AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  502, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
                               Art. 1.
                 Programmazione sanitaria nazionale
          e definizione dei livelli uniformi di assistenza
  1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione
e le linee generali di indirizzo  del  Servizio  sanitario  nazionale
nonche'  i  livelli  di  assistenza  da  assicurare  in condizioni di
uniformita' sul territorio nazionale  sono  stabiliti  con  il  Piano
sanitario    nazionale,    nel   rispetto   degli   obiettivi   della
programmazione socio-economica nazionale e  di  tutela  della  salute
individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entita' del
finanziamento  assicurato  al  Servizio sanitario nazionale. Il Piano
sanitario  nazionale  e'  predisposto   dal   Governo,   sentite   le
Commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si
esprimono  entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto.
Il  Governo,  ove  si   discosti   dal   parere   delle   Commissioni
parlamentari,  e'  tenuto  a motivare. Il Piano e' adottato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa  con  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Ove l'intesa  con  la  Conferenza  non  intervenga
entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo
provvede direttamente.
  2.  Il  Piano  sanitario  nazionale,  che  ha  durata triennale, e'
adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno  di  vigenza
del  piano  precedente.  Il  Piano  sanitario  nazionale  puo' essere
modificato nel corso  del  triennio,  con  la  procedura  di  cui  al
precedente  comma,  anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di
erogazione delle prestazioni e le eventuali forme  di  partecipazione
alla  spesa  da  parte  degli  assistiti  in  relazione  alle risorse
stabilite dalla legge finanziaria.
  3. Il Piano  sanitario  nazionale  per  il  triennio  1994-1996  e'
adottato entro il 31 luglio 1993.
  4. Il Piano sanitario nazionale indica:
    a)   le   aree  prioritarie  di  intervento  anche  ai  fini  del
riequilibrio   territoriale   delle   condizioni   sanitarie    della
popolazione;
    b)  i  livelli  uniformi  di  assistenza sanitaria da individuare
sulla  base  anche  di  dati  epidemiologici  e   clinici,   con   la
specificazione  delle  prestazioni  da garantire a tutti i cittadini,
rapportati al volume delle risorse a disposizione;
    c)   i   progetti-obiettivo   da   realizzare   anche    mediante
l'integrazione  funzionale  e  operativa  dei  servizi sanitari e dei
servizi socio-assistenziali degli  enti  locali,  fermo  restando  il
disposto  dell'articolo  30  della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in
materia di attribuzione degli oneri relativi;
    d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica  e  di
ricerca  sanitaria  applicata,  orientata anche alla sanita' pubblica
veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione dei servizi
e delle attivita' svolte;
    e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale.
  5.  Le  regioni,  entro  centocinquanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione  del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano con
le modalita'  previste  dai  rispettivi  statuti,  i  Piani  sanitari
regionali,   uniformandoli   alle  indicazioni  del  Piano  sanitario
nazionale,  e  definendo  i  modelli  organizzativi  dei  servizi  in
funzione  delle  specifiche  esigenze  del territorio e delle risorse
effettivamente a disposizione.
