IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130,  che  stabilisce
che  le  tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono
essere  fissate  con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;
  Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27
luglio  1984  e  resa  esecutiva in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198;
  Visto il decreto  ministeriale  23  dicembre  1991  concernente  la
determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale
di  prelievo  ai fini della tariffazione per i servizi internazionali
postali e di bancoposta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 31 dicembre 1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio  1992 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  10  del  14  gennaio  1992,  concernente  la
revisione delle tariffe postali per l'estero;
  Ritenuto  opportuno  elevare il limite massimo di peso previsto per
la spedizione dei pacchetti postali indirizzati ai Paesi membri della
Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  limite  massimo  di peso dei pacchetti postali, indicato al
punto 3 della voce limiti di peso della tabella 1, annessa al decreto
ministeriale 7 gennaio 1992, citato nelle premesse, e'  elevato  a  g
2.000  nei rapporti con i Paesi membri della Conferenza europea delle
poste e delle telecomunicazioni: Albania, Austria, Belgio,  Bulgaria,
Cecoslovacchia,   Citta'  del  Vaticano,  Cipro,  Danimarca,  Spagna,
Finlandia,   Francia,    Germania,    Grecia,    Irlanda,    Islanda,
Liechtenstein,  Lussemburgo,  Malta,  Monaco,  Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda
del   Nord,   San   Marino,   Svezia,  Svizzera,  Turchia,  Ungheria,
Yugoslavia.
  2. La tariffa per la  spedizione  dei  pacchetti  postali  di  peso
superiore  a  g 1.000, nelle relazioni con i Paesi di cui al comma 1,
e' la seguente:
   da oltre 1.000 g fino a 2.000 g L. 9.300.
  3. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1992
                                            Il Ministro delle poste
                                            e delle telecomunicazioni
                                                     VIZZINI
Il Ministro del tesoro
         CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992
Registro n. 28 Poste, foglio n. 146