IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,  che  ha  istituito   le   carriere   dirigenziali   nell'ambito
dell'ordinamento statale;
  Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n.  358, recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il regolamento degli uffici e  del  personale  del  Ministero
delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  33, comma 2, del precitato
regolamento, all'organizzazione interna delle direzioni  centrali  si
provvede  con  decreti  del  Ministro  delle  finanze su proposta dei
competenti direttori generali previo parere dei relativi comitati  di
gestione  e  secondo  i  criteri  generali  fissati  dal consiglio di
amministrazione;
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  73,  comma  1,  del  medesimo
regolamento, in sede di prima applicazione, i suddetti decreti devono
essere emanati previo parere del consiglio di amministrazione;
  Riconosciuta   la   necessita'   di   emanare,  in  sede  di  prima
applicazione, le  disposizioni  relative  all'organizzazione  interna
della direzione generale degli affari generali e del personale;
  Udito  il  parere  del  consiglio di amministrazione espresso nella
seduta del 22 dicembre 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Competenze del direttore generale
  1. Il direttore generale svolge le funzioni  a  lui  attribuite  ai
sensi  dell'art.  34  del  decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992,  n.  287,  e  di  ogni  altra  disposizione  legislativa,
regolamentare  e  amministrativa.  Esegue le direttive del Ministro e
da' attuazione alle deliberazioni del consiglio  di  amministrazione.
Nel  quadro  dei  principi  di  coordinamento indicati dal segretario
generale, ha la direzione dell'attivita' complessiva della  direzione
generale  degli  affari  generali  e  del  personale  e  determina  i
programmi per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.
  2. In particolare, il direttore generale:
    a) ha la responsabilita' dell'azione complessiva della  direzione
generale  e  cura  i  rapporti  con il Ministro, con il Gabinetto del
Ministro, con gli uffici del segretariato generale, con l'ufficio del
coordinamento   legislativo,   con   l'ufficio    per    i    servizi
dell'informazione  e  stampa con il Servizio centrale degli ispettori
tributari;
    b) formula gli obiettivi e le  linee  di  azione  generale  della
direzione generale e ne riferisce al Ministro, sottoponendoli, quando
occorra, alla sua approvazione;
    c) indirizza le attivita' rientranti nella competenza di ciascuna
direzione centrale e ne coordina le attivita';
    d)  indirizza e coordina le attivita' indicate all'art. 65, commi
1, 2 e 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 287,
impartendo le opportune direttive o istruzioni;
    e)  effettua  la  valutazione dell'andamento dell'attivita' della
direzione generale e il controllo sui risultati conseguiti;
    f) esamina  i  problemi  organizzativi  fondamentali  nell'ambito
della direzione generale ed emana le conseguenti direttive;
    g) riferisce periodicamente al Ministro.
  3.  Sono  riservate  alla  competenza  del  direttore  generale  le
seguenti attivita':
    a) svolgimento delle  funzioni  e  adozione  degli  atti  di  cui
all'art.  7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, in conformita' al disposto del terzo comma dello stesso
articolo;
    b) esame e valutazione degli atti da sottoporre all'esame o  alla
firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;
    c)  adozione degli atti diretti ad uno degli uffici indicati alla
lettera a) del comma 2 e degli atti di particolare  rilevanza  o  che
concretino o concorrano a concretare indirizzi generali;
    d)  adozione:  di  atti  non  rientranti  nelle  previsioni degli
articoli da 7 a 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748
del 1972 e provvedimenti definitivi a rilevanza giuridica esterna; di
atti anche prodromici implicanti questioni  di  massima;  di  atti  e
provvedimenti  rientranti  nella  competenza di entrambe le direzioni
centrali;
    e)  formulazione  delle  proposte  e  adozione  degli   atti   da
sottoporre al consiglio di amministrazione;
    f) formulazione delle proposte al Ministro per la designazione di
funzionari  da  nominare ad incarichi esterni in rappresentanza della
direzione generale;
    g) formulazione al Ministro delle proposte relative  a  richieste
di autorizzazione ex art. 61 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
    h) adozione dei provvedimenti di competenza relativi ai movimenti
del personale;
    i)  formulazione  delle  proposte al consiglio di amministrazione
per l'attribuzione di funzioni dirigenziali;
    l) formulazione delle proposte per l'invio in missione all'estero
del personale;
    m) adozione degli atti concernenti la costituzione di  gruppi  di
lavoro e commissioni per l'esecuzione di incarichi, lavori o studi di
particolare  rilevanza o che interessino la competenza di entrambe le
direzioni centrali;
    n) conferimento delle reggenze di uffici dirigenziali,  ai  sensi
della  vigente  normativa, nell'ambito della direzione generale degli
affari generali  e  del  personale,  degli  uffici  del  segretariato
generale,  dell'ufficio  del  coordinamento legislativo, della Scuola
centrale tributaria, del Servizio centrale degli ispettori  tributari
e  del  servizio amministrativo del Comando generale della Guardia di
finanza;
    o) adozione dei provvedimenti  delegati  dal  Ministro  ai  sensi
dell'art.  14  del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del
1972;
    p) formulazione  di  proposte  al  Ministro  per  le  deleghe  da
conferire  ai  sensi  dell'art.  14  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 748 del 1972;
    q)  formulazione  di  richieste  per  indagini ispettive ai sensi
dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n.  287  del
1992.