervisore  tecnico  degli  esperti  italiani  che  dipendono
amministrativamente dall'Ambasciata Italiana al Cairo.
  4) Il Direttore Esecutivo del Progetto  Egiziano  ed  il  Direttore
della  Parte  Italiana  formeranno  congiuntamente l'ente di gestione
tecnica del progetto.
  5) La gestione del progetto sara' responsabile per lo sviluppo e lo
svolgimento dei piani operativi e della preparazione dei rapporti  da
presentare al Governo ed al D.G.C.S.
  6) Il Ministero della Sanita' si avvarra' dell'equipaggiamento, dei
materiali  e  dei  mezzi di trasporto inviati dal D.G.C.S che saranno
distribuiti in conformita' con  il  piano  di  lavoro  concordato  da
entrambe le Parti.
  7)  I  mezzi  di  trasporto  procurati  in base al presente accordo
rimarranno di proprieta' del D.G.C.S  e  saranno  utilizzati  per  il
Progetto entro i confini del Paese. Essi diverranno di proprieta' del
Ministero della Sanita' alla fine del Progetto.
  8) I piani generali per la ricostruzione - ripristino dei servizi a
livello  primario  di ciascun Distretto, saranno concordati di comune
accordo ed autorizzati dal Governo e dal D.G.C.S.
  Il  personale  dell'Istituto  della  Sanita',  a  disposizione  del
D.G.C.S.  agira' come organo consultivo ed esprimera' le sue opinioni
al D.G.C.S sulla conformita' dei piani di ricostruzione.
  9) I piani di attivita' semestrali saranno concordati localmente da
entrambe  le  Parti,  tenendo  conto  delle valutazioni formulate dal
gruppo di valutazione.
 10) Il Governo preparera' i piani di ricostruzione e ripristino e li
inviera' al D.G.C.S. per opportuna approvazione.
  Per  quanto  concerne  l'equipaggiamento  medico   proposto   dalla
gestione  del  Progetto,  agli  esperti  I.S.S. sara' chiesta la loro
opinione sui costi e sull'adeguatezza della  qualita'  ed  una  lista
dettagliata sara' inviata al D.G.C.S per opportuna approvazione.
 11)  Il  Governo  sara'  responsabile  per l'attuazione dei piani di
lavoro e sottoporra' al  D.G.C.S.  ogni  sei  mesi  le  richieste  di
materiale  e  di  equipaggiamenti  necessarie per eseguire i piani di
lavoro.
 12) Il Direttore Esecutivo del Progetto, di comune  accordo  con  il
Direttore  della  Parte  italiana  e  gli  esperti  I.S.S  scegliera'
l'equipaggiamento medico richiesto per il Progetto.
  ARTICOLO 6 - IMPEGNI DEL D.G.C.S
  Il D.G.C.S nell'ambito  dell'importo  di  dieci  miliardi  di  lire
approvato come dono per il Progetto fornira':
  1) PERSONALE:
     PER LUNGHE MISSIONI:
     - un medico, direttore della parte italiana per 36 mesi;
     -  un  medico  esperto  in  sanita'  pubblica  per  23 mesi; due
infermiere per 23 e 24 mesi rispettivamente.
     PER MISSIONI BREVI:
     - personale tecnico, amministrativo e logistico per un totale di
35 mesi;
     - esperti per le  costruzioni  civili  e  per  l'equipaggiamento
medico fornito dall'I.S.S al D.G.C.S per un totale di 7 mesi;
     -   il   D.G.C.S   eseguira'  almeno  una  missione  l'anno  per
sorvegliare e valutare il Progetto.
  2) FONDI DI GESTIONE "IN LOCO"
  Saranno  stanziati  fondi  per  le  spese  correnti  in  loco   per
acquistare  merci  e  servizi,  per le consultazioni, gli affitti, le
indennita' gli incentivi per il  personale  locale,  gli  spostamenti
locali   di   personale  in  servizio,  la  produzione  di  materiale
educativo, ecc.
  3) SARA' ACQUISTATO IN LOCO ALTRO MATERIALE QUALE:
  - 3 veicoli per il trasporto del Direttore della Parte  italiana  e
dei due gruppi;
  -  tutto  l'equipaggiamento  necessario  ed  i  generi  di  consumo
disponibili sul mercato (cio' che non e' disponibile localmente sara'
acquistato in Italia).
  4) DONI PER GLI STUDENTI
  Il Progetto prevede l'impiego di un  medico  egiziano  formato  nel
corso  I.S.S.  per  i  Direttori  di  assistenza sanitaria primaria a
livello distrettuale nei paesi in via di sviluppo.
  Se  il  Progetto  dovesse   continuare,   ed   interessasse   altri
Governatorati,  altri  medici egiziani che hanno frequentato il corso
negli anni successivi al  presente,  potranno  essere  impiegati  nei
gruppi del progetto.
  ARTICOLO 7 - IMPEGNI DEL GOVERNO
  1) Il Governo si impegna a fornire quanto segue:
  1.1 Personale sufficiente, sia per qualita' che per numero, al buon
esito del Progetto.
  -  Una persona a tempo pieno responsabile per il progetto, nominato
dal Ministro della Sanita', come Direttore Esecutivo del Progetto.
  - Personale  sanitario/tecnico  gia'  in  servizio  nelle  zone  di
intervento.
  Inoltre  il  Governo  si  impegna  a  garantire  che dopo l'anno di
intervento del personale italiano in ciascun Distretto, le  attivita'
continueranno  ed  il  personale  locale continuera' ad esercitare in
loco.
  1.2  Installazioni  nella  zona  di  operazioni  del  Progetto  che
includono:  acqua, fognature, collegamenti elettrici e telefonici nei
nuovi servizi RHU e RHC e  controllo  degli  stessi  nei  servizi  da
restaurare.
  -  Zone  di  costruzione  e loro manutenzione dopo il completamento
della costruzione, nonche' la manutenzione delle zone che  circondano
i servizi sanitari (accesso, vegetazione, siepi).
  1.3 Equipaggiamenti e materiali:
  -  Tutti  i  materiali e la mobilia necessari per svolgere tutte le
attivita' che non sono fornite dal D.G.C.S.
  - Tutti i materiali, mobilia ed  equipaggiamenti  gia'  disponibili
nei servizi.
  2) Il Governo provvedera' a quanto segue:
  2.1  Autorizzazione  a  svolgere  i  lavori pianificati, compresi i
piani di costruzione e di restauro dei servizi sanitari.
  2.2  Preparazione  e  svolgimento  delle  gare   di   appalto   per
ricostruire   e   rinnovare   le   opere  civili,  tramite  l'Ufficio
appropriato.
  2.3 Concessione fondiaria per la ricostruzione ed i permessi per il
riallacciamento ai collegamenti esistenti di  acqua,  elettricita'  e
fognatura.
  2.4  Assistenza  per reperire il personale, i materiali ed i generi
di consumo necessari per svolgere il lavoro.
  2.5 L'avvio di procedure amministrative per:
  - altri servizi necessari per realizzare il progetto;
  - ogni tipo di esenzioni doganali e fiscali richieste da  qualsiasi
organo  governativo  o  materiali  necessari per il funzionamento del
Progetto;
  - fornitura e distribuzione dei materiali.
  2.6 Luce, acqua, telefono e tutte le spese  di  manutenzione  degli
edifici.
  2.7  Accesso alle informazioni che gli esperti italiani considerano
importanti per lo svolgimento del Progetto nonche' autorizzazione  di
pubblicare i dati stabiliti di comune accordo da entrambe le Parti.
  2.8 STATUS DEGLI ESPERTI ITALIANI
  1)  Saranno agevolati tutti gli adempimenti amministrativi relativi
ai visti, ai permessi di soggiorno ed ai viaggi all'interno del paese
per ragioni di lavoro del personale inviato dal  D.G.C.S  e  relative
famiglie.
  2)  Sara'  concesso  agli  esperti  ed alle loro famiglie lo stesso
trattamento concesso al personale di assistenza  tecnica  inviato  in
Egitto da altre organizzazioni donatrici di cooperazione.
  3)  Sara'  accordata agli esperti ed alle loro famiglie l'esenzione
fiscale e doganale per i loro effetti personali, compresi i mezzi  di
trasporto  per  uso  familiare  importati  in  Egitto  per  loro  uso
esclusivo secondo le leggi ed i regolamenti egiziani.
  ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONE FINALE
  1)  Il presente Accordo puo' essere modificato di comune accordo da
entrambe le Parti.
  2) Il presente Accordo potra' essere denunciato da una delle  Parti
mediante notifica per iscritto, con un preavviso di 90 giorni.
  3)  Al fine di risolvere eventueali divergenze nell'interpretazione
del presente Protocollo, un Comitato sara' formato da:
  1. il rappresentante dell'Ambasciata italiana
  2. il rappresentante del MOH
  3. il Direttore della Parte italiana
  4. il rappresentante  del  Ministero  Egiziano  della  Cooperazione
Internazionale
  5. Il rappresentante del D.G.C.S
  6. Il Direttore Esecutivo del Progetto egiziano
  Il Comitato si riunira' a richiesta di una delle due Parti.
  4) Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma
da entrambe le Parti.
  Fatto  al  Cairo  il 4 Dicembre 1991 in duplice esemplare in Lingua
inglese. Tutti i testi facenti ugualmente fede.
      Per il Governo della                 Per il Governo della
      Repubblica italiana                Repubblica araba di Egitto
          Ambasciatore                      Ministro della Sanita'
   H.E. Patrizio Schmidlin               S.E. Dr. Mohamed R. Dewidar
                                314.
                       Roma, 13 febbraio 1992
                      Protocollo italo-egiziano
           relativo alla concessione di aiuti straordinari
          per assistere l'Egitto a far fronte agli effetti
      economici e sociali della crisi del Golfo, con 4 Allegati
                (Entrata in vigore: 13 febbraio 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
         PROTOCOLLO ITALO-EGIZIANO RELATIVO ALLA CONCESSIONE
            DI AIUTI STRAORDINARI PER ASSISTERE L'EGITTO
            A FAR FRONTE AGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI
                        DELLA CRISI DEL GOLFO
                     Roma 12 - 13 febbraio 1992
                                * * *
                                 * *
                                  *
                                  I
  Si e' svolta una riunione intergovernativa il 12 e 13 febbraio 1992
per  dibattere e finalizzare un accordo tra il Governo italiano ed il
Governo Egiziano sulla concessione di aiuti  straordinari  all'Egitto
per  aiutarlo  a  far  fronte agli effetti sociali ed economici della
Crisi del Golfo.
  La  delegazione  italiana  era  guidata  da  S.E.  Claudio  Lenoci,
Sottosegretario  di  Stato  per  gli  Affari Esteri, e la delegazione
egiziana  da  S.E.  l'Ambasciatore  Rafik   Salah   El   Din,   Primo
Sottosgretario  di Stato, Ministro della Cooperazione internazionale.
I membri di entrambe le delegazioni sono elencati all'Annesso 4.
                                 II
  Entrambe  le  parti  hanno  confermato  il  loro  accordo  ad   uno
stanziamento  di  85  miliardi  di lire come dono all'Egitto, in base
alla Legge italiana N. 318 del 5 Novembre  1990  sulla  fornitura  di
aiuti  straordinari  ai paesi gravemente pregiudicati dalla Crisi del
Golfo.  In  questo  contesto  entrambe  le  Parti  hanno  riveduto  e
confermato i progetti da finanziare, come elencati all'Annesso 1.
  Al   fine  di  aiutare  ulteriormente  l'Egitto  a  far  fronte  ai
fabbisogni della sua economia in un momento in  cui  sono  realizzate
importanti riforme economiche e si risentono pesantemente gli effetti
negativi  della Crisi del Golfo, le due Parti hanno inoltre deciso di
comune accordo la fornitura di aiuti straordinari  supplementari  per
un ammontare di 130 miliardi di lire italiane. Di questo ammontare 70
miliardi  di lire italiane saranno concess come doni e 60 miliardi di
lire  italiane  come  crediti  agevolati  (secondo  i  termini  e  le
condizioni  specificate  nell'Annesso  3).  Entrambe  le  Parti hanno
dibattuto ed  individuato  una  serie  di  progetti  suscettibili  di
finanziamento. I progetti sono elencati all'Annesso 2.
                                 III
  Il  presente  Protocollo entrera' in vigore, per la Parte italiana,
alla  data  della  firma  e,  per  la  Parte  egiziana,  all'avvenuto
completamento delle procedure legali interne.
                                * * *
                                 * *
                                  *
  Fatto a Roma il 13 Febbraio 1992, in due originali in inglese.
Per il Governo della                     Per il Governo della
Repubblica Italiana                   Repubblica Araba di Egitto
  Claudio Lenoci                          Rafik Salah El Din
                                315.
                        Mosca, 17 marzo 1992
     Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
        tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia
                 (Entrata in vigore: 17 marzo 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
     PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE
        TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ARMENIA
  La Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia, guidate dal loro
comune   desiderio   di   sviluppare   relazioni  di  amicizia  e  di
cooperazione nei campi politico, economico,  commerciale,  culturale,
umanitario  ed  in  altri  campi,  ribadiscono  la  loro decisione di
stabilire relazioni diplomatiche istituendo missioni  diplomatiche  a
livello di Ambasciatori.
  Le  due Parti convengono che per il momento l'Ambasciatore italiano
presso  la  Federazione  Russa   e   il   personale   dell'Ambasciata
rappresenteranno  la Repubblica Italiana nella Repubblica di Armenia.
Per parte sua, il Governo dell'Armenia notifichera' formalmente  alla
controparte  italiana  in  che  modo  intende essere rappresentato in
Italia.
  Nell'esprimere la loro soddisfazione  per  l'importante  evoluzione
intervenuta  nelle  loro  relazioni,  le  due  Parti  si  impegnano a
svilupparle sulla base dei principi di sovranita', uguaglianza, mutuo
rispetto,  integrita'  territoriale  e  non-ingerenza  negli   affari
interni  in  conformita'  con  lo  Statuto dell'ONU, l'Atto Finale di
Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa ed altri  documenti
della   CSCE,  nonche'  le  Convenzioni  di  Vienna  sulle  relazioni
diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il  24  aprile
1963.
  Le  due  Parti  sono  convinte  che  lo  stabilimento  di relazioni
diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la  Repubblica  di  Armenia
corrisponda  agli  interessi  nazionali  di  entrambi gli Stati e che
promuovera' il rafforzamento della cooperazione internazionale  e  la
pace universale.
  Fatto  a  Mosca  il  17  marzo 1992 in lingua inglese in due copie,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana         Per la Repubblica di Armenia
    Ferdinando Salleo                    Arman Kerakosean
  Ambasciatore d'Italia             Vice Ministro degli Affari
                               Esteri della Repubblica di Armenia
                                316.
                        Mosca, 24 marzo 1992
     Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
     tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan
                 (Entrata in vigore: 24 marzo 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
     Protocollo sullo stabilimento delle Relazioni Diplomatiche
     tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan
  La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, guidate dal
comune   desiderio   di   sviluppare   relazioni  di  amicizia  e  di
cooperazione nei campi politico, economico,  commerciale,  culturale,
umanitario  ed  in  altri  campi,  ribadiscono  la  loro decisione di
stabilire relazioni diplomatiche istituendo missioni  diplomatiche  a
livello di Ambasciatori.
  Le  due Parti convengono che per il momento l'Ambasciatore italiano
presso la Federazione  Russa  nonche'  il  personale  dell'Ambasciata
rappresenteranno    la    Repubblica    Italiana   nella   Repubblica
dell'Uzbekistan.  Per   parte   sua,   il   Governo   dell'Uzbekistan
notifichera'  formalmente  alla  controparte  italiana  in  che  modo
intende essere rappresentato in Italia.
  Nell'esprimere la loro soddisfazione  per  l'importante  evoluzione
intervenuta  nelle  loro  relazioni, entrambe le Parti si impegnano a
svilupparle sulla base dei principi di sovranita', uguaglianza, mutuo
rispetto,  integrita'  territoriale  e  non-ingerenza  negli   affari
interni  in  conformita'  con  lo  Statuto dell'ONU, l'Atto Finale di
Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa ed altri  documenti
CSCE, nonche' le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.
