IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 4 maggio 1990,  n.  107,  sulla  disciplina  per  le
attivita'   trasfusionali   relative  al  sangue  umano  ed  ai  suoi
componenti e per la produzione di plasma derivati;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4, primo comma, n. 6,
e art. 6, primo comma, lettera c);
  Visto il decreto ministeriale  15  gennaio  1991  sull'accertamento
della idoneita' del donatore di sangue ed emoderivati;
  Vista  la  propria  circolare  n.  68 del 1978 avente ad oggetto il
controllo dell'HbS Ag su ogni singolo prelievo di sangue o plasma;
  Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1988,  n.  14,  contenente
disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da HIV;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 luglio 1990 su misure dirette ad
escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue;
  Ritenuto necessario  dettare  ulteriori  disposizioni  al  fine  di
prevenire  l'insorgenza  di  infezioni  da HIV2 e il loro diffondersi
tramite trasfusione di sangue e suoi componenti e somministrazione di
emoderivati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  servizi  di  immunoematologia  e  trasfusione  e  i   centri
trasfusionali previsti nell'art. 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107,
nell'ambito  delle  funzioni attribuite a tali strutture dall'art. 5,
comma 2, della suddetta legge e particolarmente dalle lettere  "a"  e
"t"  hanno l'obbligo di effettuare su ogni singola unita' di sangue e
di plasma donato, oltre alle ricerche gia'  disposte  con  precedenti
provvedimenti anche la ricerca degli anticorpi anti HIV2.