IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini 'Latisana del Friuli' ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1987 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini intesa a ridurre il limite minimo dell'estratto secco netto del vino 'Latisana del Friuli Pinot grigio', stabilito dall'art. 6 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del vino suddetto, cosi' come modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1987, che prevede la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto secco netto; Ritenuta l'opportunita' di adeguare l'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini D.O.C. 'Latisana del Friuli' alla citata proposizione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata 'Latisana del Friuli Pinot grigio' previsto nella misura del 20 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione cosi' come ultimamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1987, e' modificato nella misura del 15 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1993 Il Ministro: FONTANA