  Le  due  Parti  sono  convinte  che  lo  stabilimento  di relazioni
diplomatiche   tra   la   Repubblica   Italiana   e   la   Repubblica
dell'Uzbekistan  corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli
Stati  e  che  promuovera'  il   rafforzamento   della   cooperazione
internazionale e della pace universale.
  Fatto  a  Mosca il 24 marzo 1992 in lingua inglese in due esemplari
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana       Per la Repubblica dell'Uzbekistan
    Ferdinando Salleo                       Akmal Saidov
  Ambasciatore d'Italia           Rappresentante Permanente della
                                     Repubblica dell'Uzbekistan
                                               a Mosca
                                317.
                       Helsinki, 24 marzo 1992
     Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
     tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kirghizistan
                 (Entrata in vigore: 24 marzo 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
     Protocollo per lo stabilimento delle Relazioni Diplomatiche
     tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kirghizistan
  La  Repubblica  italiana  e la Repubblica del Kirghizistan, guidate
dal  comune  intento  di  sviluppare  relazioni  di  amicizia  e   di
cooperazione  nel  campo politico, economico, commerciale, culturale,
umanitario ed in altri campi,
  intendendo sviluppare le loro relazioni sulla base dei principi  di
sovranita',  uguaglianza, rispetto reciproco, integrita' territoriale
e non-interferenza negli affari interni in conformita' con lo Statuto
dell'ONU, l'Atto Finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova
Europa ed altri documenti della CSCE,
  ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche e
di scambiare missioni diplomatiche  a  livello  di  Ambasciatori,  in
conformita' con le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche
e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.
  La  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  del  Kirghizistan sono
convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche  tra  di  loro
corrisponde  agli interessi nazionali di ambedue gli Stati e che cio'
promuovera' il  rafforzamento  della  cooperazione  internazionale  e
della pace universale.
  Fatto  ad  Helsinki,  il  24  Marzo  1992, in lingua inglese in due
copie, entrambi i testi essendo parimenti autentici.
Per la Repubblica                         Per la Repubblica
Italiana                                  del Kirghizistan
                                318.
                         Baku, 8 maggio 1992
     Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
     tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan,
                       con scambio di Lettere
                 (Entrata in vigore: 8 maggio 1992)
     Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
     tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Azerbaigian
  La  Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaigian, ribadendo
la propria fedelta' agli obiettivi ed ai principi della  Carta  delle
Nazioni  Unite,  dell'Atto  Finale di Helsinki, della Carta di Parigi
per una nuova Europa  e  degli  altri  documenti  della  CSCE,  delle
Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18
Aprile  1961  e del 24 Aprile 1963, mosse dal desiderio di rafforzare
la collaborazione, la comprensione e la  fiducia  tra  i  due  Stati,
esprimendo  la propria disponibilita' a fondare i rapporti bilaterali
sui principi di eguaglianza e non  ingerenza  negli  affari  interni,
considerando   che   i   due   Stati   hanno  intrattenuto  relazioni
diplomatiche negli  anni  1919-1920,  convengono  di  ristabilire  le
relazioni  diplomatiche  e di istituire Rappresentanze diplomatiche a
livello di ambasciatore.
  Fatto a Baku il 8 Maggio 1992 in due copie, in lingua  italiana  ed
azera, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana      Per la Repubblica dell'Azerbaigian
    Ferdinando Salleo                    Gusein Sadykhov
  Ambasciatore d'Italia            Ministro per gli Affari Esteri
                                 della Repubblica dell'Azerbaigian
 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
L'AMBASCIATA D'ITALIA
                                           Bahu, 8 maggio 1992
  Bahu, 8 maggio 1992
  Eccellenza,
  con  riferimento  al  Protocollo sullo stabilimento delle relazioni
diplomatiche  tra   la   Reopubblica   italiana   e   la   Repubblica
dell'Azerbaijan,  firmato oggi, ho l'onore di proporre, per conto del
Governo italiano, che l'Ambasciatore d'Italia  nella  Federazione  di
Russia, nonche' i membri dell'Ambasciata italiana a Mosca, continuino
per  ora  a  rappresentare  la  Repubblica  italiana nella Repubblica
dell'Azerbaijan.
  Voglia  gradire,  Eccellenza,  i  sensi   della   mia   piu'   alta
considerazione.
                                           Ferdinando Salleo
                                           Ambasciatore d'Italia
  ---------------------
  S.E. Gusein Dasykhov
  Ministro degli Affari Esteri
  della Repubblica dell'Azerbaijan
  BAKU
 
REPUBBLICA DELL'AZARBAIJAN
                                             Baku, 8 maggio 1992
  Eccellenza,
  Ho  l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 8 maggio
1992, del seguente tenore:
  "Eccellenza,
  con riferimento al Protocollo sullo  stabilimento  delle  relazioni
diplomatiche   tra   la   Repubblica   italiana   e   la   Repubblica
dell'Azerbaijan, firmato oggi, ho l'onore di proporre, per conto  del
Governo  italiano,  che  l'Ambasciatore d'Italia nella Federazione di
Russia, nonche' i membri dell'Ambasciata italiana a Mosca, continuino
per ora a  rappresentare  la  Repubblica  italiana  nella  Repubblica
dell'Azerbaijan.
  Voglia   gradire,   Eccellenza,   i   sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione."
  Sono lieto di comunicarLe che la proposta del Governo  Italiano  e'
stata accettata dal Governo della Repubblica dell'Azerbaijan.
                                         Gusein Sadykov
                                  Ministro degli Affari Esteri
                                della Repubblica dell'Azerbaijan
  ____________________
  S.E. Ferdinando Salleo
  Ambasciatore d'Italia
  presso la Federazione di Russia
                                319.
                   Roma, 29 aprile-28 maggio 1992
               Scambio di Note tra Italia e Argentina
        sulle condizioni di trasferimento alle banche locali
           della seconda tranche di 50 milioni di dollari
          per il credito di aiuto "Accordo sull'istituzione
             del Segretariato Permanente italo-argentino
   e di altri organi previsti dal Trattato e dal Processo verbale
                 firmati a Roma il 10 dicembre 1987"
                 (Entrata in vigore: 28 maggio 1992)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                                Roma, 29 Apr. 1992
  Signor Ambasciatore,
  mi  e'  gradito  rivolgermi  a  Lei  in  relazione all'"Accordo per
l'istituzione del Segretariato Permanente Argentino-Italiano e  degli
altri  organi  previsti dal Trattato e dal Processo Verbale firmati a
Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto  il  21  novembre  1988,  (in
seguito denominato come l'Accordo del 21.11.1988" e le sue successive
modifiche).
  Al  riguardo, mi e' gradito proporLe, in nome del Governo italiano,
quanto segue:
1. In base all'articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987,  il
Ministro  del  Tesoro  della  Repubblica  italiana,  su  proposta del
Ministero degli Affari Esteri, con decreto n. 345744 dell'11.9.91, ha
autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a  Medio  Termine  (in
seguito   denominato   "Mediocredito   Centrale"),  Ente  di  Diritto
Pubblico, a sottoscrivere una Convenzione Finanziaria  con  la  quale
viene  concesso  alla  Banca  Centrale della Repubblica Argentina (in
seguito indicata  come  "BCRA",  Ente  Autonomo,  facente  uso  delle
facolta'  assegnatele  dal  suo  Statuto ("Carta Organica"), Legge n.
20539, e con la garanzia della Repubblica Argentina,  prevista  nella
medesima,  un  credito  di aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari
USA, destinato a finanziare l'acquisto di beni e servizi italiani nel
contesto di progetti di  investimento  del  settore  privato  di  cui
all'"Accordo  del 21.11.1988", ed alle sue successive modifiche, alle
seguenti condizioni:
---------------------------------------
S.E. Carlos Oscar Keller Sarmiento
Ambasciatore della Repubblica Argentina
R O M A
- RIMBORSO: in 30 (trenta) quote semestrali uguali e consecutive,  la
prima  delle  quali  scadente  66  (sessantasei) mesi dopo la data di
entrata in vigore della Convenzione Finanziaria;
-   TASSO   D'INTERESSE:   1,75%   (unovirgolasettantacinquepercento)
nominale  annuo,  pagabile in semestralita' posticipate, a partire da
ciascun utilizzo.
2. La BCRA trasferira' l'utilizzazione  del  credito  di  aiuto  alle
banche   commerciali   argentine   che  partecipano  al  procedimento
concordato (in seguito denominate "Banche Commerciali"), che verranno
specificamente  autorizzate  ad  offrirlo  ad  imprese   locali,   in
conformita' con la normativa della BCRA.
Tali crediti saranno concessi alle seguenti condizioni:
  a)  RIMBORSO:  in  10  (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali,
uguali, e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice,  la  prima
delle quali  scadra' dopo 36 (trentasei) mesi, in ambedue i casi;
  b)     TASSO     D'INTERESSE:     non     superiore     al    3,80%
(trevirgolaottantapercento) annuo, risultante dalla somma  del  tasso
di    interesse    del    credito    di   aiuto   -   pari   all'1,75
(unovirgolasettantacinquepercento)   annuo   -,   della   commissione
omnicomprensiva     a     favore     della     BCRA    dello    0,25%
(zerovirgolaventicinquepercento) annuo e della commissione  a  favore
della      Banca      Commerciale     non     superiore     all'1,80%
(unovirgolaottantapercento) annuale.
3. Per canalizzare i fondi risultanti dagli ammortamenti di  capitale
che  effettueranno  gli importatori argentini, alle varie scadenze di
rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo Rotativo,  nel
quale si depositeranno tali risorse.
4.  A tal fine, la BCRA aprira' nei suoi registri un conto denominato
"Fondo Rotativo-Convenzione Finanziaria con MCC  per  50  (cinquanta)
milioni  di  dollari  firmata  a Buenos Aires il 16 gennaio 1992 ed a
Roma il 28 gennaio  1992  -  II  tranche".  In  tale  conto  la  BCRA
depositera'  gli importi rimborsati in conto capitale dai beneficiari
dei crediti di aiuto.
5.  Le  disponibilita'  del  Fondo   Rotativo   verranno   utilizzate
esclusivamente:
  5.1.  in primo luogo, per l'effettuazione dei pagamenti a titolo di
ammortamento del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA  da  parte  del
Mediocredito Centrale;
  5.2.  in  secondo luogo e se restassero fondi disponibili dopo aver
effettuato  i  pagamenti  previsti  al  comma  precedente,   per   il
finanziamento  di una parte della componente locale di nuovi progetti
di investimento nel  settore  privato,  approvati  con  le  procedure
previste   dall'Accordo   del   21.11.1988  e  dalle  sue  successive
modifiche.
6. I termini  e  le  condizioni  che  saranno  applicati  ai  crediti
concessi  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  Rotativo  saranno  i
seguenti:
  - RIMBORSO: in 10 (dieci)  o  14  (quattordici)  quote  semestrali,
uguali  e  consecutive,  a scelta dell'impresa investitrice, la prima
delle quali scadra' 36 (trentasei)  mesi  dopo  l'ultimo  giorno  del
trimestre  nel  quale siano computate le operazioni finanziate con il
Fondo Rotativo, considerando come  ultimo  trimestre  valido  per  le
imputazioni  quello  che  si conclude il 31 dicembre del nono anno di
validita' della Convenzione Finanziaria sopra menzionata;
  - TASSO D'INTERESSE: sara' uguale a  quello  indicato  al  punto  2
lettera b.
7.  La  BCRA  emanera'  la  normativa tecnica necessaria affinche' le
Banche Commerciali  siano  in  condizione  di  offrire  alle  imprese
locali,  che abbiano progetti approvati secondo le procedure previste
dall'Accordo del 21.11.1988 e dalle sue successive modifiche, i fondi
disponibili menzionati al punto 5.2.
8. La BCRA calcolera' trimestralmente il saldo  del  Fondo  Rotativo.
Il   saldo   disponibile   potra'  essere  utilizzato  nel  trimestre
successivo per finanziare parte  della  componente  locale  di  nuovi
progetti  approvati  secondo  le  procedure previste dall'Accordo del
21.11.1988  e dalle sue successive modifiche. La BCRA comunichera' il
saldo disponibile per ogni trimestre e le  erogazioni  effettuate  al
Comitato  Direttivo, che, a sua volta, trasmettera' tali informazioni
al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana (Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo)
9. Il presente Accordo costituisce un  atto  separato  rispetto  alla
Convenzione  Finanziaria  menzionata  al  punto  1  e,  pertanto, non
modifica in modo alcuno gli obblighi della BCRA e del MCC assunti  in
detta Convenzione. In particolare, nel caso che le disponibilita' del
Fondo  Rotativo  non  fossero  sufficienti per assicurare il rimborso
delle quote di capitale del credito di  aiuto,  ai  termini  ed  alle
condizioni  indicate  nella  Convenzione Finanziaria e nella relativa
Dichiarazione di debito, la BCRA dovra' comunque rimborsare il dovuto
con altre disponibilita'.
  Qualora tale  schema  sia  accettato  dal  Governo  dell'Eccellenza
Vostra,  la  presente e la risposta di Vostra Eccellenza del medesimo
contenuto,  costituiranno  un  accordo  fra  i  nostri  Governi,  che
entrera' in vigore in data odierna.
  Voglia  gradire,  Signor  Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
                                                 DE MICHELIS
 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                              Roma, 29 aprile 1992
  Signor Ministro,
  ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 29 aprile  1992,
il cui testo tradotto in lingua spagnola Le invio di seguito:
"SIGNOR AMBASCIATORE:
  ho  l'onore  di  rivolgermi  a  Lei  in relazione allo "Accordo per
l'Istituzione della Segreteria  Permanente  Italo-Argentina  e  degli
altri organi previsti dal Trattato e dal Verbale firmati a Roma il 10
dicembre  1987",  sottoscritto  il  21  novembre  1988  (in avanti lo
"Accordo del 21.11.1988" e successive modificazioni).
  Al riguardo, ho l'onore di proporLe, a nome del  Governo  Italiano,
quanto segue:
1.  In base all'Articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, il
Ministro del  Tesoro  della  Repubblica  Italiana,  su  proposta  del
Ministero  degli Affari Esteri, con Decreto n. 345744 del 11.9.91, ha
autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a  Medio  Termine  (in
avanti denominato "Mediocredito Centrale"), Ente di Diritto Pubblico,
a  sottoscrivere  un Accordo Finanziario mediante il quale si concede
alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (in avanti  denominata
"BCRA"),  Ente Autarchico, nell'ambito delle facolta' che le derivano
dal proprio Statuto  ("Carta  Organica"),  Legge  20.539,  e  con  la
garanzia  della  Repubblica  Argentina,  nella  stessa  prevista,  un
Credito di Aiuto di 50 (cinquanta) milioni di  dollari  statunitensi,
destinato  a finanziare l'acquisizione di beni e servizi italiani per
progetti di investimento del settore privato in virtu' dello "Accordo
del 21.11.1988" e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:
- RIMBORSO: in 30 (trenta) rate semestrali, uguali e consecutive,  la
prima  delle  quali  scadra'  a  66  (sessantasei) mesi dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo Finanziario.
-  TASSO  D'INTERESSE:  1,75%  (uno virgola settantacinque per cento)
nominale annuo, pagabile in rate semestrali con scadenza a partire da
ciascuna utilizzazione.
2. La BCRA trasferira' l'utilizzo del credito di  aiuto  alle  Banche
Commerciali argentine partecipanti a questa operazione (in avanti de-
nominate   "Banche   Commerciali"),   alle  quali  fornira'  espressa
autorizzazione di farne offerta alle  aziende  locali,  conformemente
alla normativa della BCRA.
Detti crediti verranno concessi alle seguenti condizioni:
a)  RIMBORSO: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) rate semestrali uguali
e consecutive, a scelta dell'azienda  investitrice,  la  prima  delle
quali scadra' a 36 (trentasei) mesi, in entrambi i casi;
b) TASSO D'INTERESSE: non superiore al 3,80% (tre virgola ottanta per
cento,  risultante  dalla  somma dei tassi d'interesse del credito di
aiuto - pari all'1,75% (uno virgola settantacinque per  cento)  annuo
-,  della  commissione  in  ogni caso a favore della BCRA dello 0,25%
(zero virgola venticinque per cento)  annuo  e  della  commissione  a
favore  della  Banca Commerciale non superiore all'1,80% (uno virgola
ottanta per cento) annuo.