  6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese espone i  risultati
conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  fissati  dal  Piano  sanitario
nazionale e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  La  legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza  territoriale".  Si trascrive il testo del relativo
          art. 1:
             "Art. 1  (Sanita').  -  1.  Ai  fini  della  ottimale  e
          razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
          sanitario   nazionale,  del  perseguimento  della  migliore
          efficienza  del  medesimo  a  garanzia  del  cittadino,  di
          equita'   distributiva   e  del  contenimento  della  spesa
          sanitaria, con riferimento all'art. 32 della  Costituzione,
          assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
          e  la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri
          previsti dalla normativa vigente  in  materia,  il  Governo
          della  Repubblica,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a) riordinare la disciplina dei ticket e dei  prelievi
          contributivi,  di  cui  all'art. 31 della legge 28 febbraio
          1986, n. 41, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          sulla  base  del  principio dell'uguaglianza di trattamento
          dei    cittadini,    anche    attraverso     l'unificazione
          dell'aliquota  contributiva, da rendere proporzionale entro
          un livello massimo di reddito;
               b) rafforzare  le  misure  contro  le  evasioni  e  le
          elusioni  contributive  e  contro  i  comportamenti abusivi
          nella   utilizzazione   dei   servizi,   anche   attraverso
          l'introduzione  di  limiti  e  modalita'  personalizzate di
          fruizione delle esenzioni;
               c) completare il riordinamento del Servizio  sanitario
          nazionale,   attribuendo   alle  regioni  e  alle  province
          autonome la  competenza  in  materia  di  programmazione  e
          organizzazione  dell'assistenza sanitaria e riservando allo
          Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione  sanitaria
          nazionale,   la   determinazione  di  livelli  uniformi  di
          assistenza sanitaria e delle relative  quote  capitarie  di
          finanziamento,   secondo   misure   tese   al  riequilibrio
          territoriale e  strutturale,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano; ove  tale  intesa
          non  intervenga  entro  trenta  giorni  il Governo provvede
          direttamente;
               d) definire  i  principi  organizzativi  delle  unita'
          sanitarie    locali   come   aziende   infraregionali   con
          personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
          legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque  che  esse
          abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
          generale  e  un  collegio  dei  revisori  i  cui membri, ad
          eccezione della rappresentanza del  Ministero  del  tesoro,
          devono  essere  scelti  tra  i  revisori contabili iscritti
          nell'apposito registro previsto  dall'art.  1  del  decreto
          legislativo   27  gennaio  1992,  n.  88.  La  definizione,
          nell'ambito della programmazione regionale, delle linee  di
          indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita',
          l'esame  del  bilancio di previsione e del conto consuntivo
          con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
          le verifiche generali sull'andamento  delle  attivita'  per
          eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
          di   indirizzo   per   le   ulteriori  programmazioni  sono
          attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci  ovvero
          dei   presidenti   delle   circoscrizioni   di  riferimento
          territoriale. Il direttore generale,  che  deve  essere  in
          possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
          professionalita'  ed esperienza gestionale e organizzativa,
          e' nominato con  scelta  motivata  dalla  regione  o  dalla
          provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
          istituire  presso  il Ministero della sanita' ed e' assunto
          con contratto di diritto privato a termine;  e'  coadiuvato
          da  un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
          in  possesso  dei  medesimi  requisiti  soggettivi, assunti
          anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
          assistito  per  le  attivita'   tecnico-sanitarie   da   un
          consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
          e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
          dei  servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
          provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito  elenco
          provinciale  tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
          disposizioni  in   materia   di   bilinguismo   e   riserva
          proporzionale  dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
          d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
          regione stessa nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          bilinguismo;
               e)  ridurre  il  numero delle unita' sanitarie locali,
          attraverso un aumento della loro  estensione  territoriale,
          tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
               f)  definire i principi relativi ai poteri di gestione
          spettanti al direttore generale;
               g) definire principi relativi ai livelli di assistenza
          sanitaria  uniformi  e  obbligatori,  tenuto  conto   della
          peculiarita'  della  categoria di assistiti di cui all'art.
          37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  espressi  per  le
          attivita' rivolte agli individui in termini di prestazioni,
          stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di
          riferimento,  da  garantire  a  tutti  i  cittadini,  e  il
          parametro capitario di  finanziamento  da  assicurare  alle
          regioni  e  alle  province autonome per l'organizzazione di
          detta assistenza, in  coerenza  con  le  risorse  stabilite
          dalla legge finanziaria;
               h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni
          che   vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle  province
          autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
          Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo
          e di coordinamento, nonche' tutte  le  funzioni  attribuite
          dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.  Le stesse
          norme  debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto
          superiore  di  sanita',  dell'Istituto  superiore  per   la
          prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro (ISPESL) nonche'
          degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          degli istituti  zooprofilattici.  Dette  norme  non  devono
          comportare oneri a carico dello Stato;
               i)   prevedere  l'attribuzione,  a  decorrere  dal  1
          gennaio 1993, alle regioni e  alle  province  autonome  dei
          contributi   per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
          nazionale localmente riscossi con riferimento al  domicilio
          fiscale  del  contribuente  e  la contestuale riduzione del
          Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art.
