IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, sulla disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4, primo comma, n. 6, e art. 6, primo comma, lettera c); Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1991 sull'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed emoderivati; Vista la propria circolare n. 68 del 1978 avente ad oggetto il controllo dell'HbS Ag su ogni singolo prelievo di sangue o plasma; Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1988, n. 14, contenente disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da HIV; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1990 su misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue; Ritenuto necessario dettare ulteriori disposizioni al fine di prevenire l'insorgenza di infezioni da HIV2 e il loro diffondersi tramite trasfusione di sangue e suoi componenti e somministrazione di emoderivati; Decreta: Art. 1. 1. I servizi di immunoematologia e trasfusione e i centri trasfusionali previsti nell'art. 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nell'ambito delle funzioni attribuite a tali strutture dall'art. 5, comma 2, della suddetta legge e particolarmente dalle lettere "a" e "t" hanno l'obbligo di effettuare su ogni singola unita' di sangue e di plasma donato, oltre alle ricerche gia' disposte con precedenti provvedimenti anche la ricerca degli anticorpi anti HIV2.