3. Per convogliare i fondi risultanti dagli  ammortizzi  di  capitale
effettuati  dagli  importatori  argentini,  alle  varie  scadenze  di
rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo di  Rotazione,
nel quale verranno depositate dette somme.
4.  A  tal  fine, la BCRA aprira' nella propria contabilita' un conto
denominato "Fondo di Rotazione - Accordo Finanziario con MCC  per  50
(cinquanta) milioni di dollari statunitensi firmato a Buenos Aires il
16  gennaio  1992 e a Roma il 28 gennaio 1992 - II Tranche". Su detto
conto la BCRA depositera' gli importi rimborsati a titolo di capitale
da parte dei beneficiari dei crediti di aiuto.
5. Le  disponibilita'  del  Fondo  di  Rotazione  verranno  applicate
esclusivamente:
  5.1.  in  primo  luogo,  per  effettuare  i  pagamenti  a titolo di
ammortamenti  del  credito  di  aiuto   ricevuto   dalla   BCRA   del
Mediocredito Centrale;
  5.2.  in  secondo  luogo, e qualora esistano fondi disponibili dopo
aver effettuato i pagamenti previsti dal  paragrafo  precedente,  per
finanziare  una  parta  della  componente locale di nuovi progetti di
investimento del settore  privato,  approvati  secondo  la  procedura
stabilita dall'Accordo del 21.11.1988 e successive modificazioni.
6.  I  termini  e  le  condizioni  che  verranno applicati ai crediti
concessi con le risorse del Fondo di Rotazione saranno i seguenti:
- RIMBORSO: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) rate semestrali,  uguali
e  consecutive,  a  scelta  dell'azienda investitrice, la prima delle
quali scadra' a 36 (trentasei) mesi dall'ultimo giorno del  trimestre
al  quale  vengono  attribuite  le  operazioni  coperte  dal Fondo di
Rotazione,  considerando  come  ultimo  trimestre   valido   per   le
attribuzioni  quello  che si conclude il 31 dicembre del nono anno di
validita' del citato Accordo Finanziario.
- TASSO D'INTERESSE: sara' quello stabilito al punto 2 b).
7. La BCRA emanera' le norme tecniche necessarie al fine di porre  le
banche  commerciali in condizioni di offrire alle imprese locali, con
progetti approvati in base alla procedura stabilita con l'Accordo del
21.11.88 e successive modificazioni, i fondi disponibili  di  cui  al
punto 5.2.
8.   La  BCRA  calcolera'  trimestralmente  il  sando  del  Fondo  di
Rotazione. Il saldo disponibile potra' essere utilizzato il trimestre
successivo per finanziare parte  della  componente  locale  di  nuovi
progetti  approvati in base alla procedura stabilita nell'Accordo del
21.11.88 e successive modificazioni. La BCRA  comunichera'  il  saldo
disponibile  per  ciascun  trimestre  e  gli  esborsi  effettuati  al
Comitato Direttivo, che a sua volta trasmettera' tale informazione al
Ministro degli Affari Esteri  della  Repubblica  Italiana  (Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo).
9.  Il  presente  Accordo  costituisce un atto completamente separato
dall'Accordo Finanziario citato al punto 1., e pertanto non  modifica
in  alcun  modo  gli  obblighi  assunti dalla BCRA e dal MCC in detto
Accordo. In particolare, nel caso in cui le disponibilita' del  Fondo
di Rotazione non siano sufficienti a garantire il rimborso delle rate
di  capitale  del credito di aiuto, nei termini e condizioni indicati
nell'Accordo Finanziario e nel  relativo  atto  di  debito,  la  BCRA
dovra' compensarle con altre risorse.
  Qualora  i suddetti termini vengano accettati dal Governo di Vostra
Eccellenza, la presente e la risposta di Vostra Eccellenza  in  senso
analogo,  costituiranno  un  accordo  fra  i  nostri due Governi, con
validita' a partire dalla data.
  Voglia accogliere, Signor Ambasciatore, le  espressioni  della  mia
piu' distinta considerazione".
  Al  riguardo,  e nel manifestare a Vostra Eccellenza la conformita'
del  mio  Governo  con  la  Nota  anzi  trascritta,  ho  l'onore   di
comunicarle  che  quella  e la presente Nota costituiscono un Accordo
che entra in vigore in data odierna.
  Saluto Vostra Eccellenza con la mia piu' distinta considerazione.
                               Carlos O. Keller Sarmiento
                          Ambasciatore della Repubblica Argentina
                                320.
                       Pechino, 9 giugno 1992
                         Protocollo d'Intesa
   tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
       ed il Ministero delle Relazioni Economiche con l'Estero
          e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese
           relativo al progetto "Centro per la protezione
            e la conservazione dei beni culturali a Xian"
                 (Entrata in vigore: 9 giugno 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         Protocollo d'Intesa
   tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
       ed il Ministero delle Relazioni Economiche con l'estero
          e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese
  L'Ambasciatore Giuseppe Santoro, Direttore Generale della Direzione
Generale  per  lo  Sviluppo  e  la  Cooperazione (DGCS) del Ministero
Italiano per gli Affari Esteri ed il  Signor  Yu  Xiao  Song,  Sotto-
Segretario presso il Ministero Cinese per le Relazioni Economiche con
l'Estero  ed  il Commercio (MOFERT) si sono incontrati a Beijing il 9
giugno, 1992 ed in considerazione:
  a. di  quanto  stabilito  a  Roma,  il  16  ottobre  1991,  da  una
delegazione   Cinese  del  MOFERT  e  da  rappresentanti  della  DGCS
relativamente a proposte per la cooperazione italo-cinese  nel  campo
della "tutela del patrimonio culturale ed ambientale";
  b. di quanto deciso a Beijing il 12 Dicembre 1991 da rappresentanti
del MOFERT e da una delegazione Italiana della DGCS;
  c.  della  decisione  formale  del  Comitato  di  Guida  della DGCS
adottata il 18 Marzo  1992,  relativa  ad  un  credito-dono  di  Lire
Italiane  4.797.975.000  ed alla nomina dell'Istituto italiano per il
Medio  ed  Estremo  Oriente   (IsMEO)   come   ente   operativo   per
l'"Istituzione  del  Centro Xi'an per la conservazione ed il restauro
dei reperti culturali",
  hanno convenvenuto sui seguenti punti:
  1. Obiettivo del progetto e' l" Istituzione del Centro Xi'an per la
conservazione ed il restauro dei reperti culturali."
  Il Centro sara' localizzate nel Museo di Storia Shaanxi di Xi'an.
  Il Centro avra' il ruolo di istituzione- guida per la conservazione
ed il restauro dei beni culturali  nelle  provincie  nord-occidentali
della  R.P.C.,  in  particolare:  Shaanxi, Gansu, Qinghai, Xinjiang e
Ningxia.
  2. Le attivita' specifiche del Centro, le sue  strutture  operative
nonche'  l'equipaggiamento  scientifico  fornito dalla parte italiana
saranno esposte in dettaglio nel Piano esecutivo  che  dovra'  essere
approvato a Xi'an dagli Enti operativi di entrambe le Parti.
  3.   Il  progetto  sara'  coordinato  da  un  Comitato  scientifico
congiunto di otto membri. L'Ente operativo (IsMEO) e  l'Ente  Partner
(Ufficio Provinciale di Shaanxi per i Musei ed i reperti archeologici
-SPBMAD)  nomineranno  ognuno  4  membri.  La presidenza del Comitato
sara'  cinese.  La  Direzione  delle  attivita'  scientifiche  e   di
formazione sara' Italiana.
  4.  I  laboratori,  gli  strumenti  scientifici,  l'equipaggiamento
tecnico e didattico e le forniture di  ufficio  saranno  gestiti  dal
Comitato Scientifico congiunto.
  I  costi  di  manutenzione  degli  strumenti  scientifici e tecnici
saranno inclusi nel bilancio preventivo del Progetto.
  OBBLIGHI DELLE DUE PARTI
  La Parte italiana fornira':
  1. Strumenti scientifici; Equipaggiamento di laboratorio e tecnico;
Materiale didattico; Forniture di Ufficio in misura non superiore  al
60%  dell'importo  totale (Lire italiane 4.797.975.000) stanziato per
il progetto triennale.
  2. Personale scientifico e tecnico  incaricato  dell'organizzazione
tecnica  del  Centro;  corsi  di  formazione  di  base e superiori in
materia di scavi, di diagnosi, di conservazione  e  di  restauro  dei
reperti culturali.
  3.  4 borse di studio (ciascuna di dodici mesi) destinate ai membri
del personale scientifico-tecnico del Centro per  consentir  loro  di
partecipare  ai  corsi  di formazione superiore all'Istituto Centrale
per il Restauro di Roma.
  4. Un corso universitario di tre  anni  sulla  "Gestione  dei  Beni
Culturali"  riservato ad un membro del personale del Centro, laureato
(a livello Universitario).
  5. Equipaggiamento per il miglioramento del laboratorio di restauro
del "Museo dei guerrieri in Terracotta Lingtong".
  La Parte cinese fornira':
  1. Alloggi e fondi di riserva per il Centro, nonche' i materiali  e
la  mano  d'opera  necessaria  per  migliorare  ed  adeguare  le  sue
condizioni strutturali.
  2.  Un  numero  appropriato  di  personale  scientifico-tecnico  ed
amministrativo,  assicurando  che  esso abbia una adeguata conoscenza
dell'italiano.
  3.  Un  sito  archeologico  adatto  allo  svolgimento  di  ricerche
congiunte  e  di programmi di formazione vertenti sugli scavi e sulle
tecniche di conservazione.
  4. Condizioni adeguate per  l'alloggio  degli  esperti  italiani  a
Xi'an.
  5.  Esonero  dai dazi doganali per l'equipaggiamento ed i materiali
forniti dalla Parte italiana.
  6. Schema assicurativo che copra le attivita' del Centro.
  INIZIO E DURATA DEL PROGETTO.
  Il Progetto, della durata di tre anni, e' destinato ad  entrare  in
funzionamento  non  oltre  il  mese di gennaio 1993, subordinatamente
all'arrivo del materiale presso la sede del Centro.
  Entrambe le Parti hanno espresso il desiderio che il Progetto venga
continuato, in uno spirito di amicizia e di cooperazione scientifica,
anche  dopo  il  completamento  del  Progetto.Gli  obiettivi  ed   il
contenuto  della cooperazione successiva, concepita come un prosieguo
del progetto originale, saranno convenuti di  comune  accordo  ed  in
tempo debito.
  Il presente Memorandum e' redatto in cinese ed in inglese, entrambi
i testi essendo ugualmente validi.
  Ciascuna Parte conservera' due copie del presente documento, una in
inglese ed una in cinese.
Ambasciatore Giuseppe Santoro              Signor Yu Xiao Song
(Direttore generale della DGCS)         (Sottosegretario al MOFERT)
  Firmato a Beijing,
                                321.
                    Buenos Aires, 24 giugno 1992
                 Accordo mediante Scambio di Lettere
        tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina
      per la concessione all'Argentina di una linea di credito
                    di 100 milioni di dollari USA
                 (Entrata in vigore: 24 giugno 1992)
                       L'Ambasciatore d'Italia
                                       Buenos Aires, 24 giugno 1992
  Signor Ministro,
  in relazione ai colloqui intercorsi tra una delegazione del Governo
della  Repubblica  Italiana  ed  una  delegazione  del  Governo della
Repubblica Argentina, nei quali, considerato il ruolo attribuito alla
piccola e  media  impresa  italiana  e  argentina  nel  quadro  della
Relazione  Associativa  Particolare  creata con la firma del Trattato
Italo-Argentino del 10 dicembre 1987, si sono  discussi  gli  aspetti
creditizi  connessi  allo  sviluppo delle relazioni commerciali fra i
due Paesi e, in particolare, l'ampliamento delle  forniture  italiane
di  beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti a enti e
imprese private argentine incluse quelle medio/piccole, ho l'onore di
confermarLe quanto segue:
  1. Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana sono  disposte
a facilitare la concessione, da parte di uno o piu' Istituti italiani
a  medio  termine  che  ne facciano richiesta, alle Banche argentine,
riconosciute di carattere pubblico dalla SACE ovvero  che  beneficino
di  garanzia  diretta o indiretta della Repubblica Argentina, crediti
finanziari fino ad un importo complessivo massimo di $USA 100 milioni
o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv.,  F.O1.,  destinati
all'acquisto   di  impianti,  macchinari,  attrezzature,  altri  beni
d'investimento di produzione italiana, unitamente a ricambi e servizi
connessi  (engineering,  licenze,   know-how,   assistenza   tecnica,
montaggio),  nell'ambito  della  legge  italiana n. 227 del 24/5/77 e
successive modifiche.
  Le due Parti si impegnano  a  destinare  il  35%  dell'importo  del
credito  previsto  dal presente accordo al finanziamento di forniture
effettuate  da  parte  di  piccole  e  medie  imprese  italiane;   in
particolare  il  15%  dell'importo totale potra' essere destinato, in
via prioritaria, a forniture di macchinari esposti in  manifestazioni
fieristiche in Argentina.
    Signor Ministro
  degli AFFARI ESTERI
  Ing. Guido DI TELLA
Reconquista 1088 - P. 14
     BUENOS AIRES
  Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in
dollari  USA  e,  rispettivamente,  l'ECU, la Lira italiana, i Marchi
tedeschi, i Franchi svizzeri, i Fiorini  olandesi,  verra'  preso  in
considerazione   il   tasso   di   conversione  $USA/ECU,  $USA/Lit.,
$USA/D.M., $USA/F.O1., risultante dal  corso  dei  cambi  vigenti  in
Italia   due   giorni   prima   della   stipula   delle   convenzioni
interbancarie, o nel caso di  forniture  di  impianti  completi,  due
giorni prima della stipula del contratto commerciale.
  2.  Il  suddetto  complessivo  importo  formera' oggetto di singole
convenzioni fra  gli  Istituti  italiani  finanziatori  e  le  Banche
argentine.  Per  la  forniture  di  impianti completi, le convenzioni
dovranno essere stipulate entro  il  30  giugno  1993,  a  fronte  di
contratti  firmati  entro il 31 dicembre 1992. Per le altre forniture
potranno essere stipulate entro il 31 dicembre 1992 convenzioni cumu-
lative ("Open") destinate al finanziamento di contratti  da  firmarsi
entro il 30 giugno 1993.
  Eventuali  spostamenti  dei  suddetti termini che fossero richiesti
dalle Banche argentine agli Istituti italiani  finanziatori,  saranno
da  questi  ultimi  sottoposti alle competenti Autorita' italiane: la
richiesta potra' eventualmente essere  accolta  senza  necessita'  di
formale modifica del presente Accordo.
  3. Ciascuna convenzione di credito fatta con le Banche argentine:
  a)  dovra'  essere  di  ammontare  non inferiore a $USA 5 milioni o
equivalente in ECU, Lira Italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1.;
  b) prevedera' il finanziamento  massimo  dell'85%  dell'importo  di
ciascun  contratto,  inteso che il residuo dovra' essere regolato per
contanti  dalla  Parte  argentina  tra  l'ordine  (minimo  5%)  e  la
spedizione;  il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente
inseriti per motivi tecnici nei  contratti  non  potra'  superare  la
percentuale  dei  pagamenti  in contanti effettuati dalla controparte
argentina;
  c) sara' regolata al tasso  di  interesse  previsto  dagli  impegni
assunti  dall'Italia  nel  quadro del "Consensus" - tasso matrice e/o
tasso CIRR, quello che risulti piu' basso - al  momento  della  firma
dei singoli contratti commerciali.
