AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  503, corredato delle relative note, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sulla
emanazione dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
                               Art. 1.
               Eta' per il pensionamento di vecchiaia
 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti  e'  subordinato  al  compimento  dell'eta'
indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
  2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni
contenute  nell'articolo  6  della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e'
elevato fino al compimento del 65 anno; gli assicurati che alla data
di entrata in vigore del presente decreto prestano  ancora  attivita'
lavorativa,  pur  avendo  maturato  i requisiti per aver diritto alla
pensione   di   vecchiaia,   sono   esonerati   dall'obbligo    della
comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresi'
esonerati  dall'anzidetto  obbligo  gli  assicurati  che  maturino  i
requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  fermo  restando  l'obbligo  per  gli
assicurati stessi di effettuare la  comunicazione  sopra  considerata
non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
  3.  La  percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
anno di anzianita' contributiva  acquisita  per  effetto  di  opzione
esercitata  ai  sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.  791,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54,
ai fini della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al comma 1,
e' incrementata di un punto percentuale fino al  compimento  del  60
anno  di  eta'  per  le  donne  e 65 per gli uomini e di mezzo punto
percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11,  comma
2,  della  legge  30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono
attribuiti,  comunque,   fino   al   raggiungimento   dell'anzianita'
contributiva   massima   utile.   Per   gli   anni  successivi  viene
riconosciuta la maggiorazione  della  pensione  di  cui  al  comma  6
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
  4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma
3  restano  acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione
dell'elevazione del requisito di eta' prevista dal comma 1.
  5. Il trattamento  pensionistico  derivante  dall'applicazione  dei
commi  2  e 3 non puo' comunque superare l'importo della retribuzione
pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
  6. Sono confermati i requisiti per  la  pensione  di  vecchiaia  in
vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
  7.  Il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione di vecchiaia e'
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
  8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica
agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Il testo dell'art. 3 della legge n.  421/1992  (Delega
          al  Governo  per  la razionalizzazione e la revisione delle
          discipline in materia di sanita', di pubblico  impiego,  di
          previdenza e di finanza territoriale) e' il seguente:
             "Art.  3  (Previdenza). - 1. Il Governo della Repubblica
          e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  salvo  quanto
          previsto al comma 2  del  presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti   legislativi   per   il   riordino   del   sistema
          previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
          salvaguardando  i  diritti  acquisiti,  con  lo  scopo   di
          stabilizzare  al  livello  attuale  il  rapporto  tra spesa
          previdenziale e prodotto interno lordo e di  garantire,  in
          base   alle   disposizioni   di   cui   all'art.  38  della
          Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi
          assicurativi,   trattamenti    pensionistici    obbligatori
          omogenei,  nonche'  di  favorire  la  costituzione, su base
          volontaria,  collettiva  o   individuale,   di   forme   di
          previdenza  per  l'erogazione  di trattamenti pensionistici
          complementari, con l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
               a)  elevazione  graduale del limite di eta' a sessanta
          anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in
          ragione di un anno ogni due anni dal 1994;
               b) conferma dei  limiti  di  eta'  eventualmente  piu'
          elevati   gia'   in  vigore  per  le  forme  di  previdenza
          sostitutive od esclusive del regime generale  obbligatorio,
          per uomini e donne; facolta' di permanere in servizio oltre
          i limiti di eta' per un periodo massimo di un biennio per i
          dipendenti  civili  dello  Stato  e degli enti pubblici non
          economici con decorrenza dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge; facolta' di deroga per gli inabili in
          misura   non  inferiore  all'80  per  cento,  nonche',  con
          conferma dei vigenti limiti di eta', per i  lavoratori  non
          vedenti,  per  il  personale  militare,  per  il  personale
          viaggiante  del   settore   autoferrotranviario,   per   il
          personale  di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi
          compresi i calciatori,  gli  allenatori  di  calcio  e  gli
          sportivi professionisti;
               c)     elevazione     fino     al    compimento    del
          sessantacinquesimo anno di eta'  del  limite  previsto  per
          l'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nell'art. 6
          della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per  la  prosecuzione
          facoltativa del rapporto di lavoro;
               d)  elevazione  della  percentuale  di  commisurazione
          della pensione per ogni  anno  di  anzianita'  contributiva
          acquisita   dal   lavoratore   per  effetto  dell'esercizio
          dell'opzione di continuare a  prestare  la  sua  opera  per
          periodi  successivi  al  compimento  dell'eta' pensionabile
          fino al compimento del sessantacinquesimo anno di  eta'  in
          misura   idonea   ad   incentivare   il   differimento  del
          trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo  di
          contenimento della spesa previdenziale;
               e)  subordinazione  del conseguimento del diritto alla
          pensione di  vecchiaia  alla  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro;
               f)  anticipazione  dei  limiti di eta' pensionabile di
          due  mesi  per  ogni  anno  di  occupazione  in   attivita'
          particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell'art.
