Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe, in corrispondenza
delle sottoindicate pagine della sopramenzionata Gazzetta  Ufficiale,
sono apportate le seguenti rettifiche:
    a pag. 25, in testa alla prima colonna, nel nuovo testo del comma
2 dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, introdotto
dall'art.  4,  comma  1,  in  luogo  di: "2. Qualora il reddito, come
determinato ai commi  precedenti,  ..",  si  legga:  "2.  Qualora  il
reddito, come determinato al comma 1, ..";
    alla   stessa   pagina,  prima  colonna,  all'art.  5,  comma  2,
quindicesimo rigo, in luogo di:  "  ..  provvisorio  dello  Stato  16
luglio  1947,  n.  708, nonche' ..", si legga: " .. provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,  con  modificazioni,  dalla
legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  nonche' .."; nel comma 3 dello
stesso art. 5, in  luogo  di:  "  ..  norme  dettate  dei  rispettivi
ordinamenti  ..",  si  legga:  "  ..    norme  dettate dai rispettivi
ordinamenti ..";
    a pag. 27, seconda colonna,  all'art.  11,  comma  1,  dodicesimo
rigo, dopo la parola "precedente" sostituire la virgola con il punto;
al  comma  2  del  medesimo  art.  11, quarto rigo, in luogo di: " ..
nell'articolo 3, commi 1, ..", si legga: " .. nell'articolo 3,  comma
1, ..";
    a pag. 28, prima colonna, all'art. 13, quarto rigo, in luogo di:
" .. medesima, l'importo della pensione ..", si legga: " .. medesima,
e   per   i  lavoratori  autonomi  iscritti  alle  gestioni  speciali
amministrate dall'INPS, l'importo della pensione ..";
    a pag. 28, all'art. 14,  comma  1,  secondo  rigo  della  seconda
colonna,  in  luogo  di:  " .. assenza facoltativa del lavoro ..", si
legga:
" .. assenza facoltativa dal lavoro .."; al comma 3 dello stesso art.
14,  secondo  rigo,  in  luogo  di:  "   ..   prevista   l'astenzione
obbligatoria  dal  lavoro  ..",  si legga: " .. prevista l'astensione
obbligatoria dal lavoro ..".