  Tale tasso sara' applicabile:
  -  nel  caso  di crediti legati, sempre che la relativa convenzione
finanziaria sia stipulata entro sei mesi  dalla  data  di  firma  del
contratto  commerciale,  altrimenti  verra'  applicato il tasso, come
sopra stabilito, vigente al momento della firma della convenzione  di
credito;
  -   nel  caso  di  crediti  "open",  sempre  che  la  richiesta  di
imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore  entro  tre
mesi  dalla  data di firma del contratto commerciale. Per i contratti
la cui imputazione venga richiesta oltre detto periodo, il  tasso  da
applicare sara' quello vigente alla data dell'imputazione.
  Gli  interessi  saranno corrisposti in via semestrale posticipata e
decorreranno dalla data dei singoli  utilizzi,  cioe'  dalle  singole
erogazioni in favore degli esportatori italiani;
  d)  potra' essere regolata, in alternativa con quanto previsto alla
precedente lettera c)  e  qualora  cosi'  concordato  dagli  Istituti
italiani  finanziatori  e dalle Banche argentine, ai normali tassi di
mercato prevalenti per ciascuna delle valute  previste  dal  presente
Scambio di Lettere;
  e)  a  carico  della  Parte  argentina  saranno  poste  le spese di
assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato  dalla
S.A.C.E.  con  i benefici previsti per i crediti concessi con accordi
intergovernativi, sara' quello in vigore nei riguardi  dell'Argentina
al  momento  della  concessione della copertura assicurativa a fronte
delle  singole  convenzioni di credito; il premio assicurativo dovra'
essere  corrisposto  nella  stessa  valuta  di  denominazione   della
convenzione finanziaria;
  f)  prevedera'  i  seguenti valori minimi contrattuali e i seguenti
termini di rimborso:
  I) per forniture di impianti completi di valore superiore a $USA  8
milioni  o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1., in
17 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali  scadra'
a sei mesi dalla consegna dell'impianto;
  II)  per forniture di impianti, macchinari, attrezzature e relativi
ricambi e servizi di valore  compreso  tra  $USA  500.000  e  $USA  8
milioni  o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1., in
10 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali  scadra'
il  30/9  per  gli  utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun
anno e il 31/3 dell'anno successivo per gli utilizzi  effettuati  nel
secondo semestre;
  III)  per  contratti  di  valore unitario compreso fra un minimo di
$USA 100.000 e $USA 500.000, o equivalente  in  ECU,  Lira  italiana,
D.M.,  Fr.Sv., F.O1, relativi a forniture di macchinari, attrezzature
industriali e relative parti di ricambio il rimborso avra'  luogo  in
sei rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra'
il  30/9  per  gli  utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun
anno ed il 31/3 per gli  utilizzi  effettuati  nel  secondo  semestre
dell'anno precendente.
  4.  I  dettagli  e  gli  aspetti tecnici e finanziari relativi alla
messa a disposizione delle linee di credito, saranno  concordati  fra
gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine.
  5.  Le imprese italiane e argentine stipuleranno i contratti per le
forniture in questione, concordando fra loro  i  dettagli  tecnici  e
commerciali.  Le  Banche argentine e gli Istituti di credito italiani
restano d'intesa che tali contratti, stipulati in  una  delle  valute
sopra   indicate,   non   potranno   includere   alcuna  clausola  di
prefissazione  di  cambio  e  dovranno  essere   inseriti,   per   il
finanziamento,  in  una convenzione finanziaria espressa nella stessa
valuta, secondo quanto previsto al punto 2.
  Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito  i  contratti
firmati  a  partire dalla data del presente Accordo fino al 30 giugno
1993, secondo quanto previsto al precedente punto 2.
  L'inserimento  dei  contratti  nel  quadro  del  presente   Accordo
avverra' su specifiche richieste delle Banche argentine agli Istituti
italiani  finanziatori, che a seguito delle stesse potranno procedere
direttamente a tale inserimento, previa  verifica  della  rispondenza
dei  contratti  alle  specifiche  dell'Accordo stesso, fatta salva la
necessita' di eventuali autorizzazioni merceologiche.
  6. Il presente Accordo  fa  seguito  a  quello  realizzato  con  lo
Scambio  di  Lettere  del  31  gennaio 1989, restando inteso che sono
fatte salve le operazioni realizzate o  da  realizzare  a  valere  su
detto  precedente  Accordo,  secondo  le modalita' e condizioni dallo
stesso previste.
  Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non piu' tardi del 30
giugno 1993 per verificare lo stato di utilizzo del credito.
  Il presente Accordo  entrer   in  vigore  all'avvenuto  Scambio  di
Lettere  e rester  valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed
interessi dei crediti concessi saranno stati completati.
  Le  sara' grato, Signor Ministro, se vorr" confermare l'accordo del
Suo Governo su quanto sopra esposto.
  Voglia gradire, Signor  Ministro,  i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                                        L'Ambasciatore d'Italia
                                             Claudio Moreno
 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                         Buenos Aires, 24 giugno 1992
Signor Ambasciatore,
  ho  l'onore  di  rivolgermi a Vostra Eccellenza in riferimento alla
Sua nota recante la data odierna, la  quale,  tradotta  in  spagnolo,
testualmente dice:
"Signor Ministro,
  in  riferimento alle conversazioni intrattenute fra una delegazione
del Governo della Repubblica Italiana e una delegazione  del  Governo
della  Repubblica Argentina, nelle quali, in considerazione del ruolo
attribuito alla piccola e media  impresa  italiana  e  argentina  nel
contesto  della Relazione Associativa Particolare creata con la firma
del  Trattato  Italo-Argentino  del  10  dicembre  1987,  sono  stati
discussi gli aspetti creditizi relativi allo sviluppo delle relazioni
commerciali  fra  i  due  paesi e in particolare, l'ampliamento delle
forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali e  altri
prodotti  a  enti e imprese private argentine, comprese le medie e le
piccole, ho l'onore di confermarLe quanto segue:
A S.E. il signor Ambasciatore
della Repubblica Italiana
D. Claudio Moreno
BUENOS AIRES
1. Le competenti autorita' della Repubblica Italiana sono disposte  a
favorire  la concessione, da parte di uno o di vari istituti italiani
a  medio  termine  che  lo   richiedano,   alle   Banche   argentine,
riconosciute  dalla SACE come aventi carattere pubblico, o che godano
della garanzia diretta o indiretta  della  Repubblica  Argentina,  di
crediti  finanziari  fino  ad  un  importo complessivo massimo di 100
milioni di dollari USA, ovvero  fino  all'equivalente  in  ECU,  lire
italiane,   marchi  tedeschi,  franchi  svizzeri,  fiorini  olandesi,
destinati all'acquisto di impianti, macchinari,  attrezzature,  altri
beni di investimento di produzione italiana, unitamente alle parti di
ricambio  e  ai  servizi connessi ("engineering", brevetti, know-how,
assistenza tecnica, montaggio), nell'ambito della legge  italiana  n.
227 del 24/5/77 e successive modificazioni.
  Le  due  parti  si  impegnano  a  destinare il 35% dell'importo del
credito previsto nel presente accordo al finanziamento  di  forniture
effettuate  da  piccole  e medie imprese italiane; in particolare, il
15% dell'importo totale potra' essere destinato, in via  prioritaria,
a  forniture di macchinari esposti in occasione di fiere allestite in
Argentina.
  All'unico scopo di stabilire  l'equivalenza  di  valore  fra  detto
importo  in dollari statunitensi e rispettivamente con l'ECU, la lira
italiana, il marco tedesco, il franco svizzero, il fiorino  olandese,
verra'  preso  in considerazione il tasso di conversione dollaro/ECU,
dollaro/lira    italiana,   dollaro/marco   tedesco,   dollaro/franco
svizzero, dollaro/fiorino olandese, risultante dal  corso  dei  cambi
vigenti  in  Italia  due giorni prima della stipula delle convenzioni
interbancarie o, nel caso di  fornitura  di  impianti  completi,  due
giorni prima della stipula del contratto commerciale.
2. Il suddetto importo complessivo sara' oggetto di convenzioni sepa-
rate  fra  gli  Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine.
Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere
stipulate fino al 30 giugno 1993, in base ai contratti  firmati  fino
al 31 dicembre 1992.
  Per  le  ulteriori  forniture  potranno essere stipulate fino al 31
dicembre 1992 convenzioni comulative ("open") destinate a  finanziare
i contratti firmati entro il 30 giugno 1993.
  Eventuali  mutamenti  di  tali  termini che fossero richiesti dalle
Banche  argentine  agli  istituti  finanziatori   italiani   verranno
sottoposti  da  questi  ultimi alle competenti autorita' italiane: la
richiesta potra' eventualmente essere accettata senza  necessita'  di
una modifica formale del presente Accordo.
3. Ogni convenzione di credito realizzata con le Banche argentine:
  a)  dovra'  essere  per  un  importo  non inferiore ai 5 milioni di
dollari USA o all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi,
franchi svizzeri, fiorini olandesi;
  b) stabilira' il finanziamento  massimo  dell'85%  dell'importo  di
ciascun contratto, fermo restando che il residuo dovra' essere pagato
in contanti dalla Parte argentina fra l'ordine (minimo 5%) e l'invio.
Il  valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inclusi nei
contratti per ragioni tecniche non potra' eccedere la percentuale dei
pagamenti in contanti effettuati dalla controparte argentina;
  c) verra' pagata al tasso di interesse previsto negli accordi presi
dall'Italia nell'ambito del "Consensus" - tasso matrice di  consensus
e/o tasso CIRRS, a seconda del piu' basso - al momento della firma di
ciascuno dei contatti commerciali. Detto tasso sara' applicabile:
-  nel  caso di crediti condizionati, purche' la relativa convenzione
finanziaria venga stipulata entro sei mesi dalla firma del  contratto
commerciale:  in  caso  contrario,  si  applichera'  il  tasso,  come
stabilito in precedenza, in  vigore  al  momento  della  firma  della
convenzione di credito.
-  nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione
venga fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi  dalla
firma  del  contratto commerciale. Per i contratti la cui imputazione
venga richiesta dopo tale periodo, il tasso da applicare sara' quello
in  vigore  alla  data  di  imputazione.   Gli   interessi   verranno
corrisposti  con  cadenza  semestrale  posticipata  e  matureranno  a
partire dalla data di ciascun utilizzo,  vale  a  dire,  di  ciascuna
delle erogazioni a favore degli esportatori italiani;
  d)  potra' essere corrisposto, in alternativa a quanto previsto dal
precedente punto c)  e  sempre  che  sia  stato  concordato  con  gli
Istituti  italiani  finanziatori  e dalle Banche argentine ai normali
tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle  divise  previste  dal
presente scambio di Note;
  e) saranno a carico della parte argentina le spese di assicurazione
del  credito,  il  cui  tasso di premio, determinato dalla SACE con i
benefici previsti dai crediti concessi con accordi  intergovernativi,
sia  quello  in  vigore  per l'Argentina al momento della concessione
della  copertura  assicurativa  con  ciascuna  delle  convenzioni  di
credito: il premio di assicurazione dovra' essere  corrisposto  nella
stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;
  f)  contemplera' i seguenti valori minimi contrattuali e i seguenti
termini di rimborso:
  I) per forniture di impianti completi di valore  superiore  agli  8
milioni  di  dollari  o all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi
tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, in 17 quote  semestrali
successive  e  uguali,  la prima delle quali scadra' a sei mesi dalla
consegna dell'impianto;
  II) per la fornitura di impianti, macchinari, attrezzature e  rela-
tive  parti di ricambio e servizi dal valore compreso fra 500.000 e 8
milioni di dollari USA  o  all'equivalente  in  ECU,  lire  italiane,
marchi  tedeschi,  franchi  svizzeri,  fiorini  olandesi, in 10 quote
semetrali successive e uguali, la prima delle quali scadra'  il  30/9
per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ogni anno e il 31/3
dell'anno   successivo   per  gli  utilizzi  effettuati  nel  secondo
semestre;
  III) per contratti dal  valore  unitario  compreso  fra  100.000  e
500.000  dollari  USA,  o l'equivalente in ECU, lire italiane, marchi
tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, relativi alla fornitura
di macchinari, attrezzature industriali  e  alle  relative  parti  di
ricambio,  il rimborso avra' luogo in sei quote semestrali successive
e uguali, la prima delle quali  scadra'  il  30/9  per  gli  utilizzi
effettuati nel primo semestre di ogni anno e il 31/3 per gli utilizzi
effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente.
4.  I  dettagli  e  gli  aspetti  tecnici  e finanziari relativi alla
disponibilita' delle linee di  credito  saranno  concordati  fra  gli
Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine.
5.  Le  imprese  italiane e argentine stipuleranno i contratti per le
forniture in questione, concordando fra loro  i  dettagli  tecnici  e
commerciali. Le Banche argentine e gli istituti di credito convengono
che  tali  contratti,  stipulati  in  una  delle valute suddette, non
potranno contenere altre clausole di predeterminazione  di  cambio  e
devono  essere  inserite,  per  il  finanziamento, in una convenzione
finanziaria espressa nella stessa valuta, in base a quanto  stabilito
nel precedente punto 2).
  Potranno  essere  imputati  alle convenzioni di credito i contratti
firmati a partire dalla data del presente Accordo fino al  30  giugno
1993, secondo quanto stabilito nel precedente punto 2).
  L'inserimento dei contratti nel contesto del presente Accordo avra'
luogo  su  richiesta  specifica  delle Banche argentine agli Istituti
italiani finanziatori che,  al  ricevimento  degli  stessi,  potranno
procedere  direttamente  a  detto  inserimento, previa verifica della
conformita' dei contratti con le norme dell'Accordo, tranne che siano
necessarie eventuali autorizzazioni merceologiche.
6. Il presente Accordo fa seguito a quello realizzato con lo  scambio
di note del .. gennaio 1989, fermo restando che viene fatta eccezione
per  le  operazioni  realizzate o da realizzarsi avvalendosi di detto
accordo, in base alle modalita' e condizioni previste dallo stesso.
  Le delegazioni dei due Paesi  si  incontreranno  non  oltre  il  30
giugno 1993 per verificare lo stato di utilizzo del credito.
  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore una volta effettuato lo
scambio di note e sara'  valido  fino  a  quando  non  saranno  stati
ultimati  tutti  i  rimborsi per capitale e per interessi sui crediti
concessi.
  Le  saro'  grato,  Signor  Ministro,  se   vorra'   confermare   la
conformita' del Suo Governo con quanto esposto nella presente.
  Senza   ulteriori   aggiunte,  La  saluto  con  la  mia  piu'  alta
considerazione".
  Al riguardo e nell'esprimere a Vostra Eccellenza la conformita' del
mio Governo con i termini della Nota sopra trascritta, mi e'  gradito
comunicarLe  che  quella e la presente costituiranno un Accordo fra i
nostri due Governi che entrera' in vigore in data di oggi.
  Saluto Vostra Eccellenza con la mia piu' distinta considerazione.
                                322.
                       Entebbe, 3 agosto 1992
    Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
 ed il Governo della Repubblica dell'Uganda sull'assistenza italiana
      al fine di promuovere servizi ortopedici e fisioterapici
                     per gli invalidi in Uganda
                 (Entrata in vigore: 3 agosto 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
    Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
  ed il Governo della Repubblica di Uganda sull'assistenza italiana
    in vista di promuovere servizi ortopedici e fisioterapeutici
                     per gli invalidi in Uganda.
