IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente curi la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che dispone che il Ministero dell'ambiente curi l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che attribuisce al Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, il potere di emanare ordinanze contingibili per la tutela dell'ambiente qualora si verifichino situazioni di grave danno ambientale; Visto l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente la riduzione o il divieto, per periodi prestabiliti, della caccia a determinate specie della fauna selvatica, per importanti o motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per sopravvenute particolari condizioni ambientali stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'; Visto l'art. 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; Visto l'art. 21, comma 1, lettera n), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il divieto di caccia negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; Accertato che nelle attuali condizioni meteo-climatiche, a causa della loro gravita', si ravvisano i presupposti previsti dagli articoli 19 e 21 della sopra citata legge n. 157; Ritenuto che tale situazione configura uno stato di grave pericolo di danno ambientale per la minaccia alla fauna selvatica in quanto per tali condizioni, la fauna selvatica stessa risulta essere in condizioni di maggiore vulnerabilita', e che tale stato di grave pericolo, in quanto di rilevanza nazionale, impone l'adozione di idonee misure conservazionistiche da parte dell'Autorita' centrale dello Stato; Ritenuto che l'unico strumento idoneo a prevenire l'insorgenza di fenomeni pregiudizievoli per la sopravvivenza della fauna selvatica e per favorire una piu' efficace attivita' di controllo da parte delle autorita' competenti e' quello di sospendere ogni attivita' venatoria su tutto il territorio nazionale interessato dai fenomeni meteo- climatici di cui in premessa, per un periodo di giorni otto; Ordina: E' vietata su tutto il territorio nazionale ogni forma di attivita' venatoria per giorno otto dalla data della pubblicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' immediatamente eseguibile. Roma, 5 gennaio 1993 Il Ministro dell'ambiente RIPA DI MEANA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FONTANA