IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965 che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari per adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche; Visto l'art. 110-quater del citato regolamento n. 1639/1968 che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di consentire l'uso di reti a strascico con maglie di apertura inferiore a 40 mm per pesche speciali volte a catturare specie che allo stato adulto non possono essere convenientemente pescate con reti di maglie regolamentari; Visto l'art. 111 di detto regolamento che fa divieto di usare le reti a traino nelle zone di mare nelle quali la profondita' delle acque e' inferiore a 50 m entro le tre miglia dalla costa; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1988 che autorizza la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei tempi e con le modalita' tecniche previste per la pesca del bianchetto (novellame di sarda e alice); Considerato che il rossetto (Aphia minuta) e' una specie adulta, ancorche' di piccola taglia, la cui cattura, pertanto, puo' essere disciplinata diversamente da quella del bianchetto (novellame di sarda e alici); Considerato che il terzo piano nazionale della pesca, adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991, prevede che, data la diversita' delle situazioni nelle varie zone, una regolamentazione specifica della pesca del rossetto puo' essere introdotta solo in presenza di conclusioni univoche e rigorose promosse dall'amministrazione; Accertato che anche nei compartimenti liguri, a parita' di cio' che avviene nei compartimenti della Toscana, la pesca del rossetto rappresenta da tempo immemorabile una pesca di sussistenza per le navi della piccola pesca durante il periodo invernale; Considerata la disponibilita' dell'istituto di zoologia dell'Universita' di Genova ad approfondire e verificare attraverso prove pratiche di pesca l'effettiva selettivita' dell'attrezzo sciabica, la non significativa presenza nelle catture di giovani di altre specie ad interesse commerciali, nonche' la necessita' di disporre di dati precisi sulla quantita' e composizione delle catture nei diversi mesi dell'anno; Sentiti, la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; Decreta: Art. 1. 1. Nei compartimenti marittimi della Liguria e' autorizzata, a titolo sperimentale, la pesca professionale del rossetto (Aphia minuta) senza limiti di distanza dalla costa per il periodo 1 novembre-30 marzo fino alla campagna di pesca 1993-94.