  Il  presente  accordo  e'  concluso il 3 agosto 1992 tra il Governo
della Repubblica italiana  rappresentato  dalla  Organizzazione  Non-
Governativa  "International  Service Volunteers'Association" di Corso
Carducci, 85 - 47023 CESENA (FO), ITALIA (in appresso denominata AVSI
- Associazione Volontari  per  il  Servizio  Internazionale)  da  una
parte,
                                  e
  Il  Governo della Repubblica dell'Uganda rappresentato dal Ministro
della Sanita' di  quest'ultima,  P.O.  Box  8,  Entebbe,  Uganda  (in
appresso denominata il "Governo") d'altra parte;
  Considerando  che  in  base  all'Accordo  di  Cooperazione  Tecnica
firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di pre-
stare assistenza al Governo ugandese,
                                  e
  Considerando che, in base alle disposizioni del succitato  accordo,
l'ONG  AVSI  gia'  lavora nei programmi di cooperazione sanitaria nei
distretti di Kitgum e di Hoima,
                                  e
  Considerando che il Governo della  Repubblica  dell'Uganda,  avendo
apprezzato  le  ottime  prestazioni  fornite dai volontari dell'AVSI,
desidera estendere ai  Laboratori  Ortottici,  di  Prostetica  ed  ai
Servizi  Fisioterapeutici  localizzati presso gli ospedali di Mulago,
Fort-Portal, Mbale,  Mbarara,  ed  alla  Scuola  di  Fisioterapia  di
Mulago, per i prossimi tre anni, la cooperazione con il Governo della
Repubblica Italiana tramite la stessa organizzazione,
                                  e
  Considerando  che il Governo della Repubblica Italiana, perseguendo
l'obiettivo di  migliorare  le  prestazioni  sanitarie  fornite  alla
popolazione  dell'Uganda, desidera continuare la sua cooperazione con
il Governo della Repubblica  dell'Uganda  attraverso  l'ONG  italiana
AVSI,
  Il presente Accordo stabilisce quanto sopra:-
Articolo 1
Portata
  I   programmi  sanitari  in  base  al  presente  Accordo  mirano  a
contribuire  in  maniera   significativa   al   miglioramento   delle
condizioni di vita degli invalidi in Uganda.
Articolo 2
Applicazione
  Il  presente  accordo  fa  parte  di un progetto comune che implica
varie Parti:
  - L'Associazione britannica di Croce Rossa "B.R.C.S"
  - L'Associazione Ugandese di Croce Rossa "U.R.C.S."
  - Il Ministro della Sanita' ugandese "M.O.H."
  - La Cooperazione italiana "I.C." rappresentata dall'A.V.S.I.
Articolo 3
Obiettivi Generali del Progetto comune
  Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
  3.1 Sviluppare i laboratori ortottici, di prostetica ed  i  Servizi
Fisioterapeutici  esistenti  per  i mutilati in Uganda, ed in maniera
pia' specifica il Laboratorio ortopedico nazionale presso  l'ospedale
di Mulago a Kampala ed i laboratori regionali a Mbale, Fort-Portal, e
Mbarara.
  3.2  Addestrare  il  personale  nei laboratori e migliorare le loro
capacita'.
  3.3 Addestrare nuovi fisioterapeuti e migliorare le  capacita'  del
personale  esistente  nei servizi di fisioterapia in cui i laboratori
sono situati.
Articolo 4
Obiettivi specifici della Cooperazione italiana
  Oltre agli obiettivi  generali  di  cui  all'articolo  3,  vi  sono
obiettivi specifici miranti a:
  4.1   Fornire   un   supporto   agli  ambulatori  ortopedici  e  di
riabilitazione negli Ospedali di Mulago, Fort Portal, Mbarara, Mbale.
  4.2 Sostenere, riparare e mantenere la costruzione dell'ex-progetto
FAI/Pro-Juventute.
  4.3 Riabilitare e sostenere la Scuola di Fisioterapia.
  4.4 Migliorare le capacita' dei fisioterapeuti  mediante  corsi  di
aggiornamento e seminari.
  4.5  Introdurre un sistema di informazione al fine di ottenere dati
circa il numero ed il tipo degli invalidi  esistenti  in  Uganda,  in
particolare nei distretti dove sono situati i laboratori ortopedici.
Articolo 5
Termini di base delle operazioni
  5.1  Un Comitato di Direzione sara' istituito e avra' come funzioni
di sorvegliare le operazioni dei laboratori ed i  loro  rapporti  con
l'Ospedale di Mulago, gli ospedali regionali ed i laboratori.
  5.2 Il Comitato di Direzione sara' costituito da:
  1. Un rappresentante del Ministero della Sanita'
  2.  Il  Capo  del  Reparto  ortopedico dell'Ospedale di Mulago, con
qualifica di Presidente.
  3. Un rappresentante del B.R.C.S.
  4. Un rappresentante dell'U.R.C.S.
  5. Un rappresentante del Reparto Ortopedico
  6. Un rappresentante dell'Amministrazione dell'Ospedale di Mulago.
  7. Un rappresentante dell'Associazione nazionale degli Invalidi  in
Uganda.
  8. Tre membri pubblici.
  9. Il direttore del Laboratorio ortopedico di Mulago, con qualifica
di Segretario.
  5.3  Il  Comitato di Direzione sara' libero di co-optare ogni altra
persona o piu' persone.
  5.4  Il  Comitato di Direzione decidera' per quanto riguarda la sua
costituzione e procedura di riunione, e per la direzione in generale.
Articolo 6
Impegni del Governo italiano
  Gli impegni intrapresi dal Governo italiano attraverso  l'AVSI  per
la  realizzazione del presente programma includono la fornitura ed il
finanziamento di quanto segue:
  6.1 Personale Tecnico italiano
  (i) 1 Ufficiale medico specializzato nel campo  della  Medicina  di
Riabilitazione
  (ii) 3 Fisioterapeuti
  (iii) 1 Tecnico Polivalente.
  6.2 Trasporto
  (i) 3 autoveicoli a quattro ruote per il personale italiano.
  (ii) 1 automobile a quattro ruote per il tecnico polivalente.
  (iii) 1 Pullmino
  (iv) La manutenzione di quanto sopra.
  6.3 Costruzione
  (i)  Riparazioni  generali  e  manutenzione  degli edifici dell'ex-
progetto FAI/Pro-Juventute.
  (ii) Riparazioni generali e manutenzione dei locali dei servizi  di
fisioterapia.
  (iii)  Ripristino  e  manutenzione  dell'edificio  della  Scuola di
Fisioterapia.
  6.4 Equipaggiamento
  (i) Fornitura dei necessari equipaggiamenti e strutture di supporto
per le unita' di fisioterapia.
  (ii) fornitura di strutture di supporto e  di  di  equipaggiamento,
per i seminari ed i corsi di aggiornamento.
  (iii)  Fornitura  di  libri,  materiale  didattico  e  strutture di
supporto per la scuola di fisioterapia.
  (iv) fornitura di equipaggiamenti e di  supporti  cartacei  per  il
sistema sanitario di informazione.
  (v) fornitura di materiale di ufficio e di strumenti per la squadra
italiana.
  6.5 Comunicazioni
  Fornitura  di un apparecchio radio per ufficio e di un collegamento
radio mobile con l'Ambasciata italiana e le frequenze MOH.
  6.6 Incentivi
  Saranno forniti incentivi per il personale distaccato nella zona di
intervento I.C., sotto forma di merci e di servizi.
Articolo 7
Impegni del Governo della Repubblica Ugandese
  7.1 Il Governo Ugandese,  attraverso  il  Ministero  della  Sanita'
(M.O.H.),  fornira'  appoggi  al  programma, garantendo che una piena
cooperazione venga concessa alla equipe italiana.
  7.2 Il Governo:
  a) offrira' una completa assistenza e le necessarie autorizzazioni,
compreso, se  del  caso,  l'importazione  in  esenzione  fiscale  dei
macchinari  richiesti,  delle  merci  e dei materiali di costruzione,
nonche' l'esonero da ogni onere fiscale.
  b) Rendera'  disponibili  le  esistenti  strutture  dei  Laboratori
ortopedici  ai  fini  dell'esecuzione  del  programma  e  mettera'  a
disposizione il personale che gia' lavora nei Laboratori ortopedici e
nelle Unita' fisioterapiche ed altre, come  e  quando  richiesto,  in
conformita' con le istruzioni del Comitato di Direzione.
  c)  Fara'  avere  al  personale italiano che lavora nel programma i
documenti necessari, in  base  a  quanto  richiesto  dai  regolamenti
ugandesi.
  d) Rilevera' la piena responsabilita' al termine del programma.
Articolo 8
Obblighi
  L'equipe italiana:
  a)  svolgera'  il  suo  lavoro in conformita' con i regolamenti del
Ministero della Sanita' dell'Uganda;
  b) si asterra' da ogni altra  attivita'  retribuita  per  tutta  la
durata del suo mandato;
  c)  Rispettera' appieno le leggi, i regolamenti e le norme doganali
ugandesi, nonche'  il  principio  di  non-interferenza  negli  affari
interni dell'Uganda;
  d)  Svolgera'  le  sue  funzioni in conformita' con i principi piu'
elevati di etica medica e professionale e con i principi e le  prassi
internazionali.
Articolo 9
Privilegi ed Immunita'
  Il Governo Ugandese:
  a)  concedera'  visti di entrata e di uscita gratuiti, nonche' ogni
altro  permesso  necessario  al  personale  italiano  ed  alle   loro
famiglie.
  b)  esonerera'  il  personale  italiano  da dazi doganali, tasse ed
altri oneri connessi per quanto riguarda gli  articoli  importati  in
Uganda per uso ufficiale e personale.
  c)  autorizzera' il personale italiano che lavora nel Programma, ad
importare e ad immatricolare un'autovettura  in  Uganda  senza  dover
pagare  dazi o ogni altra tassa analoga sulla prima immatricolazione,
diversa dal canone di registrazione d'uso.
  d) Si assumera' la responsabilita' civile per gli atti compiuti dal
personale italiano durante le loro attivita'  professionali  connesse
al  programma,  tranne  per  atti  di  negligenza grave e/o omissioni
riconosciute come tali da entrambe le parti  e  suscettibili  di  dar
luogo ad una richiesta di risarcimento per perdite e/o danni da parte
di terzi.
Articolo 10
Valutazione
  Una  valutazione  ufficiale  annuale congiunta sull'avanzamento del
programma e sulle condizioni di lavoro in generale  sara'  effettuata
dai  rappresentanti  dei  Governi  dell'Uganda  e  dell'Italia con la
partecipazione dell'ONG AVSI di attuazione.
Articolo 11
Durata
  11.1 Il presente accordo avra' una durata di tre anni,  prorogabile
e rinnovabile in base ad un accordo reciproco di entrambi i Governi.
  11.2  Esso  potra'  essere  modificato  in qualsiasi momento con il
consenso reciproco di entrambe le Parti.
Articolo 12
Approvazione
  Il  presente Accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma da
entrambe le parti.
  Fatto in quadruplice esemplare a Entebbe alla data,  mese  ed  anno
riportati sopra, tutte le copie essendo parimenti autentiche.
     Per il Governo della                    Per il Governo
  della Repubblica italiana                Repubblica Ugandese
   Firma..................               Firma..................
 
   Nome...................                      Nome............
   Qualifica..............               Qualifica..............
   Luogo..................               Luogo..................
   Timbro.................               Timbro.................
                                323.
                       Entebbe, 3 agosto 1992
    Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
             ed il Governo della Repubblica dell'Uganda
     concernente l'assistenza italiana alle attivita' sanitarie
                       nel distretto di Kitgum
                 (Entrata in vigore: 3 agosto 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
    Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica dell' Uganda sull'assistenza italiana
          alle attivita' sanitarie nel Distretto di Kitgum.
  Il  presente  accordo  e'  concluso il 3 agosto 1992 tra il Governo
della Repubblica italiana  rappresentato  dalla  Organizzazione  Non-
Governativa  " International Service Volunteers'Association" di Corso
Carducci, 85 - 47023 CESENA (FO), ITALIA (in appresso denominata AVSI
- Associazione Volontari  per  il  Servizio  Internazionale)  da  una
parte,
                                  e
  Il  Governo della Repubblica dell'Uganda rappresentato dal Ministro
della Sanita' di  quest'ultima,  P.O.  Box  8,  Entebbe,  Uganda  (in
appresso denominato il "Governo") d'altra parte;
  Considerando  che  in  base  all'Accordo  di  Cooperazione  Tecnica
firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di pre-
stare assistenza al Governo ugandese,
                                  e
  Considerando che, in base alle disposizioni del succitato  accordo,
l'ONG  AVSI  gia'  lavora nei programmi di cooperazione sanitaria nel
distretto di Kitgum a seguito del "Memorandum d'Intesa" firmato il 30
aprile 1985;
                                  e
  Considerando che il Governo della  Repubblica  dell'Uganda,  avendo
apprezzato  le  ottime  prestazioni  fornite dai volontari dell'AVSI,
desidera prorogare per i prossimi tre anni  la  cooperazione  con  il
Governo della Repubblica Italiana attraverso la stessa organizzazione
nel Distretto di Kitgum,
                                  e
  Considerando  che il Governo della Repubblica Italiana, perseguendo
l'obiettivo di  migliorare  le  prestazioni  sanitarie  fornite  alla
popolazione  Ugandese, desidera continuare la sua cooperazione con il
Governo  della  Repubblica  dell'Uganda  attraverso  l'ONG   italiana
"AVSI",
  Il presente Accordo stabilisce quanto segue:
Articolo 1
Portata
  Il   programma  sanitario  in  base  al  presente  Accordo  mira  a
contribuire  in  maniera   significativa   al   miglioramento   delle
condizioni  di  vita  della  popolazione  di  Kitgum  durante  questo
particolare periodo  di  difficolta'  e  di  emergenze,  continuando,
laddove  possibile,  allo  sviluppo  delle  attivita'  iniziate con i
programmi precedenti.
Articolo 2
Obiettivi Generali
  Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
  2.1 Miglioare i livelli sanitari della popolazione del Distretto di
Kitgum,  dando  la  precedenza  ai gruppi ad alto rischio ed a quelli
piu' vulnerabili.
  2.2 Attuare  i  principi  e  le  prassi  dell'Assistenza  Sanitaria
primaria.
  2.3   Ripristinare   le   strutture   sanitarie   e   garantire  il
proseguimento  dei   servizi   forniti   dall'Ospedale   di   Kitgum,
dall'Ospedale di S. Joseph e dall'Ospedale di Kalongo.
  2.4  Procedere ad integrare gradualmente nel Distretto le attivita'
sanitarie, curative, preventive e di promozione.
  2.5 Formare il personale medico sanitario mediante  una  formazione
durante il servizio, corsi di aggiornamento e corsi all'estero.
  2.6   Formare   tecnici  (falegnami,  muratori  ecc.)  mediante  un
addestramento sul posto di lavoro ed altre attivita'.
Articolo 3
Obiettivi specifici
  Oltre agli obiettivi generali di cui  all'articolo  2,  vi  saranno
obiettivi specifici miranti a:
  3.1  Sostenere  e  sviluppare  i  Programmi  Nazionali Sanitari, in
particolare: UNEPI, UEDMP, HIS, NACP, UNTLCP, MCH/FP, CDD.
  3.2 Sostenere il Programma  di  estirpazione  del  dragoncello  per
mezzo  dell'istruzione sanitaria, con il ripristino e la manutenzione
di pozzi trivellati, e promuovendo un sistema a  livello  comunitario
di  manutenzione  delle  sorgenti  di  acqua,  incoraggiando l'uso di
latrine  VIP-Ventilated  improved  pits  (fornite  di   impianto   di
aerazione), la rimozione dei rifiuti e l'igiene domestica.
  3.3  Il  rinnovamento  degli  edifici  dell'Ospedale  di Kitgum, in
particolare:
  3.3.1 Le riparazioni generali ed il ripristino ordinario  di  tutte
le corsie e dei vari reparti.
  3.3.2  Il  ripristino e l'ingrandimento del reparto di ostetricia e
ginecologia.
  3.3.3 Il ripristino del reparto di chirurgia.
  3.3.4 Il ripristino e l'ampliamento dell'ambulatorio.
  3.3.5 La recinzione degli spazi annessi all'ospedale.
  3.4 La costruzione di quattro appartamenti per gli ufficiali medici
nell'ospedale di St. Joseph.
  3.5 La fornitura dell'equipaggiamento e della mobilia necessari per
l'ospedale.
  3.6 L'integrazione delle prestazioni fornite dai  Servizi  Sanitari
pubblici  e  privati  nei settori della (i) medicina preventiva, (ii)
pre-natale, neo-natale e  dell'assistenza  sanitaria  per  i  bambini
inferiori   ai  cinque  anni,  (iii)  della  nutrizione,  (iv)  della
pianificazione familiare  (v)  dell'assistenza  Sanitaria  a  livello
comunitario.