          51 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
          modificazioni;   imputare  alle  regioni  e  alle  province
          autonome gli effetti finanziari per gli  eventuali  livelli
          di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
          dotazioni di presi'di e di posti-letto eccedenti gli stand-
          ard  previsti  e per gli eventuali disavanzi di gestione da
          ripianare con totale esonero finanziario  dello  Stato;  le
          regioni  e  le  province  autonome  potranno  far fronte ai
          predetti  effetti  finanziari  con  il  proprio   bilancio,
          graduando  l'esonero  dai  ticket, salvo restando l'esonero
          totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
          limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi  al  lordo
          delle  quote  di contributo fiscalizzate per le prestazioni
          del Servizio sanitario nazionale, oppure,  in  sostituzione
          anche  parziale, variando in aumento entro il limite del 75
          per  cento  l'aliquota  dei  tributi   regionali   vigenti;
          stabilire  le modalita' ed i termini per la riscossione dei
          prelievi contributivi;
               l) introdurre norme volte, nell'arco di  un  triennio,
          alla  revisione  e al superamento dell'attuale regime delle
          convenzioni sulla base di criteri di  integrazione  con  il
          servizio  pubblico,  di  incentivazione al contenimento dei
          consumi sanitari, di valorizzazione  del  volontariato,  di
          acquisizione  delle  prestazioni,  da  soggetti  singoli  o
          consortili, secondo principi di qualita'  ed  economicita',
          che   consentano  forme  di  assistenza  differenziata  per
          tipologie  di  prestazioni,  al  fine  di   assicurare   ai
          cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
               m)  prevedere  che  con  decreto interministeriale, da
          emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  siano individuate quote di risorse
          disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
          alla lettera l);
               n) stabilire i criteri  per  le  individuazioni  degli
          ospedali  di  rilievo nazionale e di alta specializzazione,
          compresi i policlinici universitari, e degli  ospedali  che
          in  ogni  regione saranno destinati a centro di riferimento
          della rete dei servizi di emergenza,  ai  quali  attribuire
          personalita'    giuridica    e   autonomia   di   bilancio,
          finanziaria, gestionale e tecnica e  prevedere,  anche  per
          gli  altri  presi'di  delle unita' sanitarie locali, che la
          relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
          economico-finanziaria e dei  preventivi  e  consuntivi  per
          centri  di  costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
          appropriate forme di incentivazione  per  il  potenziamento
          dei  servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
          lungodegenti;
               o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra  Servizio
          sanitario  nazionale  ed universita' sulla base di principi
          che,    nel    rispetto    delle    attribuzioni    proprie
          dell'universita',    regolino    l'apporto    all'attivita'
          assistenziale  delle  facolta'  di  medicina,  secondo   le
          modalita'   stabilite  dalla  programmazione  regionale  in
          analogia  con  quanto  previsto,  anche   in   termini   di
          finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
          tali  modalita'  va  peraltro regolamentato il rapporto tra
          Servizio  sanitario  nazionale  ed   universita'   per   la
          formazione  in ambito ospedaliero del personale sanitario e
          per le specializzazioni post-laurea;
               p)    prevedere    il   trasferimento   alle   aziende
          infraregionali  e  agli  ospedali  dotati  di  personalita'
          giuridica  e  di  autonomia  organizzativa  del  patrimonio
          mobiliare e immobiliare gia' di  proprieta'  dei  disciolti
          enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  fa parte del patrimonio dei
          comuni;
               q) prevedere che il rapporto di lavoro  del  personale
          dipendente  sia  disciplinato  in  base  alle  disposizioni
          dell'art.  2  della   presente   legge,   individuando   in
          particolare  i  livelli  dirigenziali  secondo  criteri  di
          efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche  di
          ciascuna  delle  attuali posizioni funzionali e di rigorosa
          selezione negli accessi ai nuovi livelli  dirigenziali  cui
          si  perverra'  soltanto per pubblico concorso, configurando
          il livello dirigenziale apicale,  per  quanto  riguarda  il
          personale medico e per le altre professionalita' sanitarie,
