Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - assessorati agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e Bolzano - assessorati agricoltura e foreste Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Corte dei conti In relazione al quesito posto per conoscere in concreto le modalita' di anticipazione su fidejussione del contributo concesso ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, questo Ministero ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti circa la procedura applicativa da seguire in ordine alle disposizioni contenute nella circolare n. 265 del 1 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991 e nella richiamata circolare n. 262 del 5 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1991. E' opportuno premettere che il comitato zootecnico, nella scelta dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti dei progetti selezionati, si e' posto l'obiettivo di assicurare ai progetti ammessi a contributo tutte le risorse finanziarie disponibili, tali comunque da assicurare alla realizzazione degli investimenti la copertura della maggiore spesa possibile e cio' nella constatazione della insufficienza dei mezzi finanziari recati dalla citata legge n. 252 per un settore gravemente in crisi. Per rendere possibile tale maggiore disponibilita' di risorse il suddetto comitato: a) ha tenuto conto dei limiti di impegno per la concessione di mutui agevolati alle societa' cooperative, come previsto dall'art. 15, comma 16, della legge n. 67/1988, in quanto finalizzati alla costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di lavorazione e commercializzazione delle carni, nonche' al consolidamento delle passivita' onerose; b) ha considerato, altresi', la possibilita' di impiego del ricavato di mutui agevolati, ottenibili attraverso l'utilizzo anche parziale del contributo in conto capitale nella forma del concorso attualizzato negli interessi (punto 3.1 della circolare n. 265/1991). In definitiva, il comitato, nel prendere in considerazione i ricavati dei mutui di cui alle precedenti lettere a) e b), non solo ha destinato agli investimenti maggiori risorse finanziarie ma con tale procedimento ha liberato parte dell'entita' del contributo in conto capitale che, pertanto, puo' essere attribuito a titolo di anticipazione alle operazioni di investimento e di riequilibrio finanziario. Su quest'ultimo aspetto del problema, che corrisponde, poi, all'essenza del quesito formulato all'amministrazione, si ritiene di precisare che, accertata la destinazione della misura del contributo assegnato al soddisfacimento totale della spesa per investimento, la differenza risultante tra l'importo totale del contributo anzidetto e quello impegnato per l'assunzione del mutuo sulla base del limite d'impegno e/o del concorso attualizzato negli interessi puo' essere concesso in anticipazione solo nel caso in cui venga presentata la garanzia fidejussoria nella forma omnicomprensiva prevista dalla sopra citata circolare n. 265 del 1 ottobre 1991. Si allega un prospetto esemplificativo del calcolo relativo alla determinazione della misura del contributo erogabile in anticipazione a seconda che il fabbisogno indicato nel progetto sia costituito dalle sole spese di investimento ovvero da spese di investimento e di riequilibrio finanziario. Il Ministro: FONTANA