  3.7 Il sostegno al Bollettino sanitario distrettuale.
  3.8  Il sostegno alle Scuole di formazione di ostetricia di Kalongo
per levatrici iscritte e registrate.
Articolo 4
Impegni del Governo italiano
  Gli  impegni  intrapresi dal Governo Italiano tramite l'AVSI per la
realizzazione di  questi  programmi  includono  la  fornitura  ed  il
finanziamento di quanto segue:
  4.1 Personale tecnico Italiano
  (i)     1 coordinatore di programma con dottori in Sanita' pubblica
e medicina tropicale
  (ii)   1 ufficiale medico con dottorato in chirurgia
  (iii)  1 ufficiale medico con dottorato in ostetricia e ginecologia
  (vi)   1 Ufficiale medico con dottorato nelle malattie dei polmoni
  (v)    1 Ufficiale medico con dottorato in pediatria e chirurgia
  (vi)   1 Ufficiale medico con dottorato in pediatria
  (vii)  1 Ufficiale medico
  (viii) 1 Amministratore
  (ix)   1 tecnico polivalente
  (x)    1 Direttore logistico.
  4.2 Trasporto
  (i)   9 autoveicoli a quattro ruote
  (ii)  9 cicli a motore
  (iii) 115 biciclette
  (iv)  1 camion
  (v)  Manutenzione  e  costi  di  funzionamento  dei   summenzionati
veicoli.
  4.3 Edifici
  Esecuzione  delle  costruzioni,  degli  edifici  e  dei  ripristini
secondo i punti 3.3 e 3.4.
  4.4 Equipaggiamento
  4.4.1 Fornitura dell'equipaggiamento necessario,  della  mobilia  e
delle attrezzature per le nuove strutture degli ospedali.
  4.4.2  Fornitura  di  supporti cartacei e di equipaggiamento per le
scuole di  formazione,  i  seminari,m  i  corsi,  la  produzione  del
Bollettino sanitario, e materiale didattico.
  4.4.3  Fornitura  di  strumenti  e di macchinari per il laboratorio
dell'Osepdale di Kitgum.
  4.5 Comunicazioni
  Fornitura di un apparecchio d'ufficio per chiamate radio e  di  due
collegamenti  mobili per appelli via radio collegati con le frequenze
dell'Ambasciata  Italiana,  del  Ministero  della   Sanita'   e   del
Dipartimento per lo Sviluppo idrico.
  4.6 Farmaci
  Entrambe  gli ospedali saranno riforniti se necessario con farmaci,
l'occorrente per le medicazioni ed articoli vari per far fronte  alle
necessita'  di  qualsiasi  periodo  di  emergenza  o  alle specifiche
attivita' sanitarie summenzionate.
  4.7 Incentivi
  Incentivi per il personale incluso  nel  programma,  forniti  sotto
forma di merci e di servizi
Articolo 5
Impegni del Governo della Repubblica ugandese
  5.1 Il Governo Ugandese sosterra' il Programma, assicurando che una
completa cooperazione sia concessa alla equipe italiana.
  5.2 Il Governo:
  5.2.1.  dara'  tutta  l'assistenza  e le autorizzazioni necessarie,
compreso se del  caso,  l'importazione  in  esenzione  fiscale  delle
merci,   l'esonero  da  ogni  onere  fiscale  e  la  possibilita'  di
effettuare   pagamenti   mediante   conti   bancari   stranieri   per
l'esecuzione dei lavori di costruzione;
  5.2.2.  fornira',  per  tutta  la durata del progetto, se del caso,
rinforzi di personale professionale  ed  ausiliario  all'Ospedale  di
Kitgum ed al Distretto;
  5.2.3.  sostituira'  gradualmente,  in tempo debito e con l'accordo
reciproco di entrambe le parti, il personale italiano con un adeguato
personale ugandese qualificato;
  5.2.4. fornira' al personale italiano che lavora  nel  programma  i
documenti necessari, come richiesto dai regolamenti ugandesi;
  5.2.5.  fornira'  al personale italiano che lavora nell'ospedale di
Kitgum e nell'ufficio D.M.O. una adeguata sistemazione logistica  con
mobili essenziali.
Articolo 6
Obblighi
  6.1 L'equipe italiana:
  6.1.1  svolgera' il suo lavoro e le sue mansioni in conformita' con
i regolamenti del Ministro della Sanita' ugandese;
  6.1.2 si asterra' da ogni altra attivita' retribuita per  tutta  la
durata del suo mandato;
  6.1.3  osservera'  appieno  le  leggi,  i  regolamenti e e le norme
doganali ugandesi e  rispettera'  il  principio  di  non-interferenza
negli affari interni dell'Uganda;
  6.1.4  esercitera'  le sue funzioni in conformita' ai principi piu'
elevati di etica medica e professionale ed ai principi ed alle prassi
internazionali.
Articolo 7
Privilegi ed Immunita'
  7.1 La previsione  dell'Accordo  Uganda-Italia  sulla  Cooperazione
Tecnica del 22 febbraio 1984 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII,  XIV, XV) si applichera' pienamente al personale italiano ed ai
suoi  dipendenti,  nonche'  all'equipaggiamento  ed  alle   forniture
utilizzate nell'ambito del programma.
  7.2  Il  Governo  ugandese si assumera' la responsabilita' civile e
l'affidabilita' per gli atti medici compiuti dal  personale  italiano
durante  le attivita' professionali connesse al programma, tranne che
per gli atti di negligenza grossolana e/o omissioni riconosciute come
tali da entrambe  le  parti  e  suscettibili  di  dar  luogo  ad  una
richiesta di risarcimento per perdite e/o danni da parte di terzi.
Articolo 8
Valutazione
  Una  valutazione  ufficiale  annuale congiunta sull'avanzamento del
programma e sulle condizioni generali di lavoro sara' effettuata  dai
rappresentanti   dei   Governi   dell'Uganda  e  dell'Italia  con  la
partecipazione dell'ONG AVSI di attuazione.
Articolo 9
Durata
  11. 1 Il presente accordo avra' una durata di tre anni, prorogabile
e rinnovabile con l'accordo reciproco di entrambi i Governi.
  11.2 Esso potra' essere modificato  in  qualsiasi  momento  con  il
consenso reciproco di entrambe le Parti.
Articolo 10
Approvazione
  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore all'atto della firma da
entrambe le parti.
  Fatto  in  quadruplice  esemplare a Entebbe alla data, mese ed anno
riportati sopra, tutte le copie essendo parimenti autentiche.
     Per il Governo della                      Per il Governo
  della Repubblica italiana                 Repubblica Ugandese
   Firma..................                Firma..................
 
   Nome...................                Nome............
   Qualifica..............                Qualifica..............
   Luogo..................                Luogo..................
   Timbro.................                Timbro.................
                                324.
                      Canberra, 10 agosto 1992
   Accordo di cooperazione scientifica relativamente all'Antartico
              tra l'Italia e l'Australia, con Allegato
                 (Entrata in vigore: 10 agosto 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                               ACCORDO
              DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA RELATIVAMENTE
                            ALL'ANTARTICO
                     TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA
  Nello    spirito   della   cooperazione   internazionale   che   ha
caratterizzato le investigazioni scientifiche  in  base  al  Trattato
Antartico,
  Desiderosi  di  rafforzare  la  cooperazione esistente tra gli enti
responsabili per i loro rispettivi programmi nazionali in Antartide,
  Allo scopo di incoraggiare la ricerca scientifica  su  progetti  di
interesse  reciproco e di fornire opportunita' per lo scambio di idee
e di personale
  L'Australia e l'Italia hanno raggiunto il seguente Accordo  per  la
Cooperazione scientifica in relazione all'Antartide.
Disposizioni Generali
  1.   I   due   enti   nazionali   responsabili   per  le  attivita'
nell'Antartide (per l'Italia, la  Commissione  Scientifica  Nazionale
per   l'Antartide   e   l'Australia,   la   Divisione  Antartica  del
Dipartimento delle Arti, dello Sport, dell'Ambiente e dei  Territori)
promuoveranno attivita' di cooperazione di particolare importanza per
quanto  concerne  le  zone elencate nell'Annesso al presente Accordo.
Ciascuna attivita' sara' attuata secondo le procedure operative della
Parte che ospita tale attivita'. Ciascuna  Parte  informera'  l'altra
riguardo  alle  proprie  procedure operative nella misura in cui sono
pertinenti all'attivita' proposta.
  2. Le attivita'  di  cooperazione  possono  esercitarsi  sotto  una
qualsiasi delle seguenti forme:
  (i)   scambi di personale scientifico e di altra natura;
  (ii)  progetti di ricerca congiunta;
  (iii) scambi di informazioni;
  (iv)  cooperazione logistica e tecnologia;
  (v)      altre  forme di cooperazione che potranno essere decise di
comune accordo tra le Parti;
  3. I progetti di ricerca  congiunta  ed  i  progetti  congiunti  di
cooperazione  logistica e tecnologica saranno sviluppati da gruppi di
lavoro ad  hoc  di  esperti  in  vista  di  sviluppare  un  programma
congiunto   di   attivitta'   cooperativa  e  di  raggiungere  intese
reciproche riguardo ai provvedimenti logistici. I  gruppi  di  lavoro
opereranno  in  maniera informale, mediante consultazioni telefoniche
laddove fattibile e avvantaggiandosi delle opportunita'  fornite  dai
viaggi pianificati per altri scopi ufficiali. La prima riunione di un
gruppo  di  lavoro congiunto avra' luogo entro 120 giorni dalla firma
del presente Accordo.
  4. I gruppi di lavoro nomineranno un responsabile del progetto  per
ciascuna   Parte  relativamente  ad  ogni  attivita'  selezionata.  I
responsabili del progetto agiranno come  agenti  di  contatto  ed  si
assumeranno la responsabilita' per il seguito del lavoro svolto e per
la gestione del progetto.
  5. Al fine di incoraggiare lo sviluppo di proposte per le attivita'
di  cooperazione,  gli  scienziati,  nonche'  l'altro personale della
Divisione Antartica, saranno  incoraggiati  a  fare  visita  ai  loro
omologhi quando viaggiano in Europa, e gli scienziati ed i membri del
personale  implicato  nel programma nazionale italiano per la ricerca
scientifica  e  tecnologica  nell'Antartide  saranno  incoraggiati  a
visitare  i loro omologhi qualora, nel corso dei loro viaggi, vengano
a trovarsi nelle vicinanze dell'Australia.
Scambio di personale
  6.  Al  fine  di  agevolare  lo   sviluppo   delle   attivita'   di
cooperazione,  le  Parti  possono  stabilire  di  scambiare personale
scientifico o di altra natura per  lavorare  nelle  installazioni,  a
bordo  di navi o in stazioni Antartiche gestite dall'una o dall'altra
Parte.
  7. Salvo se diversamente  determinato  di  comune  accordo  tra  le
Parti, le seguenti intese si applicheranno per scambiare personale in
servizio nella spedizione Antartica dell'altra Parte:
  (i)  la  Parte  invitata  coprira' tutte le spese del suo personale
fino al momento della partenza per l'Antartide e dopo il suo  ritorno
dall'Antartide;
  (ii)  la  Parte ospitante sara' responsabile di fornire supporto al
personale  della   Parte   invitata   durante   la   sua   permanenza
nell'Antartide  e  durante  i  viaggi  tra  il  punto  di  imbarco  e
l'Antartide;
  (iii) i costi di qualsiasi equipaggiamento specializzato  richiesto
per  un  programma  di  riceca saranno di regola a carico della Parte
invitata. Tuttavia, un Accordo potra' essere raggiunto  relativamente
all'uso  dell'equipaggiamento specializzato che la Parte ospitante ha
gia' a disposizione.
  8. Per il personale di scambio che non sia adibito a mansioni della
spedizione Antartica dell'altra Parte, la Parte invitata fara' fronte
alle spese del suo personale, salvo se diversamente deciso di  comune
accordo.
  9.  La  Parte  invitata  compilera',  con soddisfazione della Parte
ospitante, un appropriato modulo di indennizzo per le responsabilita'
derivanti da lesioni, decesso, perdita o danni che avvengano  durante
un progetto di scambio.
  10.   Qualora   cio'   sia   necessario   per  agevolare  programmi
significativi di ricerca, uno scienziato facente parte dello scambio,
potra' trascorrere un certo periodo in una istituzione di ricerca del
Paese  ospitante  per  svolgere  lavoro  di  preparazione,   prendere
conoscenza  o  effettuare  altre  attivita'  prima  di imbarcarsi per
l'Antartide, e per la valutazione e la preparazione dei rapporti dopo
essere rientrato dall'Antartide. Salvo  se  diversamente  deciso,  la
spesa del mantenimento per gli scienziati facenti parte dello scambio
sara'  a  carico  della Parte invitata per tutto il tempo in cui sono
impegnati  in  queste  attivita'.  La  Parte  ospitante  fornira'  un
laboratorio appropriato o strutture di ricerca.
  11.  La  Parte  invitata  assicurera'  che,  prima  di  iniziare un
programma  di  scambi  nell'Antartide,  il  personale  implicato   si
sottoponga  a  controlli medici e partecipi a qualsiasi formazione in
loco che possa essere richiesta dalla Parte ospitante come condizione
di  partecipazione  alla sua spedizione Antartica. Il costo di questi
controlli medici sara' a carico della Parte invitata.
  12. Le  Parti  assicureranno  che  il  personale  implicato  in  un
programma di scambi nell'Antartide abbia un'adeguata padronanza della
lingua  in  uso in quella particolare struttura Antartica o che siano
adottati  altri  provvedimenti  in  modo  che  il   personale   possa
partecipare  in  maniera  costruttiva  al  programma  ed adeguarsi ai
requisiti di sicurezza della Parte ospitante.
  13. Salvo se  diversamente  deciso  di  comune  accordo,  la  Parte
invitata  si  fara'  carico  dei  costi  sostenuti dai membri del suo
personale facenti parte dello scambio  per  comunicare  con  il  loro
paese natale mentre sono impiegati nel programma di scambio.
Progetti comuni
  14.  Prima di inziare un progetto comune, un'intesa reciproca sara'
raggiunta sui seguenti punti:
  (i) titolo e descrizione del progetto pianificato;
  (ii)  nomi  dei  dirigenti  del  progetto  e  dell'altro  personale
implicato,  compresi  i nomi dei funzionari del progetto designati in
conformita' con il paragrafo 4 del presente Accordo;
  (iii) divisione delle attivita' tra le Parti;
  (iv) responsabilita' finanziarie delle Parti per  l'esecuzione  del
progetto;
  (v) durata del progetto pianificato.
  Al  termine  di  un  progetto  comune,  i dirigenti del progetto di
ciascuna  Parte  faranno  rapporto  alle  loro  rispettive  Autorita'
nazionali sui risultati ottenuti.
  15.  Salvo  se  disposto  diversamente  di comune accordo, le Parti
rimangono d'accordo che tutti i risultati ottenuti  dai  progetti  di
ricerca comune svolti in base al presente Accordo, saranno divisi tra
le  Parti.  I  risultati  di  tale ricerca in cooperazione saranno di
regola pubblicati con il nome dei ricercatori, ove possibile  su  una
base   congiunta   e   dovrebbero   includere   dettagli  sulla  loro
affiliazione ed un attestato che il lavoro  e'  stato  effettuato  in
conformita' con il presente Accordo.
Disposizioni definitive
  16.  Il presente Accordo sara' soggetto a rassegne periodiche. Esso
potra' essere emendato in qualsiasi  momento  grazie  ad  una  intesa
reciproca  tramite  uno scambio di lettere tra le Parti. L'Annesso al
presente Accordo potra' essere emendato in qualsiasi momento mediante
reciproco consenso.
  17. Il presente Accordo avra'  effetto  alla  data  della  firma  e
rimarra'   in   vigore   per   i   cinque   anni   successivi.  Sara'
automaticamente rinnovato per periodi di un anno, a meno che,  almeno
tre  mesi  prima della data di rinnovo, venga notificato da una delle
Parti un preavviso scritto di cessazione.
  Firmato a Canberra il  decimo  giorno  di  Agosto  1992  in  lingua
inglese.
