AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Art. 1. Eta' per il pensionamento di vecchiaia 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. 2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevato fino al compimento del 65 anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresi' esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati. 3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al comma 1, e' incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di eta' per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di eta' prevista dal comma 1. 5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non puo' comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti. 6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti. 7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. 8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e' il seguente: "Art. 3 (Previdenza). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti acquisiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'art. 38 della Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonche' di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) elevazione graduale del limite di eta' a sessanta anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994; b) conferma dei limiti di eta' eventualmente piu' elevati gia' in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e donne; facolta' di permanere in servizio oltre i limiti di eta' per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; facolta' di deroga per gli inabili in misura non inferiore all'80 per cento, nonche', con conferma dei vigenti limiti di eta', per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti; c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro; d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'eta' pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa previdenziale; e) subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro; f) anticipazione dei limiti di eta' pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attivita' particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base della relazione di una commissione tecnico-scientifica, le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attivita', nonche' i relativi apporti della contribuzione integrativa; g) graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purche' risultino assicurati da almeno venticinque anni, nonche' dei soggetti che siano stati ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992; h) graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un punto percentuale, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni; per coloro che possono far valere una anzianita' contributiva inferiore a quindici anni nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive del re- gime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile e' determinato aggiungendo al periodo stabilito dalla normativa vigente nei singoli ordinamenti quello intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione; previsione di adeguati correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilita'; i) facolta' per i lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di riscattare, a domanda, con le norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima complessiva di cinque anni, successivi al 1 gennaio 1994, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purche' in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle cumulabilita' con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro; l) determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianita' limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianita' assicurativa; m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilita' per i redditi derivanti da attivita' promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili o da attivita' sia autonome sia dipendenti di limitata rilevanza economica o che comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano gia' pensionati, continuano a percepire, se piu' favorevoli, i trattamenti in atto; n) elevazione, a decorrere dal 1 gennaio 1994, di un anno del requisito contributivo richiesto per il pensionamento di anzianita' di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che a tale data abbiano compiuto l'eta' di cinquantasette anni per gli uomini e di cinquantadue anni per le donne, e graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianita' a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, prevedendo: 1) la conservazione del diritto al pensionamento per coloro che hanno maturato l'anzianita' contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto; 2) il differimento della possibilita' di pensionamento a non prima del compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato un'anzianita' contributiva e di servizio non superiore ad otto anni; 3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianita' contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni; 4) la concessione della pensione di anzianita' dopo l'effettiva cessazione dell'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma, con identici criteri di non cumulabilita' tra pensione e retribuzione o reddito da lavoro autonomo; o) estensione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianita' assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h), alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarita' e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento dell'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attivita' iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che di'ano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti; p) previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applichino al personale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione; q) disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attivita', la salvaguardia del loro potere di acquisto; r) conservazione per le forme pensionistiche di cui alla lettera o) dell'autonomia di gestione e, se piu' favorevole, della normativa vigente in materia di invalidita' specifiche e per causa di servizio; s) revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi il reddito del coniuge, un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale; t) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale, con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro; u) disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinare in quota-parte in base alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati; v) previsione di piu' elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza anche articolate secondo criteri di flessibilita' e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'art. 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilita' di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408; z) revisione delle aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo criteri di gradualita' ed equita', con armonizzazione dei rendimenti delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificita' delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarieta'; aa) razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalita' dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni contributive. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del medesimo comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del comma 1 e' stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 2, potranno essere ema- nate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' di vecchiaia. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. 3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. 4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta' di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108. 5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di trattamento pensionistico. 6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti. 7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". - Il testo dell'art. 4 della legge n. 903/1977 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e' il seguente: "Art. 4. - Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attivita' lavorativa pur avendo maturata i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi succesivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovra' essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'art. 11 della legge stessa". - Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) e' il seguente: "Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a pre- stare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa. Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". - Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' il seguente: "Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura e' stabilita nell'80 per cento". - Il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) e' il seguente: "Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti".