IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro; Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1991 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1992, concernente la revisione delle tariffe postali per l'estero; Ritenuto opportuno elevare il limite massimo di peso previsto per la spedizione dei pacchetti postali indirizzati ai Paesi membri della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Il limite massimo di peso dei pacchetti postali, indicato al punto 3 della voce limiti di peso della tabella 1, annessa al decreto ministeriale 7 gennaio 1992, citato nelle premesse, e' elevato a g 2.000 nei rapporti con i Paesi membri della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Citta' del Vaticano, Cipro, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, San Marino, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Yugoslavia. 2. La tariffa per la spedizione dei pacchetti postali di peso superiore a g 1.000, nelle relazioni con i Paesi di cui al comma 1, e' la seguente: da oltre 1.000 g fino a 2.000 g L. 9.300. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1992 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni VIZZINI Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992 Registro n. 28 Poste, foglio n. 146