        Per l'Italia                     Per l'Australia
     Alessandro Vattani                   Penny Wensley
     Direttore Generale            Segretario al Primo Assistente
  delle Relazioni Culturali         Organizzazioni Internazionali
Ministero degli Affari Esteri            e Divisione Giuridica
                                       Dipartimento degli Affari
                                        Esteri e del Commercio
ANNESSO
  Le  Parti rimangono d'accordo che, in un primo tempo, saranno presi
in considerazione gli scambi di personale ed i progetti di ricerca in
cooperazione nei seguenti settori:
  (a) glaciologia, con una particolare  enfasi  sul  tele-rilevamento
delle zone dei ghiacciai marini;
  (b)   misurazioni   LIDAR   della   stratosfera,  osservazioni  sul
monitoraggio ambientale e magnetosfera;
  (c) approfondite ricerche sismiche in vista  di  una  ricostruzione
del Gondwana;
  (d)  biologia  in  relazione  al CCAMLR (come il monitoraggio sugli
ecosistemi e la ricerca sul krill);
  (e)  programmi  per  gli   scienziati   italiani   nelle   stazioni
australiane,  in  particolare  per  quanto  riguarda  i settori della
fisica dell'alta atmosfera, la limnologia e la botanica terrestre.
                                325.
                      Alma Ata, 12 giugno 1992
                        Mosca, 21 agosto 1992
                  Accordo mediante Scambio di Note
      tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan
           sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
                 (Entrata in vigore: 21 agosto 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKH SSR
  N. 4236
                                             Alma-Ata, 12 giugno 1992
  Il  Ministero  degli  Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan
presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica  Italiana
nella Federazione Russa ed ha l'onore di informarla su quanto segue.
  La  Repubblica  del Kazakstan, guidata dalla volonta' di sviluppare
relazioni di amicizia e collaborazione  con  la  Repubblica  italiana
sulla  base  dei  principi  di  sovranita',  uguaglianza,  integrita'
territoriale e non interferenza negli affari  interni,  ribadendo  la
propria  fedelta'  ai  principi  della  Carta  delle  Nazioni  Unite,
dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di  Parigi  per  una  nuova
Europa,  cosi'  come  delle  Convenzioni  di  Vienna  sulle relazioni
diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e  del  24  aprile  1963,
esprime  la  sua  disponibilita' a stabilire relazioni diplomatiche a
livello di Ambasciatori.
  Il Ministero degli Affari Esteri  concorda  che  prima  dell'arrivo
dell'Ambasciatore  Straordinario  e Plenipotenziario della Repubblica
italiana M. Teucci nella Repubblica  del  Kazakhstan,  l'Ambasciatore
nella  Federazione  Russa  cosi'  come  il personale dell'Ambasciata,
rappresentino la Repubblica Italiana nella Repubblica del Kazakhstan.
  Il Ministero propone che questa Nota, unitamente alla Sua  Nota  di
risposta,  siano  considerate come l'Accordo sullo stabilimento delle
relazioni diplomatiche.
  Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan si
avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata  della  Repubblica
Italiana l'assicurazione della sua piu' alta considerazione.
  All'Ambasciata della Repubblica italiana
  MOSCA
 
                         AMBASCIATA D'ITALIA
                            NOTA VERBALE
  L'Ambasciata  d'Italia  a  Mosca  presenta  i  suoi  complimenti al
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del  Kazakhstan  e,  a
nome  del  Governo  Italiano,  esprime  il  proprio  assenso a che lo
stabilimento delle relazioni diplomatiche tra  i  due  paesi  avvenga
mediante lo scambio di Note Verbali.
  Pertanto,  al  fine  di  dare espressione alla sopracitata volonta'
comune di stabilire  le  relazioni  diplomatiche  tra  la  Repubblica
italiana e la Repubblica del Kazakhstan, la presente Nota costituisce
formale  risposta  alla  Nota  Verbale  n.  4236  del  12 Giugno 1992
ricevuta dal Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  del
Kazakhstan e poiche', congiuntamente ad essa, esprime l'accordo tra i
due  paesi  e  costituisce  l'atto  di  stabilimento  delle  suddette
relazioni diplomatiche,  si  trascrive  di  seguito  il  testo  della
suddetta Nota confermando di condividerne il contenuto:
"Nota  Verbale  n. 4236 del 12 Giugno 1992 - Il Ministro degli Affari
Esteri della Repubblica del Kazakhstan presenta  i  suoi  complimenti
all'Ambasciata della Repubblica italiana nella Federazione russa e ha
l'onore  di  informare su quanto segue: la Repubblica del Kazakhstan,
guidata dalla volonta' di sviluppare relazioni di amicizia e
-------------------------------
Al Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica del Kazakhstan
Alma Ata
collaborazione con la Repubblica italiana sulla base dei principi  di
sovranita',  euguaglianza, integrita' territoriale e non interferenza
negli affari interni, ribadendo la propria fedelta' ai principi della
Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della  Carta
di Parigi per un nuova Europa, cosi' come delle Convenzioni di Vienna
sulle  relazioni diplomatiche e consolari del 18 Aprile 1961 e del 24
Aprile 1963, esprime  la  sua  diponibilita'  a  stabilire  relazioni
diplomatiche a livello di Ambasciatori.
  Il  Ministro  degli  Affari  Esteri concorda che, prima dell'arrivo
dell'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario  della  Repubblica
italiana  M.  Teucci  nella Repubblica del Kazakhstan, l'Ambasciatore
nella Federazione russa  cosi'  come  lo  staff  di  quell'Ambasciata
rappresentino la Repubblica italiana nella Repubblica del Kazakhstan.
  Il Ministro propone che questa Nota, unitamente alla Vostra Nota di
risposta,  siano  considerati come l'Accordo sullo stabilimento delle
relazioni diplomatiche.
  Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan  si
avvale  dell'occasione  per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica
italiana l'assicurazione della sua piu' alta considerazione."
  L'Ambasciata d'Italia nel confermare pertanto a  nome  del  Governo
italiano  che  questa Nota unitamente alla citata Nota n. 4236 del 12
Giugno 1992 costituisce accordo sullo  stabilimento  delle  relazioni
diplomatiche   tra   la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  del
Kazakhstan, si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan l'espressione della sua
piu' alta considerazione.
Mosca, 21 Agosto 1992.
                                326.
                       Roma, 2 settembre 1992
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
               e il Governo della Repubblica del Peru'
      concernente il consolidamento del debito estero peruviano
  di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 17 settembre 1991
                           con due Lettere
                (Entrata in vigore: 2 settembre 1992)
          ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
               E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
      CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO PERUVIANO
             DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI
                        IL 17 SETTEMBRE 1991
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del  Peru',  nello  spirito  di  amicizia e di cooperazione economica
esistente tra i due Paesi ed in  applicazione  del  Processo  Verbale
sulla  ristrutturazione  del debito estero peruviano firmato a Parigi
il 17 settembre 1991, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
  Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento:
a) dei debiti, per capitale ed interessi  contrattuali,  in  scadenza
nel  periodo  1›.10.1991  -  31.12.1992  e  non regolati, del Governo
peruviano o del suo settore pubblico o dagli stessi garantiti nonche'
del settore privato a fronte dei quali sia  stato  effettuato,  prima
del  30.9.1991,  il versamento del corrispondente ammontare in valuta
locale presso la Banca Centrale della Riserva del Peru',  riferentisi
a  forniture  di  beni  e servizi, ad esecuzione di lavori nonche' ad
operazioni finanziarie con  regolamento  dilazionato  oltre  un  anno
derivanti  da  contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del
1›.1.1983, assistiti da garanzia assicurativa  dello  Stato  Italiano
per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito
all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");
b) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente
paragrafo  a),  per  capitale ed interessi contrattuali, arretrati al
30.9.1991;
c) degli  interessi  di  ritardato  regolamento  relativi  ai  debiti
indicati al precedente paragrafo b), dovuti dalla scadenza di ciascun
debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al
successivo Articolo III, paragrafo 2;
d)  dei  debiti,  per  capitale ed interessi, arretrati al 30.9.1991,
derivanti dall'Accordo italo-peruviano sottoscritto il  6.12.1978  in
applicazione delle intese multilaterali di Parigi del 3.11.1978;
e)  degli  interessi  di  ritardato  regolamento  relativi  ai debiti
indicati al precedente paragrafo d), dovuti dalla scadenza di ciascun
debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al
successivo Articolo III, paragrafo 2;
f)  dei  debiti,  della  stessa  categoria  di  quelli  indicati   al
precedente  paragrafo  a),  per  capitale  ed interessi contrattuali,
arretrati  al  30.9.1991,  derivanti  da  contratti   o   convenzioni
finanziarie conclusi a partire dal 1›.1.1983;
g)  degli  interessi  di  ritardato  regolamento  relativi  ai debiti
indicati al precedente paragrafo f), dovuti dalla scadenza di ciascun
debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al
successivo articolo III, paragrafo 5;
h) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali,  arretrati  al
30.9.1991,  derivanti  dalle Convenzioni finanziarie stipulate con il
MEDIOCREDITO CENTRALE;
i) degli  interessi  di  ritardato  regolamento  relativi  ai  debiti
indicati al precedente paragrafo h), dovuti dalla scadenza di ciascun
debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al
successivo Articolo III, paragrafo 7.
  I  debiti  in questione sono dettagliati negli allegati al presente
Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di  comune
accordo fra le Parti.
                             ARTICOLO II
1)  I  debiti  di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c),
d), e) saranno rimborsati - nelle valute  indicate  nei  contratti  o
convenzioni rispettivi - dal Banco de la Nacion, agente in nome e per
conto  del  Governo della Repubblica del Peru' (in seguito denominato
"Banco"), alla "SACE" in 14 rate semestrali uguali e consecutive,  la
prima delle quali scadra' il 15 novembre 2000 e l'ultima il 15 maggio
2007.
2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi f), g) saranno
rimborsati  -  nelle  valute  indicate  nei  contratti  o convenzioni
rispettivi - dal "Banco" alla "SACE" il 1› aprile 1992.  Tale termine
sara' differito al 16 giugno  1992,  oppure  al  16  settembre  1992,
oppure  al 16 dicembre 1992, oppure al 16 marzo 1993 oppure infine in
12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra'
il 30 giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 1998,  a  condizione  che
siano  adempiute  le  rispettive previsioni al riguardo indicate alla
Sez. III,  paragrafo  8,  secondo  capoverso,  del  Processo  Verbale
Multilaterale di Parigi del 17 settembre 1991.
3) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi h), i) saranno
rimborsati - nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni - dal
"Banco"  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE  il  1› aprile 1992. Tale termine
sara' differito al 16 giugno  1992,  oppure  al  16  settembre  1992,
oppure  al 16 dicembre 1992, oppure al 16 marzo 1993 oppure infine in
12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra'
il 30 giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 1998,  a  condizione  che
siano  adempiute  le  rispettive previsioni al riguardo indicate alla
Sez. III,  paragrafo  8,  secondo  capoverso,  del  Processo  Verbale
Multilaterale di Parigi del 17 settembre 1991.
                            ARTICOLO III
1)  Il  Governo  della  Repubblica  del Peru', tramite il "Banco", si
impegna a pagare ed a  trasferire  alla  "SACE"  ed  al  MEDIOCREDITO
CENTRALE,   nelle   valute   indicate  dei  contratti  o  convenzioni
rispettivi, interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo
scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente  dalla  scadenza
di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale.
2) Gli interessi dovuti sino al 30 settembre 1991 sui debiti indicati
al  precedente  Articolo  I,  paragrafi  b), d), saranno calcolati ai
tassi di interesse del 7,50% p.a. e del 9,60% p.a.    rispettivamente
per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane.
  Resta  inteso  che tali interessi saranno regolati alla "SACE" come
indicato al precedente Articolo II, pragrafo 1).
3) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafi a), b), c) d), e) dovuti dal 1› ottobre 1991 al 31 dicembre
1992 saranno calcolati ai tassi di interesse del 7,50% p.a.    e  del
9,60% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in
Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" come segue:
-  il  30%, in 4 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle
quali scadra' il 15 maggio 1993 e l'ultima il 15 novembre 1994;
- il 70%, in 6 rate semestrali uguali e consecutive, la  prima  delle
quali scadra' il 15 maggio 1995 e l'ultima il 15 novembre 1997.
  Per  tale  differimento,  il  Governo  della  Repubblica del Peru',
tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire  alla  "SACE"
interessi calcolati dal 1› gennaio 1993 sino al regolamento totale di
tali  debiti  ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e dell'11,-% p.a.,
rispettivamente per i debiti espressi  in  Dollari  USA  ed  in  Lire
Italiane. Tali interessi saranno regolati in semestralita' (15 maggio
- 15 novembre), la prima delle quali scadra' il 15 maggio 1993.
4) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafi  a),  b),  c),  d),  e)  dal  1›.1.1993  fino  alla data di
regolamento totale dei debiti stessi saranno calcolati  ai  tassi  di
interesse  del  7,50%  p.a.  e  dell'11,-% p.a. rispettivamente per i
debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane e saranno regolati
alla "SACE" in rate semestrali (15 maggio - 15  novembre),  la  prima
delle quali scadra' il 15 maggio 1993.
5) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafo  f) sino al 30 settembre 1991 saranno calcolati al tasso di
interesse del 7,50% p.a.
  Resta inteso che tali interessi saranno regolati alla  "SACE"  come
indicato al precedente Articolo II, paragrafo 2).
6) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafi  f),  g) dal 1› ottobre 1991 sino al regolamento totale dei
debiti stessi saranno calcolati al tasso di interesse del 7,50%  p.a.
e  saranno  regolati  alla  "SACE" alle medesime date previste per il
rimborso dei debiti in questione.
7) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafo h) sino al 30 settembre 1991 saranno calcolati al tasso  di
interesse dell'1,50% p.a..
  Resta  inteso  che  tali interessi saranno regolati al MEDIOCREDITO
CENTRALE come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 3).
8) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafi h), i) dal 1› ottobre 1991 sino al regolamento  totale  dei
debiti stessi saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a.
e  saranno  regolati  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE  alle  medesime date
previste per il rimborso dei debiti in questione.
                             ARTICOLO IV
1) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore della "SACE",  di
cui  ai precedenti articoli II e III, rispetto alle date previste, il
Governo della Repubblica del Peru', tramite il "Banco", si impegna  a
trasferire  con  sollecitudine  alla  "SACE"  stessa, interessi nelle
misure rispettivamente indicate al precedente Articolo III, paragrafo
4), maggiorate di 0,50 punti percentuali.
2) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore del  MEDIOCREDITO
CENTRALE,  di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date
previste, il Governo della Repubblica del Peru', tramite il  "Banco",
si  impegna  a  trasferire con sollecitudine al MEDIOCREDITO CENTRALE
stesso,  interessi, nella misura indicata al precedente Articolo III,
paragrafo 8), maggiorata di 0,50 punti percentuali.
                             ARTICOLO V
  Le disposizioni del  presente  Accordo  saranno  considerate  nulle
qualora  la  condizione  prevista  alla Sez. IV, paragrafo 3, secondo
capoverso  del  Processo  Verbale  Multilaterale  di  Parigi  del  17
settembre 1991 non sia adempiuta entro il termine ivi previsto.
                             ARTICOLO VI
  Ad  eccezione  di  quanto  previsto  dal  presente  Accordo restano
impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e  gli
impegni  contrattualmente  assunti tra le Parti per le operazioni cui
si  riferiscono  i  debiti  peruviani  menzionati   nell'Articolo   I
dell'Accordo stesso.
                            ARTICOLO VII
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
  Fatto  a  Roma  il  2 settembre 1992 in due originali, nelle lingue
italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
  Per il Governo della                  Per il Governo della
  Repubblica Italiana                   Repubblica del Peru'
  (firma illeggibile)                   (firma illeggibile)
 
                                              Roma, 2 sett. 1992
Signor Presidente,
  in  relazione  a  quanto  previsto  all'Articolo  III  dell'Accordo
firmato in data odierna, Le confermo l'accordo del mio Governo a che,
qualora  l'avente  diritto  italiano  ne faccia richiesta debitamente
documentata per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione
del Credito all'Esportazione, gli interessi di ritardato  regolamento
nella  misura  prevista  a  tale  titolo  nei contratti o convenzioni
finanziarie, vengano corrisposti  e  trasferiti  da  parte  peruviana
dalla  data di scadenza contrattuale e sino alla data dell'indennizzo
da parte  della  stessa  Sezione  Speciale  per  l'Assicurazione  del
Credito all'Esportazione.
