IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la  disciplina
della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965 che attribuisce al Ministro
della  marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina
della pesca marittima anche in deroga alle  discipline  regolamentari
per   adeguarle   al   progresso   delle  conoscenze  scientifiche  e
tecnologiche;
  Visto l'art. 110-quater del citato  regolamento  n.  1639/1968  che
attribuisce   al  Ministro  della  marina  mercantile  il  potere  di
consentire l'uso di reti a strascico con maglie di apertura inferiore
a 40 mm per pesche speciali volte a catturare specie che  allo  stato
adulto non possono essere convenientemente pescate con reti di maglie
regolamentari;
  Visto  l'art.  111  di detto regolamento che fa divieto di usare le
reti a traino nelle zone di mare nelle  quali  la  profondita'  delle
acque e' inferiore a 50 m entro le tre miglia dalla costa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1› dicembre 1988 che autorizza la
pesca del rossetto (Aphia  minuta)  nei  tempi  e  con  le  modalita'
tecniche  previste  per la pesca del bianchetto (novellame di sarda e
alice);
  Considerato che il rossetto (Aphia minuta) e'  una  specie  adulta,
ancorche'  di  piccola  taglia, la cui cattura, pertanto, puo' essere
disciplinata diversamente da  quella  del  bianchetto  (novellame  di
sarda e alici);
  Considerato  che il terzo piano nazionale della pesca, adottato con
decreto ministeriale 15 gennaio 1991, prevede che, data la diversita'
delle situazioni nelle varie  zone,  una  regolamentazione  specifica
della  pesca  del rossetto puo' essere introdotta solo in presenza di
conclusioni univoche e rigorose promosse dall'amministrazione;
  Accertato che anche nei compartimenti liguri, a parita' di cio' che
avviene nei  compartimenti  della  Toscana,  la  pesca  del  rossetto
rappresenta  da  tempo  immemorabile  una pesca di sussistenza per le
navi della piccola pesca durante il periodo invernale;
  Considerata   la   disponibilita'   dell'istituto    di    zoologia
dell'Universita'  di  Genova  ad approfondire e verificare attraverso
prove  pratiche  di  pesca  l'effettiva  selettivita'   dell'attrezzo
sciabica,  la  non significativa presenza nelle catture di giovani di
altre specie ad  interesse  commerciali,  nonche'  la  necessita'  di
disporre di dati precisi sulla quantita' e composizione delle catture
nei diversi mesi dell'anno;
  Sentiti, la commissione consultiva centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse biologiche del mare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  compartimenti  marittimi  della  Liguria e' autorizzata, a
titolo sperimentale,  la  pesca  professionale  del  rossetto  (Aphia
minuta)  senza  limiti  di  distanza  dalla  costa  per il periodo 1›
novembre-30 marzo fino alla campagna di pesca 1993-94.