          2  della legge 28 marzo 1991, n. 120, fino ad un massimo di
          sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei
          settori interessati, senza aggravi a  carico  del  bilancio
          dello  Stato.  A  tal  fine saranno individuate, sentite le
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  dipendenti   ed
          autonomi  e  sulla  base della relazione di una commissione
          tecnico-scientifica, le categorie  e  figure  professionali
          dei lavoratori addetti a tali attivita', nonche' i relativi
          apporti della contribuzione integrativa;
               g)  graduale  elevazione da quindici anni a venti anni
          del requisito  di  assicurazione  e  contribuzione  per  il
          diritto  a  pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi,
          in ragione di un anno ogni due anni, con  esclusione  degli
          assicurati  che  al  31 dicembre 1992 abbiano conseguito il
          requisito minimo in  base  alla  normativa  vigente  e  dei
          soggetti  che  per  un  periodo  non inferiore a dieci anni
          solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a
          tempo determinato inferiore a  cinquantadue  settimane  per
          anno   solare,   purche'  risultino  assicurati  da  almeno
          venticinque anni, nonche'  dei  soggetti  che  siano  stati
          ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al
          31 dicembre 1992;
               h)  graduale elevazione del periodo di riferimento per
          la determinazione della retribuzione annua pensionabile  da
          duecentosessanta    a    cinquecentoventi    settimane   di
          contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione,  in
          ragione  di  un anno ogni due anni, con rivalutazione delle
          retribuzioni, in relazione alle variazioni del costo  della
          vita  con  aumento  di  un  punto percentuale, con graduale
          estensione di tale meccanismo nei confronti degli  iscritti
          alle  forme  sostitutive  ed  esclusive del regime generale
          obbligatorio, in ragione di un  anno  ogni  due  anni;  per
          coloro  che  possono far valere una anzianita' contributiva
          inferiore  a  quindici  anni  nell'assicurazione   generale
          obbligatoria,  nelle forme sostitutive ed esclusive del re-
          gime generale e  nelle  gestioni  speciali  dei  lavoratori
          autonomi,  il  periodo di riferimento per la individuazione
          della retribuzione pensionabile e' determinato  aggiungendo
          al  periodo  stabilito  dalla normativa vigente nei singoli
          ordinamenti quello intercorrente tra il 1 gennaio  1993  e
          la   data  di  decorrenza  della  pensione;  previsione  di
          adeguati correttivi a favore dei  lavoratori  collocati  in
          mobilita';
               i)  facolta'  per i lavoratori dipendenti, che possono
          far  valere  complessivamente   almeno   cinque   anni   di
          contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attivita'
          lavorativa, di riscattare, a domanda, con  le  norme  e  le
          modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
          1338,  e  nella  misura massima complessiva di cinque anni,
          successivi al 1 gennaio  1994,  periodi  corrispondenti  a
          quelli  di  assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e
          puerperio,  periodi  di  congedo   per   motivi   familiari
          concernenti  l'assistenza  e cura di disabili in misura non
          inferiore all'80 per cento, purche' in ogni caso si  tratti
          di  periodi  non  coperti  da assicurazione, con esclusione
          delle cumulabilita' con il riscatto del  periodo  di  corso
          legale  di  laurea,  ad  eccezione  dei periodi obbligatori
          relativi a gravidanze e puerperio che  saranno  coperti  da
          contribuzione  figurativa  anche se intervenuti al di fuori
          del rapporto di lavoro;
               l) determinazione di un limite massimo non superiore a
          cinque anni per i periodi figurativi  computabili  ai  fini
          del  diritto  a  pensione  di  anzianita'  limitatamente ai
          lavoratori  di  nuova  assunzione   privi   di   anzianita'
          assicurativa;
               m)  armonizzazione  ed  estensione della disciplina in