  La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia piu' alta
considerazione.
----------------------
Al Presidendente della
Delegazione Italiana
 
                                            Roma 2 settembre 1992
Signor Presidente,
  in  relazione  a  quanto  previsto  all'Articolo  III  dell'Accordo
firmato in data odierna ed alla Sua lettera, sotto  la  stessa  data,
relativa  agli  interessi  di  ritardato  regolamento  che  la  Parte
peruviana dovrebbe corrispondere, dalla data di scadenza contrattuale
alla  data  di  indennizzo  da  parte  della  Sezione  Speciale   per
l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, nella misura prevista a
tale  titolo  nei contratti o convenzioni finanziarie nel caso in cui
l'avente diritto italiano ne faccia richiesta,  Le  confermo  che  la
Parte  italiana  fornira'  al  Banco  de la Nacion tutti gli elementi
informativi relativi alle operazioni per le quali  dovrebbero  essere
applicate le disposizioni di cui alla Sua lettera in riferimento.
  La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia piu' alta
considerazione.
---------------------
Al Presidente della
Delegazione Peruviana
                                327.
                      Jakarta, 7 settembre 1992
     Accordo di credito tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica d'Indonesia
     per la costruzione della centrale elettrica di Gunung Salak
                (Entrata in vigore: 7 settembre 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
     ACCORDO DI CREDITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
             ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
d'Indonesia  in  uno  spirito di amicizia e di cooperazione economica
tra i due paesi, hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
  Il Governo della Repubblica Italiana concedera'  al  Governo  della
Repubblica  di  Indonesia  un  credito  di  aiuto per un ammontare di
70.480.000 dollari  USA  (settanta  milioni  quattrocentottanta  mila
dollari   statunitensi)  da  utilizzarsi  per  la  costruzione  della
centrale elettrica di Gunung Salak nell'ambito  della  partecipazione
italiana a schemi e programmi di cooperazione concordati tra entrambi
i Governi.
ARTICOLO 2
  Il  credito  sara' concesso per finanziare le forniture di beni e/o
servizi italiani da parte di ditte  italiane  relative  ai  costi  in
valuta  estera del summenzionato progetto nonche' per finanziare fino
al 12% dei costi locali e fino al  4%  delle  spese  in  altri  paesi
industrializzati     come    stabilito    dal    Comitato    italiano
Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (C.I.C.S.).
ARTICOLO 3
  Il credito di cui  all'Articolo  1  sara'  concesso  alle  seguenti
condizioni:
  -  ripagamento  in  conto  capitale in 20 (venti) quote semestrali,
uguali  e  consecutive,  la  prima  delle   quali   a   scadere   126
(centoventisei)   mesi   dalla   data  di  entrata  in  vigore  della
Convenzione finanziaria di cui nel seguente articolo;
  - tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% pagabile alla fine di
ogni semestre a partire dalla data di ciascun utilizzo.
ARTICOLO 4
  Le  intese  tecniche  e  le  altre  condizioni  che   regolano   il
summenzionato   credito   verranno   stabilite  con  una  Convenzione
finanziaria separata tra il  Mediocredito  centrale,  che  agisce  su
autorizzazione  del  Governo  italiano  ed il Ministero delle Finanze
della Repubblica di Indonesia, che agisce in nome  e  per  conto  del
Governo della Repubblica di Indonesia.
ARTICOLO 5
  Tutte   le   controversie   derivanti   dalla   interpretazione   e
dall'applicazione del presente Accordo  saranno  regolate  tramite  i
canali diplomatici.
ARTICOLO 6
  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore il giorno della firma e
rimarra' in vigore fino a quando non sara' stato effettuato  l'ultimo
pagamento  a  Mediocredito  Centrale,  secondo  quanto  disposto  dal
precedente Articolo 3.
  Fatto  a Giacarta il 7 settembre 1992 in due esemplari originali in
lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
  Per il Governo della                     Per il Governo della
  Repubblica Italiana                     Repubblica d'Indonesia
  Michele Martinez                            Wisber Loeis
Ambasciatore Straordinario               Direttore Generale per
 e Plenipotenziario della               le relazioni economiche
   Repubblica italiana                       con l'estero
                                           Dipartimento Affari Esteri
                                328.
                     Damasco, 22 settembre 1992
     Accordo di credito, effettuato mediante scambio di Lettere,
              tra il Governo della Repubblica Italiana
            ed il Governo della Repubblica Araba Siriana
 per il finanziamento di un programma di sostegno alle importazioni
               (Entrata in vigore: 22 settembre 1992)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                           Damasco, 22.09.1992
  Eccellenza,
  Con riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di
confermare   la  disponibilita'  del  mio  Governo  ad  aderire  alla
richiesta  di  finanziamento  per  un  programma  di  sostegno   alle
importazioni.
  Per  l'attuazione di tale programma, il Governo Italiano concedera'
un credito agevolato dell'ammontare di 17 miliardi di  Lire  italiane
al  fine  di  finanziare  l'esportazione  dei  seguenti  prodotti  di
fabbricazione italiana nella Repubblica Araba di Siria:
  - meccanizzazione agricola e macchinari per l'irrigazione;
  - parti di ricambio per centrali elettriche;
  - macchinario per il settore industriale;
  Il credito agevolato potra' anche essere utilizzato per coprire  il
trasporto ed i costi assicurativi connessi alle merci importate.
  Le condizioni del credito agevolato saranno le seguenti:
  -  ripagamento in 20 (venti) quote semestrali uguali e consecutive,
la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo finanziario riferito di seguito;
  - tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% (uno punto  cinquanta
per  cento)  pagabile alla fine di ogni semestre a partire dalla data
di ciascun utilizzo.
  Le  procedure  per   l'attuazione   del   presente   programma   di
cooperazione sono le seguenti:
____________
S.E. Dr. Abdul Rahim Al-SUBEI
Ministro della Pianificazione
DAMASCO
  1. Al fine di stabilire le modalita' tecniche del credito agevolato
e  della  sua  utilizzazione,  un  accordo  finanziario dovra' essere
sottoscritto tra la Commissione di Pianificazione  dello  Stato,  che
agisce  per  conto  del  Governo  della  Repubblica Araba di Siria, e
Mediocredito Centrale che agisce per conto della Repubblica Italiana;
  2. Il Ministero degli Affari Esteri della Siria  trasmettera',  per
il  tramite  dell'Ambasciata  italiana  a Damasco, al Ministero degli
Affari Esteri a Roma, i contratti o le fatture pro-forma,  validi  al
momento della richiesta, espressi in Lire italiane;
  3.  Dopo  una valutazione dei prezzi, i contratti o le fatture pro-
forma  saranno  inviate  a  Mediocredito  Centrale  per  gli  esborsi
pertinenti.
  Ogni  eventuale  dettaglio  supplementare  sara'  deciso  di comune
accordo da entrambe le Parti.
  La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo  Governo  sul
contenuto  della  presente.  La  presente  lettera  e la Sua risposta
affermativa costituiranno un accordo che diverra' effettivo alla data
dello scambio di lettere.
  L'Accordo sara' attuato con riserva della specifica  decisione  che
dovra'  essere  adottata  dagli organismi italiani responsabili della
cooperazione.
  La prego di accettare, Eccellenza, i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                                      L'Ambasciatore d'Italia
                                          Raffaele Berlenghi
 
                                                    Damasco 22.9.1992
  Eccellenza,
  Ho  ricevuto  la  Sua  lettera in data odierna con la quale Ella mi
informa di quanto segue:
  "Eccellenza,
  Con riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di
confermare  la  disponibilita'  del  mio  Governo  ad  aderire   alla
richiesta   di  finanziamento  per  un  programma  di  sostegno  alle
importazioni.
  Per l'attuazione di tale programma, il Governo Italiano  concedera'
un  credito  agevolato dell'ammontare di 17 miliardi di Lire italiane
al  fine  di  finanziare  l'esportazione  dei  seguenti  prodotti  di
fabbricazione italiana nella Repubblica Araba di Siria:
  - meccanizzazione agricola e macchinari per l'irrigazione
  - parti di ricambio per centrali elettriche
  - macchinario per il settore industriale
  Il  credito agevolato potra' anche essere utilizzato per coprire il
trasporto ed i costi assicurativi connessi alle merci importate.
  Le condizioni del credito agevolato saranno le seguenti:
  - ripagamento in 20 (venti) quote semestrali uguali e  consecutive,
la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo finanziario riferito di seguito;
  -  tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% (uno punto cinquanta
per cento) pagabile alla fine di ogni semestre a partire  dalla  data
di ciascun utilizzo;
  Le   procedure   per   l'attuazione   del   presente  programma  di
cooperazione sono le seguenti:
----------------------
S.E.
L'Ambasciatore d'Italia
Raffaele Berlenghi
Damasco
  1. Al fine di stabilire le modalita' tecniche del credito agevolato
e della sua  utilizzazione,  un  accordo  finanziario  dovra'  essere
sottoscritto  tra  la  Commissione di Pianificazione dello Stato, che
agisce per conto del Governo  della  Repubblica  Araba  di  Siria,  e
Mediocredito Centrale che agisce per conto della Repubblica Italiana;
  2.  Il  Ministero degli Affari Esteri della Siria trasmettera', per
il tramite dell'Ambasciata italiana a  Damasco,  al  Ministero  degli
Affari  Esteri  a Roma, i contratti o le fatture pro-forma, validi al
momento della richiesta, espressi in Lire italiane;
  3. Dopo una valutazione dei prezzi, i contratti o le  fatture  pro-
forma  saranno  inviate  a  Mediocredito  Centrale  per  gli  esborsi
pertinenti.
  Ogni eventuale  dettaglio  supplementare  sara'  deciso  di  comune
accordo da entrambe le Parti.
  La  prego  di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo sul
contenuto della presente. La  presente  lettera  e  la  Sua  risposta
affermativa costituiranno un accordo che diverra' effettivo alla data
dello scambio di lettere.
  L'Accordo  sara'  attuato con riserva della specifica decisione che
dovra' essere adottata dagli organismi  italiani  responsabili  della
cooperazione.
  La  prego  di  accettare,  Eccellenza,  i sensi della mia piu' alta
considerazione."
  Da parte del Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di
informarLa del mio accordo.
  Voglia  accettare,  Eccellenza,  i  sensi  della  mia   piu'   alta
considerazione.
                                   Abdul Rahim Subei
                         Ministro di Stato per la Pianificazione
                                329.
                        Roma, 6 ottobre 1992
  Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana
              ed il Governo della Repubblica Argentina
            nel campo della ricerca e dell'utilizzazione
           dello Spazio extra-atmosferico e scopi pacifici
                 (Entrata in vigore: 6 ottobre 1992)
          ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E
 DELL'UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI
                                 FRA
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                 ED
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Argentina, denominati in seguito "le Parti";
  Affermando  il  loro interesse a favorire la cooperazione nel campo
della ricerca e dell'utilizzazione  a  scopi  pacifici  dello  spazio
extra-atmosferico e spinti dal desiderio di contribuire allo sviluppo
di tali attivita';
  Desiderando   preservare   l'uso   dello  spazio  extra-atmosferico
esclusivamente a scopi pacifici ed alla cooperazione  tra  tutti  gli
Stati;
  Tenendo   conto  delle  disposizioni  del  "Trattato  sui  Principi
dell'attivita' degli Stati relativa alla  ricerca  ed  all'uso  dello
spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri Corpi Celesti",
firmato  il  27 gennaio 1967, nonche' degli altri Trattati ed Accordi
multilaterali  concernenti  l'esplorazione  e  l'utilizzazione  dello
spazio extra-atmosferico di cui entrambi gli Stati sono Parti;
  Riaffermando  il  deciso  impegno di entrambi i Paesi nei confronti
del Regime di Controllo della Tecnologia Missilistica (MTCR);
  Concordano quanto segue:
                             ARTICOLO I
  In conformita' alle leggi e regolamentazioni  vigenti  in  ciascuno
dei   due  Paesi  ed  alla  normativa  internazionale  universalmente
riconosciuta, le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  la  cooperazione
nell'esplorazione  e  nell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi
pacifici, sia sul piano bilaterale, sia in partecipazione  con  altri
Paesi ed organismi internazionali.
                             ARTICOLO II
  La  cooperazione  nell'ambito  del  presente Accordo comprendera' i
seguenti settori:  Fisica  solare,  Astrofisica,  Osservazione  della
Terra,  Geodesia,  Telecomunicazione,  missioni  ed  esperimenti  con
piccoli satelliti.
  Altri programmi di eventuale cooperazione potranno essere  definiti
di comune accordo fra le Parti.
                            ARTICOLO III
  Le  iniziative  congiunte nell'ambito dell'articolo II del presente
Accordo potranno essere realizzate attraverso:
  a) scambio di scienziati e di altri specialisti;
  b) lavori congiunti di ricerca e progettazione  con  organizzazioni
scientifiche ed altri organismi di ricerca;
  c)   scambio   di  esperienze,  di  informazione  scientifiche,  di
materiali e di apparecchiature;
  d) cooperazione per la progettazione, lo sviluppo ed il  lancio  di
apparecchiature,  nonche'  svolgimento  di  esperimenti  congiunti in
orbita, analisi dei dati ed utilizzazione scientifica  dei  risultati
degli esperimenti;
  e) organizzazioni di simposi congiunti;
  f)  altre  manifestazioni  congiunte che potranno essere concordate
tra le Parti Contraenti.
                             ARTICOLO IV
  Gli  organismi  responsabili,  anche   finanziariamente,   per   la
realizzazione  del  presente Accordo sono: per la Repubblica Italiana
l'Agenzia  Spaziale  Italiana  e  per  la  Repubblica  Argentina   la
Commissione Nazionale delle Attivita' Spaziali (CONAE).
                             ARTICOLO V
  Qualunque  informazione scientifica e tecnica ottenuta a seguito di
esperienze congiunte rimarra' a disposizione di entrambe le Parti.
  Detti risultati ed informazioni saranno resi  disponibili  a  Terzi
secondo  le  regole  che  le  Stesse concorderanno opportunamente per
quanto riguarda la divulgazione  e  l'osservanza  dei  diritti  sulla
proprieta' intellettuale.
                             ARTICOLO VI
  I singoli programmi nei settori previsti agli articoli II e III del
presente   Accordo,   incluse   le   loro  condizioni,  modalita'  di
cooperazione e finanziamento, saranno determinati  da  protocolli  di
lavoro  da  stipularsi  da parte degli organismi a cui fa riferimento
l'articolo IV.
                            ARTICOLO VII
  Il  presente  Accordo  non  rechera'  pregiudizio   agli   obblighi
derivanti  a  ciascuna  delle  Parti  da  Accordi con altri Stati e/o
Organizzazioni Internazionali.
                            ARTICOLO VIII
  Il presente Accordo entrera' in vigore al momento della firma.
  La sua validita' si estendera' per un periodo di cinque  (5)  anni,
rinnovabili  formalmente,  di  comune  accordo, per periodi di uguale
durata.
  Ciascuna delle Parti potra' porre termine al presente Accordo  dopo
i primi due (2) anni dalla sua entrata in vigore, previa notifica con
dodici  (12) mesi di anticipo all'altra Parte della sua intenzione in
tal senso.
  Dopo la scadenza del  presente  Accordo  i  progetti  previsti  dai
protocolli  di  lavoro  menzionati  all'Articolo VI, e gia' iniziati,
proseguiranno fino alla loro conclusione, salvo  che  non  sia  stato
diversamente stabilito.
  Firmato a Roma, il giorno 6 del mese di ottobre del 1992, in lingua
italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA                   PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                    REPUBBLICA ARGENTINA
(firma illeggibile)                    (firma illeggibile)