          quale  incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
          specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle  funzioni
          di  direzione  e  rinnovabile,  definendo  le  modalita' di
          accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
          dirigenziale, ivi  incluse  quelle  relative  al  personale
          medico,   riguardo  agli  interventi  preventivi,  clinici,
          diagnostici e  terapeutici,  e  la  regolamentazione  delle
          attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
               r)  definire  i  principi  per garantire i diritti dei
          cittadini  nei  confronti  del  servizio  sanitario   anche
          attraverso  gli  organismi  di volontariato e di tutela dei
          diritti, favorendo la presenza e l'attivita'  degli  stessi
          all'interno  delle  strutture  e  prevedendo  modalita'  di
          partecipazione   e   di   verifica   nella   programmazione
          dell'assistenza   sanitaria   e  nella  organizzazione  dei
          servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni  delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
               s)  definire  i  principi  ed   i   criteri   per   la
          riorganizzazione,   da   parte  delle  regioni  e  province
          autonome, su base dipartimentale, dei presi'di  multizonali
          di  prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, cui competono le  funzioni  di  coordinamento
          tecnico  dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche'
          di consulenza  e  supporto  in  materia  di  prevenzione  a
          comuni,  province  o  altre amministrazioni pubbliche ed al
          Ministero dell'ambiente;  prevedere  che  i  servizi  delle
          unita'  sanitarie  locali, cui competono le funzioni di cui
          agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, siano organizzati nel dipartimento di  prevenzione,
          articolato  almeno  nei  servizi di prevenzione ambientale,
          igiene  degli  alimenti,  prevenzione  e  sicurezza   degli
          ambienti  di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria
          in  riferimento  alla   sanita'   animale,   all'igiene   e
          commercializzazione  degli  alimenti  di  origine animale e
          all'igiene   degli   allevamenti   e    delle    produzioni
          zootecniche;
               t)  destinare  una quota del Fondo sanitario nazionale
          ad  attivita'  di  ricerca  biomedica   finalizzata,   alle
          attivita'  di  ricerca  di  istituti  di rilievo nazionale,
          riconosciuti come tali dalla normativa vigente in  materia,
          dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e  dell'Istituto
          superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro
          (ISPESL),  nonche' ad iniziative centrali previste da leggi
          nazionali riguardanti programmi  speciali  di  interesse  e
          rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
          di previsione del Ministero della sanita';
               u)  allo  scopo  di  garantire  la puntuale attuazione
          delle misure attribuite alla  competenza  delle  regioni  e
          delle   province   autonome,   prevedere  che  in  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  medesime   di   adempimenti
          previsti   dai  decreti  legislativi  di  cui  al  presente
          articolo,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   della  sanita',  disponga,  previa  diffida,  il
          compimento  degli  atti  relativi  in  sostituzione   delle
          predette amministrazioni regionali o provinciali;
               v)  prevedere  l'adozione,  da  parte  delle regioni e
          delle province autonome, entro  il  1  gennaio  1993,  del
          sistema  di  lettura  ottica  delle  prescrizioni  mediche,
          attivando, secondo le modalita' previste  dall'articolo  4,
          comma  4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite
          commissioni professionali di verifica. Qualora  il  termine
          per  l'attivazione  del  sistema  non  fosse rispettato, il
          Ministro della sanita', sentito il parere della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, attiva  i  poteri
          sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
          espresso   entro   trenta   giorni   il  Ministro  provvede
          direttamente;
               z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano.
             2.  Sono  prorogate  fino  al  31 dicembre 1993 le norme
          dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          concernenti   l'ammissione   nel   Prontuario   terapeutico
          nazionale  di nuove specialita' che rappresentino modifiche
          di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
          specialita' gia' presenti nel prontuario e  che  comportino
          un aumento del costo del ciclo terapeutico.
