IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le note del presidente della corte di appello di Venezia n. 1232/3/PD/bm in data 10 novembre 1992 e n. 2364/II/LB/bm in data 12 dicembre 1992, dalle quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Venezia nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Venezia: giorno 2 ottobre 1992; pretura circondariale di Venezia: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992; sezione distaccata di Chioggia: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992; sezione distaccata di Dolo: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992; sezione distaccata di Mestre: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992; sezione distaccata di Portogruaro: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992; sezione distaccata di S. Dona' di Piave: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992; tribunale di Verona: giorni 22, 23, 25 settembre e 2 ottobre 1992; tribunale di Vicenza: giorni 21 e 22 settembre 1992. Roma, 23 dicembre 1992 Il Ministro: MARTELLI