          materia di limitazioni  al  cumulo  delle  pensioni  con  i
          redditi  da  lavoro  subordinato  ed  autonomo  per tutti i
          lavoratori pubblici e privati,  con  esclusione  della  non
          cumulabilita' per i redditi derivanti da attivita' promosse
          da  enti locali e altre istituzioni pubbliche e private per
          programmi  di  reinserimento  degli  anziani  in  attivita'
          socialmente   utili   o   da  attivita'  sia  autonome  sia
          dipendenti di limitata rilevanza economica o che comportino
          un limitato impegno temporale;  i  lavoratori  che,  al  31
          dicembre  1992,  risultano  gia'  pensionati,  continuano a
          percepire, se piu' favorevoli, i trattamenti in atto;
               n)  elevazione, a decorrere dal 1 gennaio 1994, di un
          anno  del   requisito   contributivo   richiesto   per   il
          pensionamento di anzianita' di tutti i regimi, ad eccezione
          di  coloro  che  a  tale  data  abbiano  compiuto l'eta' di
          cinquantasette anni per gli uomini e di  cinquantadue  anni
          per  le  donne,  e graduale estensione della disciplina del
          regime generale obbligatorio  in  materia  di  pensione  di
          anzianita'  a  tutti  i  lavoratori  dipendenti  privati  e
          pubblici, prevedendo:
               1) la conservazione del diritto al  pensionamento  per
          coloro  che  hanno  maturato l'anzianita' contributiva e di
          servizio  prevista  nei  singoli  ordinamenti   per   poter
          usufruire di tale diritto;
               2) il differimento della possibilita' di pensionamento
          a  non  prima  del  compimento del trentacinquesimo anno di
          anzianita' contributiva e di servizio per coloro che  hanno
          maturato  un'anzianita'  contributiva  e  di  servizio  non
          superiore ad otto anni;
               3) una maggiorazione per tutti  gli  altri  lavoratori
          degli   anni   di   servizio   inversamente   proporzionale
          all'anzianita'  contributiva  e  di  servizio  mancante  al
          raggiungimento   dei   requisiti   previsti   nei   singoli
          ordinamenti, in modo da raggiungere la piena  parificazione
          in un periodo massimo di dieci anni;
               4)  la  concessione  della pensione di anzianita' dopo
          l'effettiva    cessazione    dell'attivita'     lavorativa,
          dipendente   o   autonoma,  con  identici  criteri  di  non
          cumulabilita' tra pensione  e  retribuzione  o  reddito  da
          lavoro autonomo;
               o)   estensione  della  disciplina  dell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la  vecchia  ed  i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  limitatamente  ai
          lavoratori  di  nuova  assunzione   privi   di   anzianita'
          assicurativa,  con  riferimento  del calcolo della pensione
          alla contribuzione dell'intera  vita  lavorativa,  adeguata
          secondo  i  criteri  di  cui  alla  lettera  h), alle forme
          pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale,
          nei limiti compatibili con le specifiche peculiarita' e  le
          particolari  caratteristiche  del  rapporto di lavoro delle
          singole categorie; estensione del  riferimento  dell'intera
          vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle
          attivita' iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che
          di'ano  luogo  a nuova iscrizione alla rispettiva gestione,
          secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti
          per i lavoratori dipendenti;
               p) previsione che i principi e i criteri direttivi  di
          cui  alle  lettere  g),  h),  m),  n),  q),  t), u) e v) si
          applichino al personale  di  cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo  20  novembre  1990,  n.  357.  Le  conseguenti
          variazioni  del  trattamento  previdenziale  erogato  dalla
          gestione  speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  357  del  1990   non
          determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a
          carico  dei  datori  di  lavoro  di  cui,  rispettivamente,
          all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e
          all'art.  1  della  legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che
          venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;
               q)  disciplina  della  perequazione  automatica  delle
          pensioni  dei  lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di
          garantire, tenendo anche  conto  del  sistema  relativo  ai
          lavoratori in attivita', la salvaguardia del loro potere di
          acquisto;
               r)  conservazione  per  le forme pensionistiche di cui
          alla lettera o)  dell'autonomia  di  gestione  e,  se  piu'
          favorevole,   della   normativa   vigente   in  materia  di
          invalidita' specifiche e per causa di servizio;
               s)   revisione   ed   armonizzazione   dei   requisiti
          reddituali  per le integrazioni al trattamento minimo e per
          le  maggiorazioni  sociali  delle  pensioni,  al  fine   di
          assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi
          il reddito del coniuge, un reddito spendibile non inferiore
          al livello minimo vitale;
               t) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina
          di  finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per
          ciascuna  gestione  previdenziale   aliquote   contributive
          idonee   ad   assicurare   l'equilibrio   gestionale,   con
          esclusione di imposizione  contributiva  sul  corrispettivo
          dei  servizi  messi  a disposizione dei lavoratori da parte
          dei datori di lavoro;
               u)  disciplina  transitoria  per  il   calcolo   delle
          pensioni   da  determinare  in  quota-parte  in  base  alla
          previgente normativa a garanzia dei diritti maturati;
               v) previsione di piu'  elevati  livelli  di  copertura
          previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e
          la  vigilanza  di  forme  di  previdenza  anche  articolate
          secondo criteri di  flessibilita'  e  diversificazione  per
          categorie  di beneficiari, per la erogazione di trattamenti
          pensionistici  complementari   del   sistema   obbligatorio
          pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi
          ed  i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva
          o individuale, con  garanzia  di  autonomia  e  separazione
          contabile  e  patrimoniale,  mediante  gestioni  dirette  o
          convenzionate affidate,  in  regime  di  concorrenza,  agli
          organismi  gestori delle forme obbligatorie di previdenza e
          assistenza ivi compresi quelli  cui  si  applica  l'art.  1
          della  legge  9  marzo  1989,  n.  88, nonche' alle imprese
          assicurative abilitate alla gestione del ramo  VI,  di  cui
          alla  tabella  allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
          alle societa'  di  intermediazione  mobiliare  (SIM)  e  ad
          operatori  pubblici  e privati, con l'osservanza di sistemi
          di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi  di
          amministrazione  e  di  controllo interno di rappresentanti
          dei  soggetti  che  concorrono   al   finanziamento   delle
          gestioni,  prevedendosi  la  possibilita' di concessione di
          agevolazioni  fiscali  in  coerenza   con   gli   obiettivi
          stabiliti  dall'art.  17  della  legge 29 dicembre 1990, n.
          408;
               z)  revisione  delle  aliquote  di rendimento indicate
          nella tabella di cui all'art. 21, comma 6, della  legge  11
          marzo  1988,  n.  67,  secondo  criteri  di  gradualita' ed
          equita', con armonizzazione dei rendimenti delle  forme  di
          previdenza   sostitutive  ed  esclusive  dell'assicurazione
          generale obbligatoria,  tenendo  conto  delle  specificita'
          delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di
          solidarieta';
               aa)  razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei
          lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione
          dei contributi, tenuto conto della disciplina  vigente  per
          la  generalita'  dei  lavoratori  e  dei principi contenuti
          nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine  di  una  migliore
          efficienza  del  servizio  e del rafforzamento delle misure
          contro   le   evasioni   e   le   elusioni;   revisione   e
          semplificazione  delle  norme  concernenti  le agevolazioni
          contributive.
             2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo trasmette alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti legislativi di cui al  comma  1,  ad  eccezione  di
          quelli  in  attuazione dei principi e dei criteri direttivi
          di cui alle lettere f), o), v) e aa) del medesimo comma  1,
          al   fine   dell'espressione  del  parere  da  parte  delle
          commissioni permanenti competenti per la materia di cui  al
          presente  articolo. Il termine per l'emanazione dei decreti
          legislativi  in  attuazione  dei  principi  e  dei  criteri
          direttivi  di cui alle lettere f), o), v) e aa) del comma 1
          e' stabilito  in  duecentosettanta  giorni  ed  i  relativi
          schemi debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed
          al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della
          scadenza. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             3.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle commissioni di cui al comma 2, potranno  essere  ema-
          nate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al 31
          dicembre 1993".
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  6  della  legge   n.   407/1990
          (Disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della manovra di
          finanza pubblica 1991-1993) e' il seguente:
             "Art. 6. - 1. Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  ed  alle  gestioni
          sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono
          continuare  a prestare la loro opera fino al compimento del
          sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano
          raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile  prevista
          dai  singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o
          non richiedano la liquidazione di  una  pensione  a  carico
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  o  di
          trattamenti   sostitutivi,    esonerativi    o    esclusivi
          dell'assicurazione   generale   obbligatoria,   purche'  di
          vecchiaia.
             2.  A  partire  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al  comma
          1  deve  essere  comunicato al datore di lavoro ed all'ente
          previdenziale competente almeno sei mesi prima  della  data
          di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
             3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore
          della  presente legge prestano ancora attivita' lavorativa,
          pur avendo maturato i  requisiti  per  avere  diritto  alla
          pensione  di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di
          cui al comma 2. Tale disposizione  si  applica  anche  agli
          assicurati  che  maturino  i requisiti previsti entro i tre
          mesi successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  In  tale  caso la comunicazione di cui al
          comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in  cui  i
          predetti requisiti vengono maturati.
             4.  Nei  confronti  dei  lavoratori  che  esercitano  la
          facolta' di cui ai commi 1 e 3  e  con  i  limiti  in  essi
          fissati  si applicano le disposizioni della legge 11 maggio
          1990, n. 108.
             5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di
          cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal  primo
          giorno  del  mese  successivo  a  quello nel quale e' stata
          presentata la domanda di trattamento pensionistico.
             6. Gli iscritti che abbiano esercitato  la  facolta'  di
          cui   al   comma   1  hanno  diritto,  a  domanda,  ad  una
          maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari
          alla misura del supplemento di pensione di cui  all'art.  7
          della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo
          di  continuazione  della  prestazione  della loro opera; la
          maggiorazione  si  somma  alla  pensione  e  diviene  parte
          integrante  di  essa  a  tutti  gli  effetti  dalla data di
          decorrenza della maggiorazione stessa.  Per  i  trattamenti
          sostitutivi,  esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si
          applicano le  norme  in  materia  di  determinazione  della
          misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.
             7.  Nel  caso  che  venga esercitata l'opzione di cui al
          comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per  avvenuto
          compimento  del  sessantaduesimo  anno  di eta' avviene, in
          ogni caso, senza obblighi di  preavviso  per  alcuna  delle
          parti".
             -  Il testo dell'art. 4 della legge n. 903/1977 (Parita'
          di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro)  e'
          il seguente:
             "Art.  4.  -  Le  lavoratrici,  anche se in possesso dei
          requisiti per aver  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia,
          possono  optare di continuare a prestare la loro opera fino
          agli stessi limiti di  eta'  previsti  per  gli  uomini  da
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e  contrattuali,
          previa comunicazione al datore  di  lavoro  da  effettuarsi
          almeno  tre  mesi  prima  della data di perfezionamento del
          diritto alla pensione di vecchiaia.
             Per  le  lavoratrici  che alla data di entrata in vigore
          della presente legge prestino ancora  attivita'  lavorativa
          pur  avendo  maturata  i  requisiti  per avere diritto alla
          pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione  al
          datore di lavoro di cui al comma precedente.
             La  disposizione  di cui al primo comma si applica anche
          alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro  i
          tre  mesi  succesivi  alla entrata in vigore della presente
          legge. In tal caso la comunicazione  al  datore  di  lavoro
          dovra'  essere  effettuata  non  oltre  la  data  in  cui i
          predetti requisiti vengono maturati.
             Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti  si  applicano
          alle  lavoratrici  le  disposizioni  della  legge 15 luglio
          1966, n. 604, e successive modifiche  ed  integrazioni,  in
          deroga all'art. 11 della legge stessa".
             -   Il   testo   dell'art.   6   del  D.L.  n.  791/1981
          (Disposizioni in materia previdenziale) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  ed  alle  gestioni  sostitutive,  esclusive  ed
          esonerative  dalla  medesima, i quali non abbiano raggiunto
          l'anzianita'  contributiva  massima  utile   prevista   dai
          singoli  ordinamenti,  possono  optare di continuare a pre-
          stare  la  loro  opera  fino  al  perfezionamento  di  tale
          requisito   o   per   incrementare  la  propria  anzianita'
          contributiva  e  comunque  non  oltre  il  compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  sempreche' non abbiano
          ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
          carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
          esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
             L'esercizio della facolta' di cui  al  comma  precedente
          deve  essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi
          prima della data di conseguimento del diritto alla pensione
          di vecchiaia.
             Per gli assicurati che alla data di  entrata  in  vigore
          del  presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa,
          pur avendo maturato i  requisiti  per  avere  diritto  alla
          pensione  di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al
          datore  di  lavoro  di  cui  al  comma  precedente.    Tale
          disposizione  si applica anche agli assicurati che maturano
          i  requisiti  previsti  entro   i   sei   mesi   successivi
          all'entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la
          comunicazione  al  datore  di lavoro deve essere effettuata
          non oltre la data  in  cui  i  predetti  requisiti  vengono
          maturati.
             Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di
          cui  ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si
          applicano le disposizioni della legge 15  luglio  1966,  n.
          604, in deroga all'art.  11 della legge stessa.
             Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui
          ai  commi  precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal
          primo giorno del mese successivo  a  quello  nel  quale  e'
          stata presentata la domanda.
             Nel  caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo
          comma, la cessazione del rapporto di  lavoro  per  avvenuto
          raggiungimento  del requisito di anzianita' contributiva di
          cui al comma stesso avviene, in ogni caso,  senza  obblighi
          di preavviso per alcuna delle parti".
             -  Il  testo  dell'art.  11,  comma  2,  della  legge n.
          153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
          in materia di sicurezza sociale) e' il  seguente:  "Per  le
          pensioni  aventi  decorrenza successiva al 31 dicembre 1975
          la predetta misura e' stabilita nell'80 per cento".
             - Il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 407/1990
          (Disposizioni diverse per  l'attuazione  della  manovra  di
          finanza  pubblica  1991-1993) e' il seguente: "Gli iscritti
          che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma 1  hanno
          diritto,  a  domanda,  ad una maggiorazione del trattamento
          pensionistico di importo pari alla misura  del  supplemento
          di  pensione  di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981,
          n. 155, in relazione  al  periodo  di  continuazione  della
          prestazione  della  loro  opera;  la maggiorazione si somma
          alla pensione e diviene parte integrante di  essa  a  tutti
          gli  effetti  dalla  data di decorrenza della maggiorazione
          stessa.  Per  i  trattamenti  sostitutivi,  esonerativi   o
          esclusivi  di  cui  al  comma  1,  si applicano le norme in
          materia  di  determinazione  della  misura  della  pensione
          previste dai singoli ordinamenti".