             3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge il Governo trasmette alla Camera dei
          deputati e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi  dei
          decreti   legislativi   di   cui   al   comma   1  al  fine
          dell'espressione del  parere  da  parte  delle  commissioni
          permamenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei  decreti  di
          cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri
          direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo  parere
          delle  commissioni  di cui al comma 3, potranno essere ema-
          nate, con uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993".
 
           Note all'art. 1:
             -   Il   testo   dell'art.  1  della  legge  n.  13/1991
          (Determinazione  degli  atti  amministrativi  da  adottarsi
          nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) e'
          il seguente:
             "Art.  1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
          atti previsti espressamente dalla Costituzione o  da  norme
          costituzionali  e  quelli  relativi all'organizzazione e al
          personale del Segretariato generale della Presidenza  della
          Repubblica,  emana  i  seguenti altri atti, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente:
               a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
               b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
               c) nomina del presidente e del segretario generale del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
               d)  approvazione  della  nomina  del governatore della
          Banca d'Italia;
               e) nomina alla presidenza di enti, istituti e  aziende
          a  carattere  nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
               f) nomina e  conferimento  di  incarichi  direttivi  a
          magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
          dello Stato;
              g)  nomina  del presidente, dei presidenti di sezione e
          dei componenti della commissione tributaria centrale;
               h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non
          inferiore a dirigente generale o equiparata;
               i) nomina e destinazione dei  commissari  del  Governo
          presso le regioni;
               l)  destinazione  dei  prefetti presso i capoluoghi di
          provincia;
               m) destinazione  degli  ambasciatori  e  dei  ministri
          plenipotenziari   presso   sedi   diplomatiche   estere   e
          conferimento  delle  funzioni  di  capo  di  rappresentanza
          diplomatica;
               n)  nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado
          non inferiore a generale di brigata o equiparato;
               o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del
          segretario generale  della  difesa  e  dei  capi  di  stato
          maggiore delle tre Forze armate;
               p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle
          Forze armate;
               q)  nomina  dei comandanti delle regioni militari, dei
          dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e  dei
          comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;
               r)  nomina del segretario generale del Ministero degli
          affari esteri;
               s) nomina del capo della polizia - direttore  generale
          della Pubblica sicurezza;
               t)   nomina  del  comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri;
               u)  nomina  del  comandante  generale della Guardia di
          finanza;
               v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
               z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali  e
          comunali e nomina dei relativi commissari;
               aa) concessione della cittadinanza italiana;
               bb)  decisione  dei ricorsi straordinari al Presidente
          della Repubblica;
               cc) provvedimento di annullamento straordinario  degli
          atti amministrativi illegittimi;
               dd)  conferimento  di ricompense al valore e al merito
          civile  e  militare  e  concessione  di  bandiere,  stemmi,
          gonfaloni  e  insegne, nei casi in cui la forma del decreto
          del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
               ee) concessione del titolo di citta';
               ff)  atti  per  i  quali  la  forma  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  sia  prevista dalla legge in
          relazione a procedimenti elettorali o referendari;
               gg)  atti  per  i  quali  la  forma  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  sia  prevista  da  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
               hh)   atti   di   indirizzo   e    di    coordinamento
          dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
          delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto
          speciale e delle province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          previsti  dall'art.  2, comma 3, lettera d), della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
               ii) tutti gli atti  per  i  quali  e'  intervenuta  la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri.
             2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente
          della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non
          puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se
          non in modo espresso".
             -  Il  testo dell'art. 30 della legge n. 730/1983 (Legge
          finanziaria 1984) e' il seguente:
              "Art. 30. - Per l'esercizio  delle  proprie  competenze
          nelle  attivita'  di  tipo  socio-assistenziale,  gli  enti
          locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte,
          delle  unita'  sanitarie  locali,  facendosi  completamente
          carico del relativo finanziamento.  Sono a carico del Fondo
          sanitario  nazionale  gli  oneri delle attivita' di rilievo
          sanitario  connesse  con  quelle  socio-assistenziali.   Le
          unita'  sanitarie  locali tengono separata contabilita' per
          le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate".