IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA
   PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Sentiti  il  C.N.E.L.,  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni;
  Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n.
39;
  Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati  dal
direttore  generale  dell'emigrazione  e  degli  affari  sociali  del
Ministero degli affari esteri;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  assicurare   prioritariamente
l'occupazione  degli immigrati extra-comunitari muniti di permesso di
soggiorno che risultano tuttora disoccupati;
  Ritenuto che  vada  proseguita  la  politica  dei  ricongiungimenti
familiari che ha dato risultati positivi nel 1992;
  Ritenuto  che,  in  presenza  di  carenze  di  manodopera,  occorra
continuare  ad  utilizzare  le  possibilita'  di  chiamata   previste
dall'art. 8 della legge n. 943/1986, ferma restando anche la facolta'
di far ricorso all'art. 10 della stessa legge;
  Considerata  la  necessita'  di  continuare  una  politica di asilo
coerente con gli obblighi internazionali e la tradizione del Paese;
  Tenuto  conto  che  i  cittadini  stranieri  ai  quali   e'   stato
riconosciuto  lo  status  di  rifugiato  beneficiano  in  materia  di
soggiorno e di lavoro dei  diritti  garantiti  dalla  Convenzione  di
Ginevra del 1951;
  Considerata   anche   la   possibilita'  che  si  verifichino,  per
situazioni  di  emergenza,  afflussi  di  sfollati  temporanei  o  di
profughi di guerra;
  Ferma restando l'esigenza di favorire il lavoro stagionale mediante
l'adozione di un apposito provvedimento legislativo;
  Considerando che sono state avviate le procedure per la definizione
delle  linee  di  intervento  e  l'emanazione  delle  misure intese a
migliorare  l'inserimento  socio-culturale   degli   stranieri   non-
comunitari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990;
  Tenuto conto che tali misure saranno emanate con separati decreti;
  Tutto cio' premesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  il  1993 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3
della  legge  n.  39/1990,  i  cittadini   stranieri   non-comunitari
appartenenti alle seguenti categorie:
    a)  familiari di cittadini non-comunitari legalmente residenti in
Italia ed  occupati,  che  potranno  ricongiungersi  alle  condizioni
previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986;
    b)    cittadini    non-comunitari    chiamati    e    autorizzati
nominativamente a soggiornare per motivi  di  lavoro  in  Italia,  ai
sensi  ed  alle  condizioni stabilite dall'art. 8, della legge n. 943
del 1986, purche' il datore di lavoro offra la disponibilita'  di  un
alloggio adeguato.